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Sentenza

Sentenza del 22/05/2023 n. 1769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva richiesto il contributo a fondo perduto ex art.25 DL 34/2020 per effetto COVID (istanza telematica per ? 3.214,00 e successiva istanza in autotutela per complessivi ? 10.641,00 comprensivi degli importi previsti dai DL 149/2020 e 172/2020). L'Ufficio aveva negato il contributo motivando con gravi omissioni dichiarative e di versamento (anni 2018-2019) tali da rendere inattendibili i dati contabili e impedire la valutazione di congruità necessaria all'erogazione. La contribuente contestava la legittimità del diniego affermando che il contributo ha natura 'ristorativa' e che la legge limita i controlli ai soli dati dell'istanza e all'Anagrafe Tributaria. L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in parte il contributo, chiedendone la riforma e sostenendo che l'Ufficio è legittimato a verificare la coerenza e l'affidabilità dei dati prima di erogare il beneficio.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto che il contributo a fondo perduto previsto dall'art.25 DL 34/2020 ha natura ripristinatoria e che la normativa stabilisce condizioni oggettive e tassative per l'erogazione (limite ricavi e calo di fatturato/ritrassi ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019). La Corte ha osservato che i controlli consentiti dalla legge e dalla prassi sono limitati al riscontro tra i dati presenti nell'istanza e quelli dell'Anagrafe Tributaria; pertanto il diniego fondato su omissioni di periodi anteriori (2018) e su un generico giudizio di infedeltà fiscale è illegittimo. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio quantificate in ? 3.775,00.

Norme richiamate

  • art. 25 DL 34/2020 (Decreto Rilancio)

    Condiziona il beneficio al possesso di due requisiti: 1) ricavi/compensi dell'anno precedente inferiori a 5 milioni di euro; 2) fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai due terzi rispetto ad aprile 2019.

    La norma stabilisce requisiti oggettivi e tassativi per l'accesso al contributo e limita i controlli necessari all'accertamento preliminare al confronto dei dati dichiarati con quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria; non richiede una verifica di 'regolarità fiscale' preliminare generale.

  • DL 149/2020

    Prevede una ulteriore misura di contributo a fondo perduto automatica per i soggetti già beneficiari; nella controversia era invocato l'importo aggiuntivo spettante automaticamente.

  • DL 172/2020

    Prevede un ulteriore contributo integrativo automatico; la contribuente sosteneva che l'importo spettante doveva essere diverso da quanto conteggiato dall'Ufficio.

  • art. 3 DL 209/2021

    Le disposizioni che prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto non si interpretano nel senso che si applichino le disposizioni dell'art. 48-bis DPR 602/1973.

    Il legislatore ha chiarito che per i contributi COVID non si applicano le limitazioni previste dall'art.48-bis (ad es. sospensioni/compensazioni legate a carichi pendenti), riducendo la rilevanza di carichi pendenti fiscali come causa di esclusione.

  • art. 48-bis DPR 29/9/1973 n. 602

    Norma che disciplina alcune misure di riscossione e modalità che possono incidere sulle erogazioni; secondo il richiamo normativo successivo, tale disciplina non si applica ai contributi COVID, per cui non può essere usata per negare il beneficio.

  • art. 85, comma 1, lett. a) e b) TUIR; art. 54, comma 1 TUIR

    Riferimenti per la determinazione dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica e dei compensi da arti e professioni.

    Gli impieghi della norma sono funzionali a definire la base dei ricavi/compensi da confrontare col limite dei 5 milioni; la verifica di tali dati può essere svolta tramite i dati dell'Anagrafe Tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi telematici).

  • Documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate / Anagrafe Tributaria

    La prassi e le istruzioni ministeriali/agenziali hanno chiarito che i controlli preliminari per l'erogazione del contributo possono limitarsi al confronto fra i dati forniti in istanza e quelli disponibili in Anagrafe Tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi), senza indagini estensive sulla regolarità fiscale passata.

Massime di principio

  • Il contributo a fondo perduto previsto per l'emergenza COVID ha natura oggettiva e 'ristorativa': va riconosciuto se sussistono i requisiti espressamente previsti dalla norma (limite ricavi e calo di fatturato), senza che l'Amministrazione possa valutare la 'fedeltà fiscale' del richiedente come condizione generale di accesso.
  • I controlli preliminari per l'erogazione devono attenersi ai dati indicati nell'istanza e a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi): l'Ufficio non può rigettare l'istanza basandosi su omissioni o irregolarità relative a periodi non rilevanti rispetto al confronto richiesto dalla norma.
  • Se l'Amministrazione ritiene i dati inattendibili, la via corretta è avviare verifiche formali e successivi accertamenti tributari, ma non utilizzare tali sospetti come motivo immediato e generale per escludere il contributo quando i requisiti oggettivi risultano invece soddisfatti.
  • Per il richiedente è utile conservare e rendere disponibili le evidenze oggettive del calo (fatture elettroniche, registri corrispettivi) e la documentazione che dimostri il possesso del requisito ricavi/compensi, poiché sono gli elementi che la legge autorizza a verificare preliminarmente.
  • La presenza di carichi pendenti o contestazioni fiscali non determina automaticamente l'esclusione dal contributo COVID, specie alla luce delle esplicite interpretazioni normative (es. art.3 DL 209/2021) che limitano l'applicabilità di disposizioni come l'art.48-bis DPR 602/1973.
  • In sede di contenzioso, il contribuente ha buone possibilità di successo se dimostra il possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla norma e se il diniego dell'Amministrazione si fonda su valutazioni generiche di affidabilità fiscale anziché su difformità documentate rispetto ai parametri legislativi.

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