Sentenza del 22/05/2023 n. 1769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva richiesto il contributo a fondo perduto ex art.25 DL 34/2020 per effetto COVID (istanza telematica per ? 3.214,00 e successiva istanza in autotutela per complessivi ? 10.641,00 comprensivi degli importi previsti dai DL 149/2020 e 172/2020). L'Ufficio aveva negato il contributo motivando con gravi omissioni dichiarative e di versamento (anni 2018-2019) tali da rendere inattendibili i dati contabili e impedire la valutazione di congruità necessaria all'erogazione. La contribuente contestava la legittimità del diniego affermando che il contributo ha natura 'ristorativa' e che la legge limita i controlli ai soli dati dell'istanza e all'Anagrafe Tributaria. L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in parte il contributo, chiedendone la riforma e sostenendo che l'Ufficio è legittimato a verificare la coerenza e l'affidabilità dei dati prima di erogare il beneficio.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto che il contributo a fondo perduto previsto dall'art.25 DL 34/2020 ha natura ripristinatoria e che la normativa stabilisce condizioni oggettive e tassative per l'erogazione (limite ricavi e calo di fatturato/ritrassi ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019). La Corte ha osservato che i controlli consentiti dalla legge e dalla prassi sono limitati al riscontro tra i dati presenti nell'istanza e quelli dell'Anagrafe Tributaria; pertanto il diniego fondato su omissioni di periodi anteriori (2018) e su un generico giudizio di infedeltà fiscale è illegittimo. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio quantificate in ? 3.775,00.
Norme richiamate
art. 25 DL 34/2020 (Decreto Rilancio)
Condiziona il beneficio al possesso di due requisiti: 1) ricavi/compensi dell'anno precedente inferiori a 5 milioni di euro; 2) fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai due terzi rispetto ad aprile 2019.
La norma stabilisce requisiti oggettivi e tassativi per l'accesso al contributo e limita i controlli necessari all'accertamento preliminare al confronto dei dati dichiarati con quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria; non richiede una verifica di 'regolarità fiscale' preliminare generale.
DL 149/2020
Prevede una ulteriore misura di contributo a fondo perduto automatica per i soggetti già beneficiari; nella controversia era invocato l'importo aggiuntivo spettante automaticamente.
DL 172/2020
Prevede un ulteriore contributo integrativo automatico; la contribuente sosteneva che l'importo spettante doveva essere diverso da quanto conteggiato dall'Ufficio.
art. 3 DL 209/2021
Le disposizioni che prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto non si interpretano nel senso che si applichino le disposizioni dell'art. 48-bis DPR 602/1973.
Il legislatore ha chiarito che per i contributi COVID non si applicano le limitazioni previste dall'art.48-bis (ad es. sospensioni/compensazioni legate a carichi pendenti), riducendo la rilevanza di carichi pendenti fiscali come causa di esclusione.
art. 48-bis DPR 29/9/1973 n. 602
Norma che disciplina alcune misure di riscossione e modalità che possono incidere sulle erogazioni; secondo il richiamo normativo successivo, tale disciplina non si applica ai contributi COVID, per cui non può essere usata per negare il beneficio.
art. 85, comma 1, lett. a) e b) TUIR; art. 54, comma 1 TUIR
Riferimenti per la determinazione dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica e dei compensi da arti e professioni.
Gli impieghi della norma sono funzionali a definire la base dei ricavi/compensi da confrontare col limite dei 5 milioni; la verifica di tali dati può essere svolta tramite i dati dell'Anagrafe Tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi telematici).
Documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate / Anagrafe Tributaria
La prassi e le istruzioni ministeriali/agenziali hanno chiarito che i controlli preliminari per l'erogazione del contributo possono limitarsi al confronto fra i dati forniti in istanza e quelli disponibili in Anagrafe Tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi), senza indagini estensive sulla regolarità fiscale passata.
Massime di principio
- Il contributo a fondo perduto previsto per l'emergenza COVID ha natura oggettiva e 'ristorativa': va riconosciuto se sussistono i requisiti espressamente previsti dalla norma (limite ricavi e calo di fatturato), senza che l'Amministrazione possa valutare la 'fedeltà fiscale' del richiedente come condizione generale di accesso.
- I controlli preliminari per l'erogazione devono attenersi ai dati indicati nell'istanza e a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi): l'Ufficio non può rigettare l'istanza basandosi su omissioni o irregolarità relative a periodi non rilevanti rispetto al confronto richiesto dalla norma.
- Se l'Amministrazione ritiene i dati inattendibili, la via corretta è avviare verifiche formali e successivi accertamenti tributari, ma non utilizzare tali sospetti come motivo immediato e generale per escludere il contributo quando i requisiti oggettivi risultano invece soddisfatti.
- Per il richiedente è utile conservare e rendere disponibili le evidenze oggettive del calo (fatture elettroniche, registri corrispettivi) e la documentazione che dimostri il possesso del requisito ricavi/compensi, poiché sono gli elementi che la legge autorizza a verificare preliminarmente.
- La presenza di carichi pendenti o contestazioni fiscali non determina automaticamente l'esclusione dal contributo COVID, specie alla luce delle esplicite interpretazioni normative (es. art.3 DL 209/2021) che limitano l'applicabilità di disposizioni come l'art.48-bis DPR 602/1973.
- In sede di contenzioso, il contribuente ha buone possibilità di successo se dimostra il possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla norma e se il diniego dell'Amministrazione si fonda su valutazioni generiche di affidabilità fiscale anziché su difformità documentate rispetto ai parametri legislativi.
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