Sentenza del 22/05/2023 n. 73 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
TARI - immobile - non occupato - presupposto - regolamento comunale - sua mancata utilizzazione e sua mancata utilizzabilità - esclusione dal pagamento - sussistenza di entrambe le condizioni - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI per gli anni 2014-2019 sostenendo l'assenza del presupposto impositivo in relazione a un immobile liberato dalla locazione e in attesa di vendita; il ricorrente contestava la pretesa tributaria per mancata utilizzazione dell'immobile e deduceva che la mancata presentazione della denuncia fosse un mero errore formale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che, pur essendo l'immobile non occupato, non è stata fornita prova che fosse altresì "inutilizzabile"; anzi risultavano elementi (lavori di ristrutturazione, possibilità di utilizzo da parte del proprietario, disponibilità di chiavi all'agenzia immobiliare) che lo rendevano idoneo a produrre rifiuti. Inoltre è stata censurata la mancata comunicazione formale al Comune. Conseguentemente è stata confermata la legittimità dell'accertamento TARI e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013
il presupposto della Tassa Rifiuti (TARI) è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani"
La TARI si applica a chi possiede o detiene locali suscettibili di produrre rifiuti; l'idoneità a produrre rifiuti è elemento centrale per l'assoggettamento.
Regolamento Comunale TARI, art. 18, comma 2
non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione
Il regolamento prevede esenzioni solo se i locali sono sia non produttivi di rifiuti per natura/uso stabile sia oggettivamente non utilizzabili; le circostanze devono essere dichiarate e provate mediante denuncia/variazione (termine entro il 31 gennaio dell'anno successivo).
art. 21 del Regolamento Comunale (termine denuncia)
denuncia da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione
Il contribuente ha l'onere dichiarativo di segnalare variazioni o condizioni che legittimano l'esonero; la mancata comunicazione ostacola il riconoscimento dell'esenzione.
Orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17312/2017)
La Cassazione ha confermato che gli immobili presumibilmente idonei a produrre rifiuti sono assoggettabili alla TARI e che grava sul contribuente l'onere di provare la non idoneità a produrre rifiuti.
art. 15 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Principio processuale applicato dal giudice per la liquidazione delle spese del soccombente a favore della parte vittoriosa (Comune).
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione TARI su un immobile non occupato è necessario dimostrare sia l'effettiva mancata utilizzazione sia l'effettiva inutilizzabilità (condizioni cumulative).
- La mera inattività o temporanea assenza di occupanti non è sufficiente: l'immobile resta assoggettato se è idoneo, anche potenzialmente, a produrre rifiuti.
- Il contribuente ha l'onere probatorio: deve fornire elementi oggettivi (es. vincoli che impediscano l'uso, condizioni strutturali d'inagibilità certificate) che dimostrino l'inutilizzabilità.
- Occorre rispettare gli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale (denuncia originaria o di variazione entro i termini indicati); la mancata comunicazione può precludere l'esenzione.
- Documenti come la semplice visura catastale o la sola cessazione del contratto di locazione non sono di per sé idonei a provare l'inutilizzabilità dell'immobile.
- Se l'amministrazione non è stata tempestivamente informata, il Comune può procedere all'accertamento e richiedere il tributo; il contribuente può essere condannato anche alle spese processuali in caso di soccombenza.
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