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Sentenza

Sentenza del 22/05/2023 n. 376 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Giudizio di rinvio - Cassazione con rinvio per vizio di motivazione della sentenza di secondo grado - poteri del giudice del rinvio - facoltà piene - individuazione dei limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Cassazione per vizio di motivazione della sentenza della CTR: l'oggetto principale era l'impugnazione di un avviso di accertamento che aveva qualificato come redditi non dichiarati una serie di versamenti sul conto corrente della contribuente. Questioni sollevate dalla contribuente in riassunzione: inammissibilità dell'appello dell'Ufficio (art. 53 d.lgs. 546/1992), inesistenza o vizio della notifica (mancanza di qualificazione dell'agente notificatore), nullità per difetto di sottoscrizione (art. 42, comma 3, DPR 600/1973), violazione dell'art. 29 DL 78/2010, violazione del principio del contraddittorio (artt. 7 e 12 L. 212/2000), infondatezza in fatto della pretesa impositiva, doglianze sulle sanzioni e sull'aggio. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della CTR di secondo grado apparente e apodittica e ha cassato con rinvio per vizio di motivazione, indicando i limiti del giudice del rinvio rispetto agli elementi censurati.

La decisione

In accoglimento dei poteri di valutazione e indagine del giudice del rinvio, la CTR in diversa composizione ha riesaminato il materiale probatorio e ha confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente: ha ritenuto giustificate le movimentazioni bancarie con la documentazione prodotta (incasso di polizze vita per complessivi Euro 172.839,52, successiva vendita di due fondi per Euro 85.534,92 e Euro 5.492,75, prelevamenti temporanei per questioni ereditarie e successivo versamento parziale di Euro 50.000), escludendo la riconducibilità dei versamenti a redditi imponibili e rigettando l'appello dell'Agenzia. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 546/1992

    richiamate in riferimento ai principi del contenzioso tributario e al contraddittorio; l'art.7 (statuto del contribuente) tutela il diritto al contraddittorio, mentre l'art.63 disciplina effetti e poteri del giudice nelle fasi del processo tributario

  • Codice di Procedura Civile

    citati in relazione ai poteri istruttori e alle prove nel giudizio di merito; utili per delimitare le preclusioni processuali e l'ambito di riassunzione dei motivi

  • D.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione al requisito della sottoscrizione dell'atto di accertamento e alla possibile nullità per difetto formale

  • Decreto-Legge 78/2010

    invocato dalla contribuente quale presunta causa di illegittimità dell'avviso; la norma è stata allegata come possibile vizio formale/sostanziale dell'atto

  • L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    richiamati per sostenere la violazione del principio del contraddittorio e del diritto ad adeguata motivazione dell'atto e del procedimento

  • Codice di Procedura Civile

    art. 132, comma 2, n. 4; art. 360 n. 4

    art.132(2)(4) e art.360 n.4 c.p.c. usati dalla Cassazione per qualificare la sentenza della CTR come affetta da motivazione carente o apparente, costituendo motivo di annullamento per vizio di motivazione

  • D. Lgs. 546/1992

    richiamato dalla contribuente per eccepire l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio (irregolarità procedurali o di forma nel mezzo impugnativo)

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva piena libertà di valutare il materiale probatorio e può anche indagare su fatti ulteriori rilevanti per la nuova decisione, salvo il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato che la Cassazione abbia dichiarato illogici.
  • L'efficacia 'vincolante' della sentenza di cassazione riguarda solo i fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o definitivamente accertati; tutti gli altri fatti possono essere riesaminati dal giudice di rinvio.
  • Le eccezioni formali all'avviso (notifica, sottoscrizione, contraddittorio) devono essere sollevate e provate: se sussistono, possono incidere sulla validità dell'atto, ma il giudice deve valutare il nesso di incidenza tra il vizio formale e l'esito del procedimento.
  • Nel contenzioso tributario l'onere di provare la non riconducibilità a redditi imponibili delle movimentazioni bancarie grava sul contribuente; documentazione idonea (es. incassi da polizze vita, vendite di investimenti, spiegazioni coerenti con il contesto familiare) può essere sufficiente a superare l'accertamento.
  • Se l'Amministrazione anticipa un avviso prima che il contribuente abbia avuto ragionevole tempo per produrre giustificazioni concordate, ciò può essere rilevante ai fini della decisione, ma occorre che la circostanza sia chiaramente collegata all'illegittimità dell'atto.
  • Le vicende processuali alterne (accoglimento in primo grado, rigetto in appello, cassazione e rinvio) giustificano frequentemente la compensazione delle spese, salvo comprovata responsabilità processuale di una parte.
  • Il giudice del rinvio deve eliminare le contraddizioni e i difetti argomentativi segnalati dalla Cassazione, ma può formulare una nuova motivazione piena e analitica basata sul riesame complessivo delle prove.

Testo integrale

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