Sentenza del 22/05/2023 n. 378 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Misure cautelari - iscrizione di ipoteca - beni appartenenti al fondo patrimoniale - inerenza del debito tributario ai bisogni della famiglia - onere della prova - spetta al contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patrimoniale; la ricorrente sosteneva che i beni erano esclusi dalla garanzia per essere vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che il debito tributario non era inerente a tali bisogni.
La decisione
L'appello della contribuente è stato respinto. La Corte ha ritenuto che gravasse sulla ricorrente l'onere di provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore e che il debito tributario fosse estraneo ai bisogni della famiglia. La ricorrente non ha fornito prove documentali specifiche e alcune cartelle di pagamento riguardavano periodi anteriori alla costituzione del fondo; pertanto l'iscrizione ipotecaria è stata confermata. Spese compensate.
Norme richiamate
Principio secondo cui il reddito è normalmente finalizzato al sostentamento della famiglia, utilizzato per collegare il mancato pagamento dei tributi alla disponibilità di reddito per i bisogni familiari.
Norma sul fondo patrimoniale la cui applicabilità (impignorabilità dei beni costituenti) grava su chi ne invoca gli effetti, imponendo al debitore l'onere di provarne i presupposti.
Principio generale che il debitore risponde con tutto il suo patrimonio; viene richiamato per motivare l'onere della prova a carico del debitore che invoca limitazioni alla garanzia patrimoniale.
Norma che autorizza l'iscrizione ipotecaria per crediti tributari; utilizzata come titolo dell'atto di iscrizione impugnato.
Cassazione, ord. n. 29983/2021
Affermato che l'onere di provare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità e l'estraneità del debito ai bisogni familiari grava sul debitore che invoca il regime di impignorabilità.
Cassazione, n. 10975/2017
Conferma del principio che il debitore che invoca il fondo patrimoniale deve provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Cassazione, n. 22761/2016
Richiama l'onere probatorio a carico del debitore opponente in tema di fondo patrimoniale e impignorabilità.
Cassazione, ord. n. 19884/2017
Ordinanza che aveva annullato una decisione della CTR per mancato accertamento sulla inerenza del debito tributario ai bisogni della famiglia; richiamata come principio da applicare nel rinvio.
Massime di principio
- L'onere della prova circa la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità ai creditori e l'estraneità del debito ai bisogni familiari grava sul debitore che invoca la protezione del fondo.
- I debiti tributari sono, di norma, considerati connessi ai bisogni della famiglia perché il mancato pagamento incrementa la disponibilità di reddito destinata al sostentamento familiare; pertanto il contribuente deve dimostrare specificamente il contrario.
- L'iscrizione ipotecaria, in quanto atto cautelare, non viene automaticamente esclusa dalla mera esistenza di un fondo patrimoniale; è necessario un accertamento fattuale sull'inerenza del debito e sulla opponibilità del fondo.
- Se le obbligazioni sono anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, ciò rafforza la legittimità dell'azione esecutiva/ cautelare a carico dei beni, salvo prova contraria del debitore.
- Le deduzioni generiche e priva di riscontro non sono idonee a soddisfare l'onere probatorio: servono documenti e prove concrete relative ai bisogni familiari e all'impiego dei redditi.
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