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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19333/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l’inammissibilità dei ricorsi proposti contro un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007 e contro il diniego di adesione/concordato con adesione, ritenendo validamente eseguita la notificazione dell’atto impositivo. Con quattro motivi ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia, per essersi la CTR limitata a elencare i passaggi della notificazione senza rispondere alle censure; (2) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che l’avviso di ricevimento non recasse le indicazioni prescritte e che la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) non fosse stata validamente provata né contenesse gli estremi richiesti; (3) nullità per omessa motivazione ai sensi del d.lgs. 546/1992; (4) nullità per mancata esplicitazione del percorso logico seguito nel ritenere inattendibili gli elementi probatori addotti a sostegno del merito dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque esposto, seppur sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, secondo il criterio per cui il giudice non deve confutare singolarmente ogni argomento delle parti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: ha qualificato la notificazione come notifica postale diretta dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 14 l. 890/1982, per la quale non si applicano le formalità degli artt. 139 e 140 c.p.c.; ha ricordato che, in caso di temporanea assenza del destinatario, è necessaria la prova dell’avvenuta ricezione della CAD mediante produzione dell’avviso di ricevimento, prova che nel caso risultava raggiunta; ha inoltre rilevato che l’avviso di ricevimento della CAD attestava la persistente assenza del destinatario e l’immissione dell’avviso in cassetta, escludendo vizi della procedura. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali o di pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se, in forma concisa, espone gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre rispondere espressamente a ogni singolo argomento delle parti.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria violata nella disciplina della notificazione e dei termini di impugnazione.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 139 c.p.c.

    Le relative formalità non si applicano alla notificazione postale diretta dell’atto impositivo eseguita dall’ufficio finanziario.

  • art. 140 c.p.c.

    Le formalità proprie della notificazione per irreperibilità o assenza non sono richieste nella notifica postale diretta dell’avviso di accertamento.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella notificazione.

  • art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Consente, dopo la modifica del 1998, la notificazione diretta degli avvisi e atti ai contribuenti a mezzo posta da parte degli uffici finanziari; in caso di assenza del destinatario si applica la disciplina della CAD e la prova della notifica si desume dall’avviso di ricevimento.

  • art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Per la Corte, nella notifica postale diretta rileva la necessità di verificare la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito tramite produzione del relativo avviso di ricevimento.

  • art. 20 l. 8 maggio 1998, n. 146

    Ha modificato l’art. 14 l. 890/1982 introducendo la facoltà per gli uffici finanziari di notificare direttamente a mezzo posta gli atti ai contribuenti.

  • art. 1335 c.c.

    L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova che il destinatario sia stato senza colpa impossibilitato a prenderne cognizione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità per omessa motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta inattendibilità degli elementi probatori dell’Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se non risponde in modo analitico a tutte le deduzioni delle parti.
  • Nella notificazione postale diretta degli avvisi di accertamento eseguita dall’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 l. 890/1982 non si applicano le formalità degli artt. 139 e 140 c.p.c.; la disciplina rilevante è quella del servizio postale ordinario e delle norme speciali sulla notificazione fiscale.
  • In caso di temporanea assenza del destinatario nella notificazione postale diretta, la perfezione della notifica richiede la prova dell’avvenuta ricezione della CAD mediante produzione dell’avviso di ricevimento; non è invece necessaria la produzione della lettera raccomandata stessa per dimostrarne il contenuto.
  • L’avviso di ricevimento della CAD è idoneo a provare il perfezionamento della notificazione quando attesti l’avvenuto deposito/avviso e la mancata consegna per assenza del destinatario o di persona abilitata, salva la possibilità per il destinatario di provare specifiche circostanze impedititve della conoscenza.
  • Quando il giudice accerta la ritualità della notificazione e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, le ulteriori censure sul merito dell’atto impositivo restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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