Cassazione Civile, Ordinanza n. 02123/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, emesso in materia di IRAP, IVA e imposte dirette. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che non fosse configurabile tra loro una società di fatto e che, comunque, mancassero i presupposti per ritenere esternato il vincolo sociale; nel ricorso per cassazione hanno dedotto due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e tributarie, censurando l'accertamento della sussistenza della società di fatto e contestando la valutazione delle risultanze probatorie, anche con riferimento a rogiti notarili e al ruolo di uno dei soggetti coinvolti. Con il secondo hanno denunciato la mancata disapplicazione delle sanzioni tributarie per asserita obiettiva incertezza interpretativa, invocando le norme sull'errore sulla legge tributaria e sulla tutela dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, la mescolanza di censure tra vizi di motivazione e violazioni di legge, e la sostanziale richiesta di una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, in materia tributaria, la società di fatto deve essere accertata sulla base dell'effettiva esistenza dei suoi elementi costitutivi, potendo l'apparenza del vincolo sociale valere solo come indice probatorio e non come titolo autonomo, e che la sentenza di merito aveva motivato in modo sufficiente e coerente facendo riferimento a elementi sintomatici quali conferimenti, scopo di lucro e assunzione del rischio d'impresa. Il secondo motivo è stato ritenuto comunque infondato, oltre che non spendibile per la prima volta in cassazione, perché l'asserita obiettiva incertezza veniva riferita non a una norma astratta, ma alla ricostruzione della fattispecie concreta già oggetto del primo motivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle somme ulteriori previste per lite temeraria e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, con i dati necessari per individuarne la collocazione processuale; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Non è ammissibile sovrapporre in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; i due profili devono essere autonomamente e chiaramente separati.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto; non quando si contesti la valutazione delle prove.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
I canoni di interpretazione contrattuale non possono essere invocati per sollecitare una semplice diversa lettura del materiale probatorio o della fattispecie concreta.
Come per gli altri canoni ermeneutici, non consente in cassazione una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
È richiamato per la nozione di società, la cui sussistenza richiede gli elementi costitutivi del vincolo societario, non la mera apparenza esterna.
La Corte ne rileva l'irrilevanza rispetto alla fattispecie concreta, senza sviluppare ulteriori principi applicativi.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato nel motivo sulla presunta società di fatto ai fini dell'accertamento tributario dei presupposti impositivi.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato nel motivo sulla presunta società di fatto ai fini IVA, nell'ambito dell'accertamento dei presupposti dell'imposizione.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È invocato per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza sulla norma tributaria.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
È invocato quale base per l'esclusione delle sanzioni quando vi sia obiettiva incertezza interpretativa.
È richiamato per il procedimento camerale e per la definizione del ricorso con decisione in camera di consiglio.
Consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata a favore della controparte.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, non essendo sufficiente un generico rinvio al materiale di causa.
- È inammissibile il motivo che mescoli in modo non separato violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni sulla valutazione delle prove, perché la Cassazione non può ricostruire d'ufficio il contenuto effettivo della doglianza.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando sia errato il riparto dell'onere probatorio; la diversa ponderazione delle prove appartiene invece al giudice di merito.
- In materia tributaria la società di fatto deve essere provata nell'effettiva esistenza dei suoi elementi costitutivi; la mera apparenza del vincolo sociale può fungere da indizio, ma non sostituisce il requisito sostanziale del rapporto societario.
- L'accertamento dell'esistenza di una società di fatto può fondarsi su elementi presuntivi e su comportamenti concludenti, purché essi rivelino un fondo comune, lo scopo di lucro e l'esercizio in comune dell'attività.
- La richiesta di esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve riferirsi a una reale incertezza della disposizione applicabile e non può essere proposta per la prima volta in cassazione; inoltre non basta contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02052/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02053/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02070/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02079/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02081/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02084/2025 del 29/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →