Cassazione Civile, Ordinanza n. 38006/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti impugnavano in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP relativi all'anno d'imposta 2009, emessi per maggior reddito accertato sulla base degli studi di settore. Con il primo motivo deducevano violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato in modo specifico perché fossero attendibili gli elementi posti a base dell'accertamento e perché fosse grave lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito da studio di settore, né perché fossero inidonee le giustificazioni dei contribuenti. Con il secondo motivo lamentavano violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il giudice d'appello non avesse confrontato gli indici presuntivi fondati sul solo scostamento dai parametri con le prove offerte dai ricorrenti. In concreto, l'accertamento si fondava sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito risultante dallo studio di settore; il contraddittorio preventivo era stato attivato, ma i contribuenti vi erano rimasti inerti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, nei casi di accertamento standardizzato mediante studi di settore, la presunzione si consolida all'esito del contraddittorio preventivo; se il contribuente non partecipa o non fornisce elementi specifici in sede amministrativa, l'Ufficio può legittimamente emettere l'avviso fondato sullo scostamento dai parametri. Ha inoltre escluso che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, perché il ragionamento del giudice di merito era comprensibile e aveva dato conto, sia pure in sintesi, delle ragioni per cui le deduzioni dei contribuenti non erano idonee a superare la presunzione. Ha infine escluso il vizio di omesso esame, osservando che la CTR aveva comunque esaminato le circostanze dedotte dai contribuenti e le aveva valutate come insufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
consente l'accertamento induttivo del reddito anche sulla base di presunzioni semplici, in coordinamento con gli studi di settore e il contraddittorio preventivo.
gli studi di settore, se sorretti dal contraddittorio e non specificamente contrastati, possono legittimare la rettifica del reddito dichiarato.
l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente quando l'Amministrazione abbia attivato e consolidato la presunzione di maggior reddito.
lo scostamento tra reddito dichiarato e standard di settore opera come indizio/presunzione che deve essere valutato nel contesto del contraddittorio.
la sentenza tributaria deve esporre il ragionamento decisorio in modo comprensibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
richiamato dai ricorrenti a sostegno del vizio di motivazione, ma non ritenuto violato.
richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la decisione non consenta di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
richiamato in tema di sufficienza della motivazione, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
impone che la motivazione della sentenza renda percepibile il fondamento della decisione; il minimo costituzionale è stato ritenuto rispettato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso il vizio perché i fatti dedotti erano stati esaminati dalla CTR.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore, lo scostamento tra reddito dichiarato e standard non basta da solo a fondare la pretesa: la gravità, precisione e concordanza della presunzione si consolidano all'esito del contraddittorio preventivo.
- Se il contraddittorio con il contribuente è stato regolarmente attivato e il contribuente resta inerte o non fornisce elementi specifici, l'Ufficio non è tenuto a dimostrazioni ulteriori oltre allo scostamento e agli elementi di standardizzazione applicati.
- Quando la presunzione di maggior reddito è divenuta operativa, grava sul contribuente l'onere di offrire prova contraria idonea a dimostrare condizioni concrete che escludano l'applicazione degli standard o giustifichino lo scostamento.
- La motivazione è solo apparentemente mancante quando, pur sintetica, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni del rigetto delle difese di parte.
- Il vizio di omesso esame non sussiste se la sentenza di merito abbia comunque considerato le circostanze dedotte dalla parte e le abbia ritenute, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, insufficienti a superare la presunzione probatoria.
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