Cassazione Civile, Ordinanza n. 28957/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della revisione parziale del classamento di unità immobiliari site in una microzona del Comune di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, con rideterminazione della classe e della categoria catastale e conseguente aumento della rendita. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR aveva poi parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia, annullando l'atto solo nella parte in cui aveva modificato la categoria catastale senza previo sopralluogo, ma confermando la variazione della classe. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1, comma 335, l. n. 311/2004, 7 l. n. 212/2000, 3 l. n. 241/1990 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la motivazione dell'avviso. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta violazione delle stesse disposizioni e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla carenza di motivazione del provvedimento di riclassamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha accolto il ricorso incidentale della società contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della società, annullando l'avviso di accertamento per difetto di adeguata motivazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sulla materia. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Consente la revisione parziale del classamento per microzone con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale; l'operazione è legittima, ma richiede una motivazione rigorosa e concreta in ordine ai fattori che incidono sul classamento della singola unità.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
L'atto impositivo deve essere motivato in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni concrete della pretesa.
art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del provvedimento amministrativo deve essere chiara e specifica, non potendo consistere in formule generiche o stereotipate.
Richiamato nei motivi di ricorso; nel caso, la Corte valorizza l'esigenza che l'Amministrazione indichi ex ante gli elementi posti a base della riclassificazione, senza poter colmare in giudizio le lacune motivazionali.
art. 8, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Le caratteristiche rilevanti ai fini del classamento comprendono qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare, che devono essere individuate in concreto.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per la deduzione della violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata nel ricorso incidentale per omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 è legittima solo se il relativo provvedimento indica in modo specifico e concreto gli elementi che, nella singola microzona e per la singola unità immobiliare, hanno inciso sul diverso classamento.
- Nei procedimenti di riclassamento di massa la motivazione non può limitarsi al richiamo del significativo scostamento statistico o della microzona in termini generali: occorre esplicitare i fattori urbanistici, ambientali ed edilizi concretamente rilevanti.
- L'obbligo motivazionale deve essere assolto ex ante; non è sufficiente che il contribuente riesca a difendersi in giudizio, né l'Amministrazione può integrare successivamente in causa la motivazione mancante o insufficiente.
- Ai fini del classamento catastale, il giudizio sulla sufficienza della motivazione va compiuto in modo rigoroso, verificando se l'atto consenta davvero al contribuente di conoscere le ragioni concrete della pretesa e di contestarle efficacemente.
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