Cassazione Civile, Ordinanza n. 20877/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA 2004 nei confronti di una contribuente indicata come imprenditrice agricola, a seguito di PVC della Guardia di Finanza. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, confermando la ripresa a tassazione di euro 13.718,55 relativa a fatture ritenute per operazioni inesistenti; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. 546/1992, degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell'art. 654 c.p.p., sostenendo che la CTR aveva attribuito rilievo alla sentenza penale pronunciata nei confronti della contribuente, con motivazione carente e comunque erronea; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso l'imponibilità dei movimenti bancari solo perché la contribuente svolgeva attività agricola, senza considerare che poteva svolgere anche attività commerciale non dichiarata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura in realtà investisse il merito della valutazione delle risultanze penali e il vizio di motivazione, non più deducibile se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il regime fiscale dell'attività agricola non impedisce all'Amministrazione di utilizzare gli accertamenti bancari e la presunzione di maggior reddito prevista dalla normativa tributaria, con conseguente onere del contribuente di provare la riferibilità delle operazioni a redditi non imponibili o già tassati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto per denunciare vizi della motivazione della sentenza tributaria
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
richiamato per censurare la motivazione della decisione impugnata
invocato nel motivo relativo alla pretesa erronea considerazione della sentenza penale
richiamato con riferimento all'efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come norma di deduzione del vizio processuale denunciato nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come norma di deduzione della violazione di legge nel secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il nuovo testo, applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, che consente solo il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
consente l'utilizzo delle indagini finanziarie e della presunzione di maggior reddito desumibile dai conti bancari, con inversione dell'onere probatorio
richiamato insieme all'art. 32 quale base degli accertamenti bancari
richiamato quale base degli accertamenti IVA e delle indagini finanziarie
richiamato per l'onere della prova a carico del contribuente nel superare la presunzione derivante dai movimenti bancari
la Corte ne afferma l'applicabilità anche al coltivatore diretto ai fini dell'accertamento sintetico del reddito complessivo
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più consentito censurare la semplice insufficienza della motivazione; il sindacato è limitato ai casi di omesso esame di un fatto decisivo o di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- La sentenza penale eventualmente intervenuta sui medesimi fatti non vincola automaticamente il giudice tributario; la sua rilevanza è oggetto di valutazione del giudice di merito, che resta libero di apprezzarne il contenuto nei limiti del proprio convincimento.
- L'attività agricola tassata su base catastale non esclude la legittimità di accertamenti bancari e di accertamento sintetico o induttivo quando emergano indici di capacità contributiva incompatibili con il reddito dichiarato.
- La presunzione legale di maggior reddito desumibile dai conti correnti si applica alla generalità dei contribuenti e non soltanto ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- In presenza di movimentazioni bancarie rilevanti, incombe sul contribuente l'onere di provare la non imponibilità delle singole operazioni o la loro riferibilità a redditi già tassati o comunque non imponibili.
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