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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20830/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il condominio aveva agito contro la società e il socio accomandatario per ottenere la rimozione di vasi, pallets e autovetture presenti nel cortile comune, deducendo la violazione del regolamento condominiale e il superamento, da parte dei convenuti, dei limiti di uso consentiti sia come condomini sia in relazione a una servitù di passaggio carraio e di sosta per carico e scarico gravante su un immobile di loro proprietà estraneo al condominio. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il condominio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato tardiva la domanda relativa al parcheggio nel cortile; 2) nullità per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile una presunta domanda nuova dei convenuti sull'inesistenza di impedimenti al godimento del cortile; 3) violazione degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. per avere ritenuto che parcheggio di veicoli e deposito di pallets rientrassero nei limiti della servitù; 4) violazione degli artt. 949 e 1102 c.c. per avere ritenuto legittima la collocazione di fioriere nel cortile; 5) omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., del divieto regolamentare di occupazione anche temporanea del cortile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il quinto motivo inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile, e comunque la censura non riguardava un fatto storico ma l'interpretazione di un atto regolamentare. Ha reputato il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, poiché la Corte d'appello aveva comunque deciso nel merito sulla pretesa relativa al parcheggio, e il ricorrente non aveva correttamente allegato la domanda originaria né poteva invocare un'accettazione tacita del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di riferibilità alla ratio decidendi, trattandosi di mere difese o eccezioni in senso improprio. I motivi terzo e quarto sono stati parimenti ritenuti inammissibili perché promiscui e non specificamente correlati alla ratio decidendi: la Corte ha distinto tra l'uso del cortile da parte del convenuto come condomino, regolato dall'art. 1102 c.c. e dal regolamento condominiale, e l'uso quale titolare del fondo servito da servitù, regolato dagli artt. 1063-1065 c.c.; ha inoltre rilevato che il ricorso chiedeva in sostanza una nuova valutazione di merito delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/incongruenza è stata ritenuta infondata o inammissibile quando la decisione di merito si era comunque pronunciata sulla questione sostanziale.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato ai fini della pretesa nullità dell'appello, ma la censura è stata ritenuta non riferita alla ratio decidendi.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sul vizio di omesso esame.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile per censurare l'interpretazione di un atto o di una clausola regolamentare; inoltre è precluso nella doppia conforme.

  • art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La domanda deve essere introdotta con puntuale indicazione dell'oggetto, dei fatti e degli elementi di diritto; non può essere integrata da difese svolte in altro giudizio.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai capitoli di prova, ma non idoneo a sanare l'originaria carenza di allegazione della domanda.

  • art. 1063 c.c.

    La servitù si interpreta secondo il titolo e gli strumenti ermeneutici, individuando fondo servente, fondo dominante e contenuto dell'assoggettamento.

  • art. 1064 c.c.

    Nel contenuto normale della servitù rientrano le attività necessarie al suo esercizio, salvo diverso titolo.

  • art. 1065 c.c.

    L'estensione ed esercizio della servitù dipendono dal titolo costitutivo e dai criteri di interpretazione del medesimo.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato quale norma dell'actio negatoria, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1102 c.c.

    Il condomino può servirsi della cosa comune anche per fini esclusivamente propri, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri partecipanti.

  • art. 1117 c.c.

    Il cortile, quale parte comune, è soggetto alla disciplina condominiale quando l'uso avvenga in qualità di condomino.

  • art. 1027 c.c.

    La utilitas della servitù deve corrispondere al contenuto del peso imposto sul fondo servente e non a qualunque vantaggio di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Accertata l'inammissibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro la sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado fondata sulle stesse ragioni di fatto, né può essere utilizzato per contestare l'interpretazione di un atto negoziale o regolamentare già esaminato dal giudice di merito.
  • È inammissibile per carenza di interesse la censura sulla pretesa tardività di una domanda quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso la questione nel merito, sicché l'eventuale errore sulla preclusione non sarebbe idoneo a determinare una diversa decisione.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario che ogni motivo sia specificamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi promiscui o che confondano discipline diverse, senza spiegare l'effettivo contrasto tra decisione e norme invocate, sono inammissibili.
  • L'uso del cortile condominiale da parte del singolo partecipante è disciplinato dall'art. 1102 c.c.: sono consentiti anche impieghi per utilità esclusiva, purché non venga alterata la destinazione del bene comune e non sia impedito il pari uso agli altri condomini.
  • Quando lo stesso soggetto utilizza un'area in duplice veste, come condomino e come titolare di un fondo servito da servitù, occorre distinguere nettamente il titolo di ciascun uso: alla porzione comune si applica la disciplina condominiale, mentre all'utilizzo a vantaggio del fondo dominante si applicano le norme sulle servitù e il relativo titolo costitutivo.
  • Nell'interpretazione della servitù, l'estensione del diritto va commisurata al contenuto del peso imposto dal titolo; la facoltà di sostare o effettuare operazioni con i mezzi necessari può rientrare nel contenuto normale della servitù di passaggio e carico/scarico, se funzionale al suo esercizio.
  • La verifica della concreta occupazione del bene comune, del superamento dei limiti di uso e dell'incidenza sulle possibilità di godimento altrui è tipicamente questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniProveServitùProprietà
RamiCondominioProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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