Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato per la realizzazione di un sito web. La società committente lamentava che il sito non fosse stato realizzato nei termini pattuiti e otteneva in primo grado la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. I professionisti proponevano appello sostenendo, in sostanza, che l’inadempimento dipendesse anche dalla condotta della committente, la quale avrebbe ritardato la fornitura dei materiali necessari per la pubblicazione del sito. La Corte d’appello dichiarava però l’appello inammissibile per asserita non conformità all’art. 342 c.p.c., ritenendo che l’atto si limitasse a riprodurre le difese di primo grado senza specifici motivi di impugnazione. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della decisione perché la Corte d’appello avrebbe dovuto adottare ordinanza e non sentenza; 2) omesso esame di email che proverebbero i ritardi della committente nella consegna dei materiali; 3) omesso esame della consulenza tecnica che avrebbe accertato la realizzazione di un vero progetto di sito e non di un mero prototipo; 4) omessa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. nella interpretazione del contratto, con mancato rilievo dell’obbligo della committente di fornire i materiali e del nesso con i tempi di esecuzione; 5) mancata valorizzazione della clausola relativa all’invio dei materiali fotografici di 100 alberghi e della quota di corrispettivo parametrata alle provvigioni; 6) omessa considerazione della clausola che prevedeva il riflesso dei ritardi nella consegna dei contenuti sulla tempistica di realizzazione del sito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo profilo del motivo relativo alla forma del provvedimento (sentenza anziché ordinanza), osservando che la declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata in diretta applicazione dell’art. 348-bis c.p.c. per difetto di specificità dell’appello, e non secondo il meccanismo dell’art. 348-ter c.p.c. Ha invece accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 342 c.p.c., affermando che l’atto di appello, pur non essendo schematico o sintetico, conteneva comunque specifiche, articolate e motivate critiche alla sentenza di primo grado, sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
I motivi di appello devono essere specifici e consentire di individuare con chiarezza le censure alla sentenza impugnata, ma non sono richieste formule sacramentali, un progetto alternativo di decisione o la trascrizione integrale della sentenza di primo grado.
La Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse stata resa nel meccanismo dell’inammissibilità dell’appello manifestamente infondato previsto da questa norma, evidenziando che la pronuncia era stata resa direttamente per difetto di specificità dell’appello.
La censura sulla forma del provvedimento è stata respinta perché la fattispecie non rientrava nel meccanismo decisorio di questa disposizione.
È stato il parametro invocato per denunciare la nullità della decisione impugnata.
È stato invocato per lamentare l’omesso esame di fatti decisivi dedotti nei motivi secondo e terzo.
È stato invocato per denunciare la violazione delle norme ermeneutiche contrattuali e dell’art. 1371 c.c.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre le censure in modo specifico, chiaro e autosufficiente quanto agli atti e documenti rilevanti.
La censura sosteneva che il contratto dovesse essere interpretato nel senso più idoneo a realizzare l’equo contemperamento degli interessi delle parti.
La parte ricorrente lamentava la mancata valorizzazione del comportamento successivo delle parti ai fini dell’interpretazione del contratto.
La parte ricorrente deduceva l’omessa applicazione del criterio di conservazione del contratto, in relazione a una clausola sui ritardi nella consegna dei contenuti.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi va valutata in relazione alla sentenza impugnata e non richiede formule sacramentali, né la redazione di un controprogetto di decisione, purché le censure consentano di comprendere con chiarezza le ragioni della critica.
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non può essere dichiarata quando l’atto, pur ampio e non sintetico, contenga doglianze effettive, articolate e riconoscibili come dirette contro la decisione di primo grado.
- Quando è denunciato in cassazione un error in procedendo relativo all’ammissibilità dell’appello, la Corte può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito per verificare la fondatezza della censura.
- La forma del provvedimento d’appello dipende dal concreto meccanismo processuale applicato: la dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità resa in via diretta non va confusa con la pronuncia prevista per l’inammissibilità dell’appello manifestamente infondato.
- Le doglianze ulteriori restano assorbite quando il ricorso viene accolto per una questione preliminare idonea a imporre il rinvio per il riesame dell’impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, che gli atti e i documenti rilevanti siano riportati nella misura necessaria a consentire il controllo della censura, in modo chiaro e autosufficiente.
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