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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un partecipante per il pagamento di spese condominiali. Il decreto era stato revocato in opposizione perché la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, posta a fondamento della pretesa monitoria, era stata successivamente annullata per difetto della necessaria maggioranza. La corte d'appello aveva confermato la revoca senza verificare se, nonostante l'annullamento della delibera, le altre risultanze istruttorie dimostrassero comunque l'esistenza del credito condominiale. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere comunque assolto l'onere della prova del credito nel giudizio di opposizione; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, richiamando il consuntivo dell'anno 2001, l'interrogatorio formale e la prova testimoniale. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetti di specificità, ma tali eccezioni sono state respinte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del resistente e ha accolto il ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che l'annullamento della delibera assembleare su cui si fondava il decreto ingiuntivo non impedisce al giudice dell'opposizione di verificare nel merito se il credito condominiale sussista comunque in base alle ulteriori prove e ai criteri legali di ripartizione. La corte di merito, quindi, avrebbe dovuto esaminare se le risultanze probatorie dimostrassero la debenza delle somme.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla decisione sulla domanda di pagamento.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere della prova del credito era stato assolto.

  • art. 1137 c.c.

    La Corte afferma che la nullità o l'annullabilità della delibera condominiale può essere sindacata nel giudizio di opposizione; l'annullabilità va fatta valere con apposita domanda riconvenzionale. L'eventuale sospensione o annullamento della delibera può incidere sull'efficacia del titolo monitorio.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato come base normativa del credito condominiale e dei criteri legali di ripartizione delle spese.

  • art. 63, comma 1, disp. att. c.c.

    Richiamato per indicare che la deliberazione di ripartizione è necessaria per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in materia condominiale.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la delibera assembleare di approvazione delle spese e della ripartizione costituisce, di regola, titolo sufficiente del credito, ma il giudice deve comunque verificare al momento della decisione l'effettiva sussistenza del credito, la sua esigibilità e la titolarità in capo al condominio.
  • L'annullamento della deliberazione assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo non esclude automaticamente la pretesa creditoria: il giudice dell'opposizione deve valutare se le ulteriori risultanze probatorie dimostrino comunque il debito del condomino secondo i criteri legali di ripartizione.
  • Per le spese di manutenzione straordinaria o per innovazioni, la delibera di approvazione dell'intervento ha efficacia costitutiva dell'obbligo di contribuzione; il suo annullamento priva la pretesa del necessario supporto causale.
  • Per le spese di manutenzione ordinaria e per i servizi comuni, la delibera di ripartizione ha natura dichiarativa e non costituisce il fatto costitutivo del credito, sicché l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto non esonera il giudice dall'accertare se il credito sussista in base alla disciplina legale delle spese condominiali.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il thema decidendum investe l'intera situazione giuridica controversa, e la verifica della fondatezza della domanda va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiDecreto ingiuntivoOpposizioni esecutive
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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