Cassazione Civile, Ordinanza n. 20837/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società immobiliare, soccombente nei gradi di merito, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione di alcune delibere assembleari condominiali approvate il 1° dicembre 2008. Le delibere riguardavano il consuntivo della gestione 2007/2008 e il preventivo della gestione 2008/2009. Il ricorso era articolato in tre motivi: il primo per violazione degli artt. 1135 e 1137 c.c.; il secondo per violazione degli artt. 8C-8D e 10 del regolamento condominiale; il terzo per violazione dell’art. 1123 c.c. Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo con previsione di rinuncia e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente dopo la fissazione della decisione. Poiché il condominio intimato non si era costituito, la Corte ha rilevato che non vi erano spese da regolare nel giudizio di cassazione; ha inoltre affermato che, in caso di rinuncia, non trova applicazione l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma richiamata per la fissazione della decisione in camera di consiglio
dedotto come norma violata in relazione alle delibere assembleari condominiali
dedotto come norma violata in relazione all’impugnazione delle delibere condominiali
dedotto come norma violata in tema di ripartizione delle spese condominiali
artt. 8C-8D e 10 del regolamento condominiale
richiamati dal ricorrente come parametri regolamentari asseritamente violati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rinuncia al ricorso non si applica l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Se l’intimato non si è costituito, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, anche se la rinuncia richiama un accordo transattivo con compensazione delle spese.
- La rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso relativi alla validità delle delibere condominiali e alla ripartizione delle spese.
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