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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18203/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ruolo esattoriale proposta dinanzi al Giudice di pace e poi coltivata in appello e in cassazione. Il ricorrente aveva preso visione dell'estratto di ruolo e contestava la pretesa iscritta a ruolo; nel giudizio di legittimità deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615, 617 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo in sostanza l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo/estratto di ruolo e lamentando il mancato riconoscimento dell'interesse ad agire, anche in relazione a una eccezione di prescrizione del credito sopravvenuta dopo la cartella. Le intimate non si sono costituite nelle fasi di merito e sono rimaste intimate in cassazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 secondo cui, in tema di riscossione a mezzo ruolo, la novella dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 introdotta dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Tuttavia, nel caso concreto il ricorrente non ha allegato e dimostrato un interesse attuale di quel tipo; inoltre la Corte ribadisce che l'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile soltanto se si deduce l'omessa o invalida notifica della cartella e non per far valere fatti estintivi successivi come la prescrizione del credito, in mancanza di iniziativa esecutiva e quindi di obiettiva incertezza. Conseguentemente viene confermata la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione di merito resa nei gradi precedenti. Nulla sulle spese per mancata costituzione delle intimate; disposto altresì l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione e all'ammissibilità della tutela azionata.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la qualificazione dell'impugnazione degli atti esecutivi o del ruolo.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina del rito applicabile all'opposizione proposta.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte lo considera norma che specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; si applica ai processi pendenti in quanto norma processuale sopravvenuta.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    La disposizione, inserita in conversione, è ritenuta applicabile ai giudizi pendenti perché incidenta sull'interesse ad agire e quindi sulla decisione.

  • legge n. 215 del 2021

    Citata come legge di conversione che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per consentire l'allegazione documentale in cassazione dell'interesse alla tutela immediata, ove sopravvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

  • legge n. 228 del 2012

    Richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente deduce un interesse attuale alla tutela immediata, tipicamente collegato alla mancata o invalida notificazione della cartella o del ruolo.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a contenuto dinamico e può essere inciso da ius superveniens fino alla decisione; la norma sopravvenuta che lo specifica si applica ai giudizi pendenti.
  • L'estratto di ruolo non può essere utilizzato per far valere fatti estintivi successivi del credito, come la prescrizione maturata dopo la cartella, se non vi è una situazione di obiettiva incertezza o una iniziativa esecutiva già intrapresa.
  • In cassazione l'interesse alla tutela immediata può essere allegato anche con produzione documentale nei limiti consentiti, ma resta necessario che emerga un concreto interesse processuale alla decisione.
  • Quando il ricorso è rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi della disciplina speciale sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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