Cassazione Civile, Ordinanza n. 20953/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente dell'ENAM transitata nei ruoli dell'INPS dal 1° maggio 2010 mediante mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico goduto nell'ente di provenienza e quello percepito presso l'INPS, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente originario. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la riforma dell'art. 30 avrebbe escluso ogni trattamento economico ulteriore rispetto a quello previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, anche in funzione di contenimento della spesa pubblica, e che la mobilità volontaria non consentirebbe la conservazione del trattamento retributivo maturato presso l'ente di provenienza; con il secondo ha denunciato vizi motivazionali e violazione dei criteri ermeneutici contrattuali con riferimento alla contrattazione integrativa sul trattamento accessorio TEP, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato la disciplina negoziale e la circostanza che il TEP fosse riconosciuto solo a determinate condizioni e per specifici periodi temporali. La controricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, ritenendo valida la rappresentanza processuale dell'INPS sulla base del potere conferito ai dirigenti generali ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui, anche dopo la modifica dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 introdotta dalla l. n. 246/2005, la mobilità volontaria resta riconducibile alla cessione del contratto e non esclude il divieto di reformatio in peius: il dipendente trasferito conserva il trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza mediante assegno ad personam riassorbibile, oltre all'anzianità maturata, poiché l'espressione "esclusivamente" non vale a derogare in modo espresso a tale principio. Ha ritenuto non decisivo il richiamo alla prassi amministrativa e ai pareri della Presidenza del Consiglio, che non costituiscono fonti di diritto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, non specificava gli errori nell'interpretazione della disciplina contrattuale integrativa, non assolveva agli oneri di specificazione e trascrizione delle clausole rilevanti e sollecitava un nuovo esame del merito non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La mobilità volontaria viene ricondotta alla cessione del contratto; al dipendente trasferito si applica il trattamento economico del comparto di destinazione, ma resta fermo il divieto di reformatio in peius, con conservazione del trattamento economico acquisito mediante assegno ad personam riassorbibile.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere l'applicabilità dei principi sulla conservazione del trattamento economico nella mobilità volontaria.
Utilizzato dal ricorrente in via analogica per sostenere la tesi della continuità del rapporto e dei limiti al mantenimento di trattamenti pregresse, ma la Corte lo valorizza come coerente con l'idea di conservazione del trattamento acquisito nel passaggio.
La mobilità volontaria è ricondotta allo schema della cessione del contratto, con trasferimento soggettivo del rapporto e conservazione degli elementi essenziali del rapporto, incluso il trattamento economico già acquisito nei limiti del divieto di reformatio in peius.
La censura di violazione di legge è ammissibile solo se colpisce la ratio decidendi; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione della contrattazione integrativa non adeguatamente specificata.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare il mancato esame di elementi istruttori o di un parere amministrativo.
Il motivo deve indicare specificamente le ragioni della censura; nel caso concreto il secondo motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente.
La motivazione è sufficiente se espone, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto della decisione; non è richiesta una risposta espressa a tutte le argomentazioni difensive.
art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001
Attribuisce ai dirigenti generali il potere di promuovere e resistere alle liti e di rilasciare procura speciale; ciò fonda la validità della rappresentanza processuale dell'INPS.
art. 16, comma 1, l. n. 246/2005
Ha riformulato l'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, inserendo il riferimento alla cessione del contratto e il comma 2-quinquies; la Corte ne esclude una deroga esplicita al divieto di reformatio in peius.
art. 1, comma 458, l. n. 147/2013
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto irrilevante perché successivo ai fatti di causa e riferito a una diversa disciplina.
La sua abrogazione non incide sulla controversia, perché la Corte d'appello ha applicato solo l'art. 30 d.lgs. n. 165/2001.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella mobilità volontaria dei dipendenti pubblici ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, anche dopo la riforma del 2005, il passaggio all'amministrazione di destinazione va letto alla luce dello schema della cessione del contratto, con continuità del rapporto e conservazione dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
- Il comma 2-quinquies dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 non va interpretato come deroga espressa al divieto di reformatio in peius: il dipendente trasferito è assoggettato al trattamento dell'ente di destinazione, ma può conservare, tramite assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico fisso e continuativo già goduto, per evitare un peggioramento ingiustificato.
- La finalità di contenimento della spesa pubblica non esclude la conservazione del trattamento economico acquisito nella mobilità volontaria, se l'interpretazione restrittiva disincentiverebbe proprio lo strumento di redistribuzione del personale che il legislatore ha voluto incentivare.
- In cassazione, la censura sulla contrattazione collettiva integrativa richiede specifica indicazione delle clausole rilevanti, trascrizione delle disposizioni invocate e puntuale individuazione dell'errore di ermeneutica compiuto dal giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le circolari e i pareri amministrativi non sono fonti di diritto e non possono fondare da soli un motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; possono al più costituire un elemento fattuale di supporto all'interpretazione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive; una motivazione sintetica ma coerente è sufficiente a escludere il vizio di apparenza o omissione di pronuncia.
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