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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20955/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di alcuni dipendenti ANAS addetti all’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali alle dipendenze del Ministero, ai sensi dell’art. 36 d.l. n. 98/2011 e dell’art. 11 d.l. n. 216/2011. I lavoratori avevano chiesto che, nell’assegno ad personam riassorbibile previsto dalla disciplina del trasferimento, fossero computati il premio di produzione, l’indennità di rischio, l’indennità di funzione e il controvalore della polizza sanitaria, sostenendo che tali voci, al momento del passaggio, fossero state percepite con caratteri di continuità e fissità. Il Ministero, invece, sosteneva che dovessero essere riconosciute solo le voci fisse e continuative del trattamento economico e che le indennità contestate fossero componenti variabili o comunque non più dovute dopo il trasferimento. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte la domanda, escludendo per alcuni dipendenti l’indennità di funzione e, per una dipendente, anche l’indennità di rischio. In cassazione il Ministero deduceva violazione di legge per l’inclusione delle voci indicate nell’assegno ad personam; la dipendente ricorrente incidentale censurava invece la mancata inclusione dell’indennità di rischio, assumendo che fosse stata percepita con continuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale solo limitatamente alla questione del controvalore della polizza sanitaria, ritenendo che tale importo non fosse computabile nell’assegno ad personam. Per il resto ha confermato la decisione di merito: le indennità di funzione, di rischio e il premio di produzione restano computabili nell’assegno solo se, nel caso concreto, risultino effettivamente corrisposti con carattere di fissità e continuità al momento del trasferimento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché volto, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione dei fatti sulla continuità dell’indennità di rischio. La causa è stata decisa nel merito senza rinvio sul punto della polizza sanitaria, con rigetto della relativa domanda dei lavoratori; le restanti statuizioni della sentenza impugnata sono state confermate. Le spese sono state compensate in parte e il Ministero è stato condannato al pagamento della quota residua; per la ricorrente incidentale le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.l. n. 98/2011

    nel trasferimento del personale al Ministero si applica il trattamento economico del comparto ministeri, ma il personale mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio solo per le voci fisse e continuative percepite al momento del trasferimento; l’eventuale differenza va corrisposta come assegno ad personam riassorbibile.

  • art. 11 d.l. n. 216/2011

    norma richiamata come disciplina del trasferimento del personale ANAS ai ruoli ministeriali, in coordinamento con l’art. 36 d.l. n. 98/2011.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio è funzionale a individuare le componenti della retribuzione; la fissità e continuità possono riguardare anche voci formalmente accessorie se stabilmente connesse alla posizione del dipendente.

  • art. 77 C.C.N.L. ANAS 2002/2005

    la classificazione contrattuale delle voci come retribuzione variabile non è di per sé decisiva per escluderne la computabilità nell’assegno personale; occorre verificare se, per la posizione concreta del dipendente, esse fossero effettivamente fisse e continuative.

  • art. 85 C.C.N.L. ANAS 2002/2005

    richiamato per l’indennità di funzione, ai fini della verifica della sua effettiva percezione e computabilità nell’assegno personale.

  • art. 88 C.C.N.L. ANAS 2002/2005

    norma richiamata nel ricorso principale tra quelle asseritamente violate, in relazione alla disciplina retributiva del personale ANAS.

  • art. 91 C.C.N.L. ANAS 2002/2005

    norma richiamata nel ricorso principale tra quelle asseritamente violate, in relazione alla disciplina retributiva del personale ANAS.

  • art. 1, comma 226, L. n. 266/2005

    richiamata nel ricorso principale tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 3, comma 57, L. n. 537/1993

    richiamata nel ricorso principale tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal Ministero nel ricorso principale a sostegno della censura, ma non accolto come parametro decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il ricorso principale e l’incidentale sono stati formulati come censure di violazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito, senza rinvio, sulla domanda relativa al controvalore della polizza sanitaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in relazione alla ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale verso altra amministrazione, la conservazione del trattamento economico pregresso opera solo per le voci fisse e continuative effettivamente percepite al momento del passaggio; la mera classificazione contrattuale della voce come accessoria o variabile non è, da sola, decisiva.
  • Ai fini dell’assegno ad personam riassorbibile, occorre un accertamento concreto sulla stabilità e continuità della singola voce retributiva in relazione alla posizione del dipendente, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla struttura del CCNL.
  • La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non esclude che una voce accessoria possa essere stabilmente computata nell’assegno personale, se risulta correlata in modo non episodico alla posizione lavorativa e percepita con continuità.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; se la censura mira a negare la continuità concreta di un emolumento, essa attiene al giudizio di fatto ed è inammissibile in cassazione sotto il solo profilo dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
  • Il controvalore di un premio assicurativo non è automaticamente mantenibile nell’assegno ad personam quando, per effetto del trasferimento, venga meno il rapporto assicurativo cui quel premio era funzionalmente condizionato e il dipendente goda di altra copertura analoga presso l’ente di destinazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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