Cassazione Civile, Ordinanza n. 20938/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente di società aveva rassegnato le dimissioni dopo avere subito, secondo i giudici di merito, un mutamento sostanziale delle proprie mansioni e della propria posizione aziendale, con sottrazione di incarichi e relazioni gerarchiche/funzionali, mutamento formalizzato in un nuovo organigramma societario poco prima delle dimissioni. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno riconosciuto il diritto del dirigente, in base all’art. 16 del CCNL dirigenti industriali, all’indennità sostitutiva del preavviso come se il rapporto fosse cessato per licenziamento, oltre ad altre voci: indennità di trasferta, compenso per lavoro supplementare/straordinario, integrazione del TFR e restituzione di somme trattenute. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei canoni ermeneutici e omesso corretto apprezzamento delle prove sul momento e sulla sussistenza del mutamento dell’attività del dirigente, sostenendo che lo svuotamento di mansioni fosse avvenuto in epoca diversa e comunque legittimamente nell’esercizio dello ius variandi; 2) errata inclusione, nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso, del valore dell’auto aziendale ad uso promiscuo, che secondo la società avrebbe dovuto essere quantificato solo secondo l’importo indicato in busta paga e non secondo un criterio più ampio comprensivo di costi e rimborsi; 3) errato ricalcolo della retribuzione utile al TFR anche per premi di polizze infortuni e morte, assumendo che tali polizze non fossero state in realtà stipulate; 4) errato riconoscimento dell’indennità di trasferta per viaggi presso uno stabilimento estero, poiché il relativo compenso sarebbe stato già ricompreso nell’accordo economico; 5) riconoscimento del compenso per lavoro supplementare/straordinario, nonostante il personale direttivo sia normalmente escluso dalla disciplina limitativa dell’orario, contestando altresì la prova del superamento dell’orario. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito e delle prove, in presenza di doppia conforme; ha respinto nel merito il secondo e il terzo motivo, confermando che utilità in natura pattiziamente inserite nel sinallagma contrattuale rientrano nella base di calcolo di TFR e preavviso e che non può avvantaggiarsi l’inadempimento datoriale che ometta di corrispondere un elemento retributivo contrattualmente previsto; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché ridotto a mero dissenso interpretativo rispetto a una clausola contrattuale; ha respinto il quinto motivo, rilevando che per i dirigenti il compenso per lavoro straordinario/supplementare può spettare quando il contratto, il CCNL o la prassi aziendale delimitino un orario normale e questo sia superato, e che nel caso concreto la censura mirava ancora una volta a una inammissibile rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al dirigente dimissionario, per effetto del mutamento sostanziale della sua posizione lavorativa, l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL, oltre a ulteriori somme per trasferta, lavoro supplementare/straordinario, integrazione del TFR e restituzione di trattenute illegittime. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 CCNL dirigenti industriali
"Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento"
La clausola tutela il dirigente che, per un mutamento sostanziale della sua attività/incarico, si dimetta entro 60 giorni, attribuendogli il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso come se vi fosse stato licenziamento.
I canoni di interpretazione contrattuale non possono essere usati in cassazione per ottenere una nuova valutazione del fatto o per sostituire una diversa lettura plausibile a quella adottata dal giudice di merito.
Le utilità in natura pattuite e inserite nel sinallagma del rapporto di lavoro possono avere natura retributiva e incidere sulla base di calcolo delle spettanze di fine rapporto.
Nella base di calcolo del TFR rientrano gli emolumenti aventi natura retributiva e connessi in via tipica e normale al rapporto di lavoro, inclusi i benefits in natura pattiziamente riconosciuti.
La censura non può mascherare una richiesta di rivalutazione delle prove, che resta preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può trasformarsi in una contestazione del merito o in una richiesta di riesame delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Al rigetto del ricorso consegue, se dovuto e ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 12 CCNL dirigenti industriali
La Corte richiama la clausola collettiva per affermare che i premi assicurativi previsti contrattualmente, anche se non corrisposti, non possono essere esclusi dalla base di calcolo se costituiscono un elemento retributivo dovuto dal datore.
Massime di principio
- Quando una clausola collettiva riconosce al dirigente dimissionario un trattamento equivalente al preavviso in caso di mutamento sostanziale della posizione lavorativa, il giudice di merito può accertare in fatto se vi sia stato uno svuotamento progressivo e formalizzato delle mansioni tale da integrare il presupposto contrattuale; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle prove.
- Ai fini del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso devono essere computate anche le utilità in natura pattiziamente attribuite al lavoratore e inserite nella struttura sinallagmatica del rapporto, come l’uso promiscuo dell’auto aziendale e le prestazioni assicurative contrattualmente dovute, quando abbiano funzione retributiva e non meramente occasionale.
- L’inadempimento del datore di lavoro rispetto a un elemento retributivo previsto dal contratto collettivo non può essere valorizzato per ridurre la base di calcolo delle spettanze di fine rapporto o di preavviso: non è ammissibile che la parte inadempiente tragga vantaggio dalla propria omissione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una interpretazione alternativa e plausibile rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- Per il personale direttivo, il compenso per lavoro supplementare o straordinario può essere riconosciuto quando il contratto individuale, il CCNL o la prassi aziendale delimitino comunque un orario normale di lavoro e tale limite sia superato; la contestazione della prova del superamento dell’orario, se mira al riesame del materiale istruttorio, è preclusa in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20901/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20950/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20951/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20953/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20955/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20958/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →