Cassazione Civile, Ordinanza n. 20950/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del ricorso per rinuncia, prendendo atto dell'atto congiunto di rinuncia del 17 maggio 2024 sottoscritto dalla ricorrente principale e dell'accettazione incondizionata del controricorrente. Ha inoltre rilevato che non sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una decisione della Corte d'appello che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto a un lavoratore l'anzianità di servizio dal 1° dicembre 2003, il diritto all'inquadramento nel primo livello del CCNL Industria Alimentare dal 1° gennaio 2009 e aveva condannato la società datrice al pagamento di differenze retributive pari a € 32.433,72 oltre accessori e spese, compensate per metà. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la ricorrente principale ha depositato un atto congiunto di rinuncia al ricorso, accettato incondizionatamente dalla controparte, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva di motivazione in camera di consiglio, nel rito camerale applicato al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione, formalizzata da atto congiunto e accettata in modo incondizionato dalla controparte, il giudizio si estingue senza esame del merito.
- In caso di estinzione del ricorso per rinuncia non automaticamente ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, dovendosi verificare i presupposti processuali previsti dalla legge.
- L'estinzione per rinuncia impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di ricorso originariamente proposti, che restano assorbiti dall'atto estintivo.
Come è indicizzato
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