Cassazione Civile, Ordinanza n. 20901/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recesso intimato a un autotrasportatore dipendente di una cooperativa, che la Corte d’appello ha qualificato come licenziamento orale, dichiarandone l’inefficacia e condannando la società al pagamento di un’indennità commisurata a venti mensilità della retribuzione globale di fatto, dopo che il lavoratore aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegra. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità del reclamo in appello per difetto di specificità; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. e, subordinatamente, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per uso erroneo delle presunzioni semplici nella ricostruzione del fatto; 3) omesso esame di un fatto secondario decisivo, cioè la consegna del semirimorchio, che avrebbe fondato la presunzione di dimissioni; 4) irragionevole disattesa del risultato probatorio della prova testimoniale; 5) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. nell’interpretazione di un accordo aziendale relativo all’indennità di trasferta, rilevante ai fini della quantificazione della retribuzione globale di fatto. Nel corso del giudizio di legittimità sono state depositate la revoca del mandato al difensore della società e la sentenza dichiarativa di fallimento della stessa; la Corte ha rilevato che tali eventi non interrompono il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva spiegato in modo sufficiente l’ammissibilità del reclamo e la specificità delle censure. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo, osservando che la critica al ragionamento presuntivo è proponibile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di sussunzione e che nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale era adeguata, non essendo consentita una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha giudicato inammissibile anche il quarto motivo, perché mirava a contestare la valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha infine respinto il quinto motivo, rilevando che l’interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione, vizi qui non ravvisati. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare l’ultrattività del mandato difensivo sino alla sostituzione del difensore e quindi l’assenza di interruzione del giudizio per revoca del mandato.
richiamati per escludere che il fallimento di una parte determini l’interruzione del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio.
richiamato per valutare la specificità dei motivi di appello/reclamo; la Corte ribadisce che l’impugnazione è ammissibile se individua chiaramente i punti della decisione contestati e le ragioni della critica.
richiamato, insieme all’art. 342 c.p.c., in tema di requisiti di specificità del reclamo/appello.
richiamato per la censura sull’uso delle presunzioni semplici; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante.
richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
richiamato per la deduzione del vizio di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità al rispetto del "minimo costituzionale" della motivazione.
richiamati in tema di interpretazione degli accordi aziendali; la Corte conferma che l’interpretazione del giudice di merito è censurabile solo entro limiti rigorosi.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la revoca del mandato al difensore non determina interruzione del processo, poiché opera il principio di ultrattività del mandato fino alla sostituzione del difensore.
- Il fallimento di una parte nel giudizio di cassazione non comporta interruzione né impone riassunzione nei confronti della curatela, trattandosi di procedimento soggetto all’impulso d’ufficio.
- La specificità dei motivi di appello o reclamo è soddisfatta quando l’atto individui con chiarezza i capi della decisione censurati e le ragioni della critica; è ammissibile anche la riproposizione delle tesi di primo grado se accompagnata da una puntuale richiesta di riesame.
- Il sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio di sussunzione: è censurabile la decisione che attribuisca valore probatorio a indizi non gravi, precisi e concordanti o, al contrario, neghi efficacia a indizi che tali siano.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, né una rivisitazione degli esiti istruttori, poiché ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia del tutto priva di indicazione degli elementi decisivi o presenti una motivazione apparente, nel rispetto del solo minimo costituzionale ex art. 111 Cost.
- L’interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione viziata; il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura del testo contrattuale se quella adottata è logicamente e giuridicamente plausibile.
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