Cassazione Civile, Ordinanza n. 20951/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo della DTL di Ravenna, poi contestato dalla cooperativa, che aveva qualificato come rapporti di lavoro subordinato le prestazioni rese da alcuni soci lavoratori cooptati con contratto mutualistico ex art. 1, comma 3, l. n. 142/2001, impiegati in attività di pulizia e facchinaggio nell'ambito di un appalto. La cooperativa ha impugnato gli esiti di tale accertamento, sostenendo che i rapporti non fossero subordinati e che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato indici di subordinazione, fatto ricorso a motivazione per relationem non pertinente, travisato il contenuto degli atti ispettivi e disapplicato la disciplina speciale del lavoro del socio di cooperativa. In cassazione ha articolato undici motivi: nullità o apparenza della motivazione; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 115 c.p.c. per uso di un verbale diverso da quello pertinente; violazione dell'art. 2094 c.c. sui criteri distintivi della subordinazione e sulla volontà negoziale delle parti; erronea individuazione dei criteri astratti di qualificazione del rapporto; irrilevanza del regime previdenziale; violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. per mancata prova analitica della subordinazione di ciascun socio; violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in tema di presunzioni; errata applicazione dell'art. 1, comma 2, l. n. 142/2001 sul rischio d'impresa; e, infine, censura della pretesa introduzione di una forma impropria di subordinazione basata su elementi estrinseci e sussidiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che la sentenza d'appello era adeguatamente motivata anche per relationem e non presentava vizi di motivazione apparente o mancante. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per difetto dei requisiti richiesti in presenza di doppia conforme, e ha escluso il travisamento della prova quale vizio deducibile in cassazione nel caso concreto. Sul piano sostanziale, la Corte ha confermato che l'accertamento della subordinazione va compiuto in concreto, sulla base delle modalità effettive di esecuzione del rapporto, e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato plurimi indici sintomatici della subordinazione: continuità delle prestazioni, retribuzione oraria prestabilita, assenza di mezzi e rischio imprenditoriale propri, e eterorganizzazione delle mansioni elementari e ripetitive. Ha inoltre ribadito che la disciplina della l. n. 142/2001 non sottrae il rapporto di lavoro del socio cooperatore ai criteri qualificatori inderogabili del lavoro subordinato, né consente di discostarsi dal necessario parallelismo tra qualificazione lavoristica ed effetti previdenziali. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di INAIL e INPS; è stata altresì affermata la sussistenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude che nel caso vi fosse motivazione mancante o apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione, ma ritenuto non violato.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione; la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito conforme al parametro costituzionale.
Invocato per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte lo esclude perché la motivazione era esistente e comprensibile.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e per difetto di specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.
Richiamato per dedotto errore di percezione della prova; la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.
La subordinazione va accertata in concreto, guardando alle reali modalità di esecuzione del rapporto, e non alla sola volontà espressa nel contratto; gli indici sintomatici possono essere valorizzati dal giudice di merito.
La ricorrente lo invoca sul riparto dell'onere probatorio; la Corte rileva che la decisione di merito non ha violato la regola di giudizio, avendo fondato l'accertamento su prove e deduzioni logicamente motivate.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte esclude un uso illegittimo delle presunzioni, ritenendo l'accertamento sorretto da elementi noti e convergenti.
art. 1, comma 2, l. n. 142/2001
Invocato per sostenere la peculiarità del lavoro del socio cooperatore e l'assunzione di rischio d'impresa; la Corte nega che tale disciplina escluda l'applicazione dei criteri ordinari di qualificazione del rapporto.
art. 1, comma 3, l. n. 142/2001
"Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale"
La Corte vi ricava il principio di corrispondenza tra qualificazione lavoristica del rapporto e effetti previdenziali.
art. 3, comma 4, l. n. 92/2012
Citato nel richiamo alla precedente decisione richiamata per relationem, in relazione al regime previdenziale.
Citato nel richiamo alla precedente decisione richiamata per relationem, in relazione al regime previdenziale.
D.M. 79141/2014
Citato nel richiamo al precedente giudizio sulla natura del rapporto ai fini previdenziali.
Richiamato per la disciplina della doppia conforme e dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
Richiamato per indicare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, nei casi previsti.
Richiamato per la trattazione camerale e la riserva della motivazione.
Applicato per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio in base alla soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, il giudice deve accertare la subordinazione in concreto, sulla base delle effettive modalità di svolgimento della prestazione, e non della sola qualificazione formale attribuita dalle parti.
- Gli indici sintomatici della subordinazione possono essere valutati globalmente dal giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento istruttorio se la motivazione complessiva è coerente e sufficiente.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando non si traduca in una semplice critica alla valutazione del giudice, non si denuncia come vizio di legittimità del ragionamento decisorio ma trova rimedio nei mezzi di impugnazione previsti per l'errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti.
- La disciplina del lavoro del socio di cooperativa non esonera dall'applicazione dei criteri ordinari di qualificazione del rapporto di lavoro e non consente di derogare al principio per cui agli effetti lavoristici devono corrispondere quelli previdenziali.
- La volontà negoziale espressa nel contratto non è decisiva quando occorra qualificare un rapporto in base alla disciplina inderogabile del lavoro subordinato, che va ricostruita sulle concrete modalità esecutive della prestazione.
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