Sentenza n. 418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 83/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 83/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'archiviazione comunale dell'istanza di repressione dell'abuso edilizio, il silenzio-assenso sulla DIA e gli atti paesaggistici connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva contestato la legittimità della DIA presentata per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un manufatto in legno e lamiera, sostenendo che esso fosse stato realizzato dopo il 1967 e che, quindi, fosse necessario un titolo edilizio. Aveva impugnato l'archiviazione comunale dell'istanza di repressione dell'abuso, il silenzio-assenso formatosi sulla DIA, l'autorizzazione paesaggistica e il parere della Commissione edilizia integrata, deducendo difetto di prova della preesistenza del manufatto, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del principio di partecipazione, violazione della disciplina paesaggistica e illegittimità derivata dell'autorizzazione paesaggistica rispetto alla DIA. In appello ha censurato la sentenza del TAR per erronea applicazione dell'art. 1 l.r. n. 10/1977 e dell'art. 2697 c.c., difetto di presupposto, travisamento, contraddittorietà e illogicità, nonché per omessa pronuncia sui motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla domanda risarcitoria e ai motivi aggiunti. Ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni sostitutive del proprietario non avessero valore probatorio e che l'esito della verificazione non consentisse di ritenere dimostrata l'anteriorità del manufatto al 1967.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha ritenuto di poter prescindere dai dubbi sull'interesse a ricorrere, poiché l'appello era palesemente infondato e al limite dell'inammissibilità per la mancata contestazione degli esiti della verificazione. Ha condiviso la verificazione e la motivazione del TAR, secondo cui non era possibile stabilire con certezza se il manufatto fosse stato realizzato prima o dopo il 1967. Pur spettando ordinariamente alla parte che invoca l'anteriorità della costruzione l'onere di provarla, il giudice ha ritenuto non ragionevole far ricadere sul proprietario, anche se avente causa dall'originario costruttore, conseguenze negative derivanti dall'impossibilità oggettiva di datare il manufatto, quando tale impossibilità sia emersa anche dalla verificazione giudiziale. In ogni caso, il ricorrente non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare la realizzazione dell'immobile senza titolo edilizio. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un danno ingiusto, non essendo stati ritenuti illegittimi gli atti impugnati. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'istanza mirava all'esercizio dell'autotutela, attività facoltativa rispetto alla quale l'amministrazione non è tenuta al preavviso di rigetto. Le censure sui motivi aggiunti sono state ritenute infondate: l'impossibilità di datare con certezza il manufatto escludeva il difetto di istruttoria e motivazione contestato all'autorizzazione paesaggistica; inoltre, la DIA è inefficace in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, la quale può precedere o seguire la DIA. Respinte anche le doglianze secondo cui l'autorizzazione paesaggistica avrebbe dovuto verificare preliminarmente la legittimità edilizia del manufatto. L'appellante è stato condannato alle spese, liquidate in 4.000 euro ciascuno a favore del Comune e della controinteressata; spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Norme richiamate
L'onere di dimostrare l'anteriorità della costruzione rispetto al 1967 grava, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, sulla parte che intende avvalersi di tale circostanza; tuttavia, quando anche una verificazione non consenta una datazione certa, non è ragionevole far ricadere sul proprietario le conseguenze negative dell'impossibilità oggettiva di ricostruzione.
Il preavviso di rigetto non è dovuto quando l'istanza sollecita l'esercizio dell'autotutela, trattandosi di attività facoltativa dell'amministrazione.
La domanda risarcitoria è infondata in assenza di un atto illegittimo e, quindi, di un danno ingiusto risarcibile.
La censura di violazione della disciplina paesaggistica è stata respinta; l'autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia della DIA e può precedere o seguire la DIA.
art. 38, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il richiamo alla disposizione, concernente la verifica della legittimità edilizia, non conduce all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, poiché l'incertezza oggettiva sulla data di realizzazione del manufatto esclude il dedotto difetto di istruttoria e motivazione.
La censura di difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta infondata in ragione degli esiti inconcludenti della verificazione e dell'impossibilità di datare con certezza il manufatto.
È stato richiamato in relazione alla censura di omessa pronuncia e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuta comunque non decisiva ai fini dell'accoglimento dell'appello.
È stato richiamato dall'appellante per denunciare omessa pronuncia, ma la sentenza di primo grado è stata ritenuta complessivamente completa e corretta.
Massime di principio
- L'onere di provare che un manufatto è stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967 grava, in linea generale, sulla parte che invoca tale circostanza per escludere la necessità del titolo edilizio. Tuttavia, quando una verificazione giudiziale, svolta sulla documentazione disponibile, accerti l'impossibilità oggettiva di stabilire la data di realizzazione, non è ragionevole far ricadere sul proprietario, anche se avente causa dall'originario costruttore, le conseguenze negative di tale impossibilità, soprattutto in assenza di prova contraria circa l'abusività dell'opera.
- L'istanza con cui un privato sollecita l'amministrazione ad esercitare poteri di autotutela non impone l'avvio o la conclusione favorevole di un procedimento autoritativo; trattandosi di attività facoltativa, il rigetto o l'archiviazione dell'istanza non è soggetto al preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
- L'autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia della DIA relativa a interventi in area vincolata e può precedere o seguire temporalmente la presentazione della DIA; la sua posteriorità rispetto alla DIA non determina, di per sé, l'illegittimità dell'autorizzazione o del titolo edilizio.
- Quando l'impossibilità oggettiva di datare con certezza un manufatto risulti anche da una verificazione disposta dal giudice, tale esito può escludere il difetto di istruttoria e motivazione contestato agli atti edilizi o paesaggistici, se non siano forniti ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'abusività dell'opera.
- Il risarcimento del danno da attività amministrativa non può essere riconosciuto in assenza di illegittimità degli atti impugnati e, conseguentemente, di un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →