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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, dell’Ordinanza dell’Area tecnica del Comune di Rivamonte Agordino n. 7 del 18 aprile 2025, avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo su immobile distinto al Foglio 22 Mappale 190 di proprietà dei sigg.ri Colombo Daniele e Zanini Patrizia”, consegnato all’Ufficio postale di Rivamonte Agordino per la notifica in data 22 aprile 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a seguito del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202501110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di valido titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune ha ordinato l'asportazione del materiale depositato e l'eliminazione delle opere realizzate su un terreno di loro proprietà. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990, sostenendo che la sistemazione del terreno fosse ricompresa nella SCIA presentata nel 2021, non contestata dall'Amministrazione entro il termine previsto e pertanto consolidatasi, senza che fosse stato adottato alcun provvedimento di autotutela. In secondo luogo, hanno lamentato la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, deducendo che il Comune non avrebbe considerato le osservazioni presentate durante il procedimento né consentito un adeguato contraddittorio sulle misurazioni effettuate nel sopralluogo. In terzo luogo, hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 6, 22, 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 e del regolamento edilizio comunale, sostenendo che l'intervento consistesse in un modesto movimento di terra, pertinente alla coltivazione agricola, privo di opere murarie e riconducibile all'edilizia libera o, al più, soggetto a CILA. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, quantificata nel costo del materiale impiegato per il rilevato, pari a euro 815,55. Il Comune ha contestato le censure, evidenziando che le opere, realizzate lungo la strada provinciale e nella fascia di rispetto stradale, consistevano in tre rilevati sostenuti da strutture lignee, riempiti con materiali inerti, e che mancava anche l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla documentazione dei tre sopralluoghi, non specificamente confutata nella consistenza materiale, è emerso che le opere comprendevano tre distinti manufatti, sviluppati complessivamente per oltre venti metri, con strutture lignee di contenimento, reti e teli plastici, riempimenti di laterizi, calcinacci e rocce, variazioni di quota fino a circa 1,60 metri e una scala metallica di accesso. Tali opere non sono state qualificate come mera movimentazione di terra per fini agricoli, ma come trasformazione permanente della morfologia e dell'assetto del territorio, quindi come intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001, soggetto a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto. La SCIA del 2021 non è stata ritenuta idonea a legittimare i lavori, poiché il termine di ultimazione indicato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.P.R. 380/2001, era scaduto il 21 settembre 2024; alla data dell'ordinanza di sospensione del 12 marzo 2025 le opere, ancora in corso, erano dunque prive di valido titolo edilizio. Il TAR ha inoltre rilevato, senza fondare su ciò la decisione principale, l'assenza dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada per opere ricadenti nella fascia di rispetto stradale. È stata respinta anche la censura partecipativa: i ricorrenti erano stati informati dell'avvio del procedimento, avevano presentato osservazioni e proprio sulla base dei loro rilievi il Comune aveva svolto un ulteriore sopralluogo. In ogni caso, la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e non impone un contraddittorio procedimentale né l'espressa confutazione delle osservazioni. Conseguentemente sono state respinte sia la domanda di annullamento sia quella risarcitoria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA non legittima opere diverse da quelle effettivamente segnalate e non impedisce l'adozione di misure repressive quando l'intervento realizzato è privo del necessario titolo edilizio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non è stata ravvisata la necessità di un annullamento d'ufficio della SCIA, poiché la stessa non era idonea a legittimare le opere contestate e il relativo termine di ultimazione era scaduto.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di rilevati e opere di contenimento che modificano stabilmente la morfologia del terreno integra una nuova costruzione.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di nuova costruzione che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati al previo rilascio del permesso di costruire.

  • art. 23, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La SCIA perde efficacia rispetto ai lavori non ultimati entro il termine indicato; nel caso deciso, il termine triennale era scaduto prima dell'accertamento delle opere.

  • art. 25-26 d.lgs. 285/1992

    Per opere realizzate nella fascia di rispetto della strada è necessario acquisire l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, secondo quanto evidenziato dal Comune.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione e ripristino costituisce lo strumento repressivo applicabile alle opere eseguite in assenza del necessario titolo edilizio.

Massime di principio

  • Lo spianamento del terreno, la realizzazione di terrapieni e le opere di sostegno o contenimento che modificano stabilmente la morfologia e l'assetto dei luoghi integrano una trasformazione urbanistica qualificabile come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001, anche quando il proprietario deduca una finalità agricola dell'intervento.
  • Le opere di nuova costruzione che determinano una trasformazione permanente del territorio sono soggette a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. 380/2001 e non possono essere ricondotte all'edilizia libera sulla base della sola modesta entità dichiarata dal privato.
  • Una SCIA non può legittimare opere diverse da quelle effettivamente segnalate né lavori eseguiti dopo la scadenza del termine di ultimazione indicato; decorso tale termine, le opere ancora in corso risultano prive di valido titolo edilizio.
  • La repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione o ripristino è attività vincolata, sicché non richiede, in via generale, un contraddittorio procedimentale né l'espressa confutazione delle osservazioni dell'interessato; ciò vale a maggior ragione quando l'interessato sia stato comunque informato e abbia presentato osservazioni, sulle quali l'amministrazione abbia svolto ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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