Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 6 luglio 2023 avente ad oggetto “Restauro e adeguamento funzionale a sede espositiva, ateliers e foresteria per artisti di Palazzo Diedo a Santa Fosca, Venezia. Autorizzazione ai sensi dell''art. 24, comma 2 bis, della legge regionale 27/2023” pubblicata all’Albo comunale dal 12 luglio 2023 al 27 luglio 2023; - di ogni atto, anche non noto alla ricorrente, conseguente e presupposto e/o comunque connesso con il procedimento in esame. Con i motivi aggiunti depositati il 12 giugno 2024: - del Permesso di Costruire n. 2023/211379 dell’8 marzo 2024, P.G. n. 118304, rilasciato alla società Palazzo Diedo s.r.l., con il quale è stato autorizzato l’intervento di “Restauro con adeguamento funzionale di Palazzo Diedo per la realizzazione di - piano terra: sala espositiva e caffetteria; - piano ammezzato e primo: sala espositiva; - piano secondo: ateliers artisti; piano sottotetto: foresteria per artisti (residenza per artisti). L’intervento prevede le seguenti modifiche: - opere interne: modifiche al distributivo con realizzazione di nuovi collegamenti verticali (scale e ascensore) e soppalco tecnico; - opere eterne: realizzazione di due volumi tecnici, terrazza, demolizione di superfetazioni nello scoperto, apertura porta d’acqua, posa di lucernari e abbaino, installazione di nuovi serramenti”; - di ogni atto, anche non noto alla ricorrente, conseguente e presupposto e/o comunque connesso con il procedimento in esame. Con i motivi aggiunti depositati il 18 settembre 2025: - del provvedimento comunale prot. 0311448 del 18 giugno 2025 avente ad oggetto “SCIA – Opere interne in variante al progetto di restauro con adeguamento funzionale di Cà Diedo di cui al Permesso di Costruire in data 08/03/2024 prot. 118304. Presa d’atto”; - per quanto di valore provvedimentale autonomo, della nota municipale n. 125662 prot. dell’11 marzo 2025 avente ad oggetto “SCIA - Opere interne in variante al progetto di restauro con adeguamento funzionale di Ca' Diedo di cui al Permesso di Costruire rilasciato in data 08/03/2024 prot. 118304 – Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione degli effetti della SCIA ai sensi dell’art. 19, comma 4, e art. 21 nonies della L. 241/1990”; - di ogni atto, anche non noto alla ricorrente, conseguente e presupposto e/o comunque connesso con il procedimento in esame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di autorizzazione in deroga allo strumento urbanistico, permesso di costruire per il restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Diedo e successivo provvedimento di presa d'atto di una SCIA in variante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la deliberazione consiliare che autorizzava, ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, della legge regionale indicata nel provvedimento, il rilascio del titolo edilizio in parziale deroga alla disciplina urbanistica, deducendo l'assenza dei presupposti per qualificare l'intervento come opera pubblica o di pubblica utilità, l'omessa adozione di una previa variante con partecipazione degli interessati e il difetto di motivazione. Ha inoltre censurato il permesso di costruire per violazione delle distanze tra costruzioni, sostenendo che il volume sopraelevato e la terrazza non potessero essere qualificati come mero volume tecnico, nonché per violazione delle norme comunali che vietano o limitano ampliamenti e nuovi terrazzi. È stata altresì dedotta l'illegittimità del titolo perché i lavori sarebbero iniziati prima del suo rilascio. Con i secondi motivi aggiunti è stata impugnata la presa d'atto comunale relativa a una SCIA in variante, contestando l'integrazione postuma della SCIA mediante elaborati e chiarimenti depositati dopo la sua presentazione e la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di interesse, la mancata impugnazione dell'autorizzazione monumentale e la mancata notifica al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza, nonché l'inammissibilità dei secondi motivi aggiunti per carenza di lesività dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità, riconoscendo alla proprietaria confinante un interesse concreto e attuale, fondato sulla vicinanza dell'immobile, sulla sopraelevazione posta a 3,5 metri e sull'incremento di altezza di 4,65 metri, idonei a incidere su soleggiamento, emissioni, vedute e distanze. Ha ritenuto legittima la deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, della legge regionale, poiché adeguatamente motivata sull'interesse pubblico dell'intervento e non soggetta, in assenza di una previsione espressa, alla previa adozione e pubblicazione di una variante distinta dall'approvazione. Ha qualificato il vano sopraelevato come volume tecnico, poiché destinato esclusivamente a impianti essenziali, privo di autonomia abitativa, proporzionato alle dimensioni e alle esigenze del palazzo e non sostituibile mediante soluzioni progettuali alternative. La relativa esclusione dal computo delle distanze è stata quindi ritenuta legittima. Diversamente, il TAR ha ritenuto che la terrazza soprastante non fosse una mera copertura tecnica, ma una componente strutturale idonea ad ampliare la consistenza del fabbricato, consentire affaccio e veduta e incidere sulle distanze legali. Ha pertanto accolto il ricorso e i primi motivi aggiunti limitatamente alla terrazza, annullando parzialmente il permesso di costruire nella parte che ne assentiva la realizzazione. Il motivo relativo alla demolizione del muro è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la demolizione era stata eliminata dai progetti approvati. È stato respinto il motivo sull'avvio anticipato dei lavori, ritenuto smentito dal sopralluogo comunale e comunque inidoneo a viziare gli atti impugnati. Sono stati respinti i secondi motivi aggiunti: l'attività comunale sulla SCIA è stata qualificata come verifica istruttoria ai fini dell'eventuale autotutela, non come integrazione o modifica postuma della segnalazione, e la valutazione discrezionale di archiviare il procedimento è stata ritenuta immune dai vizi dedotti. Il Comune e la società sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 24, comma 2-bis, l.r. 27/2003
Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.
La disposizione consente al Consiglio comunale di approvare con un unico atto la variante allo strumento urbanistico per opere pubbliche o di pubblica utilità, senza necessità di una previa distinta adozione della variante e senza applicazione delle procedure di deposito e pubblicazione previste dal comma 2, non richiamate dal comma 2-bis.
art. 9 d.m. 1444/1968
Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
La disciplina delle distanze si applica anche alle sopraelevazioni e impone di considerare le parti aggettanti che, per caratteristiche strutturali e funzionali, ampliano la consistenza del fabbricato, comprese le terrazze; non si applica invece al volume tecnico privo di autonomia funzionale e urbanisticamente irrilevante.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La sopraelevazione costituisce di regola nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze, salvo che il corpo realizzato abbia natura di volume tecnico.
art. 14 d.P.R. 380/2001
La deroga al titolo edilizio e agli strumenti urbanistici non esclude il rispetto delle distanze legali, ove la deroga non riguardi specificamente tale disciplina.
art. 19 l. 241/1990
La verifica comunale successiva alla presentazione di una SCIA, svolta anche mediante richiesta di chiarimenti e documentazione per valutare l'eventuale esercizio dei poteri inibitori o di autotutela, non equivale necessariamente a un'integrazione o modifica postuma della SCIA.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'amministrazione può procedere alla verifica dei presupposti per l'annullamento d'ufficio degli effetti della SCIA; l'archiviazione del procedimento, ove sorretta da istruttoria e da una valutazione discrezionale immune da vizi, è legittima.
Massime di principio
- La sopraelevazione costituisce, di regola, nuova costruzione e deve rispettare la disciplina delle distanze tra edifici, anche quando l'edificio preesistente e quello sopraelevato abbiano altezze diverse o non si fronteggino integralmente.
- Un corpo edilizio sopraelevato può essere escluso dal computo delle distanze soltanto se integra un volume tecnico, ossia uno spazio strumentale all'edificio principale, privo di autonomia funzionale anche potenziale, non sostituibile con soluzioni alternative e proporzionato alle esigenze degli impianti che deve contenere.
- Ai fini del rispetto delle distanze legali, una terrazza è rilevante quando, per caratteristiche strutturali e funzionali, non costituisce una mera copertura o uno sporto ornamentale, ma amplia la consistenza del fabbricato e consente affaccio o veduta, anche se non racchiude un volume abitabile.
- Quando una disposizione regionale attribuisce espressamente al Consiglio comunale il potere di approvare o autorizzare una variante urbanistica con un unico provvedimento e non richiama le procedure di deposito e pubblicazione previste per altra fattispecie, non è necessaria una previa distinta adozione della variante, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato sull'interesse pubblico dell'intervento.
- La verifica successiva della SCIA, avviata per accertare i presupposti dell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990, può comprendere la richiesta di chiarimenti e documenti integrativi senza costituire, per ciò solo, un'illegittima integrazione postuma della segnalazione.
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