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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2

per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento, - del provvedimento conclusivo del procedimento PUE/2022/00093 della Federazione dei Comuni del Camposampierese di data 26/10/2023 (Codice SUAP: <03289390282-17052022-1141>; Codice istanza: PUE/2022/00093), costituente permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico (art. 7 DPR 160/2010 - art. 3 LR 55/2012), con cui la Ditta Chiggiato S.p.a. viene autorizzata a effettuare l'intervento di variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica sul terreno sito in Comune di Piombino Dese, Via Primo Targato, catastalmente censito al fg. 21, mapp. 1089; - per quanto occorrer possa e di ragione, del permesso di costruire n. 2022/115 rilasciato dal Comune di Piombino Dese a favore della Ditta Chiggiato S.p.a. in data 19.10.2023 - ai sensi art. 10 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - in variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica, in deroga allo strumento urbanistico ai sensi art. 3 LR 55/2012 (Codice pratica SUAP: 03289390282-17052022-1141; Codice Istanza: PUE/2022/00093); - per quanto occorrere possa e di ragione, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino Dese n. 56 del 28.12.2022 avente ad oggetto “Ditta Chiggiato S.p.a.: espressione parere in merito al rilascio provvedimento conclusivo per intervento di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 55/2012”; - per quanto occorrere possa e di ragione, dello schema di convenzione urbanistica allegato alla D.C.C. n. 56/2022 e della relativa convenzione sottoscritta; - per quanto occorrer possa e di ragione, della Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria della Federazione dei Comuni del Camposampierese in data 11.11.2022 (Codice pratica SUAP: <03289390282-17052022-1141>; Codice Istanza: PUE/2022/00093), sull'istanza della Ditta Chiggiato S.p.a. art. 7 DPR 160/2010 per permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 3 L.R. 55/2012 per intervento di variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica; - per quanto occorrer possa e di ragione, del parere favorevole del Comune di Piombino Dese Rif. Prat. n. 2022/115 in data 24.10.2022 sull'istanza della Ditta Chiggiato S.p.a., art. 7 DPR 160/2010 per permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 3 L.R. 55/2012 per intervento di variante al P.D.C. 2009/127 del 27.05.2010 per realizzazione di nuovo fabbricato industriale adibito a logistica (Codice pratica SUAP: 03289390282-17052022-1141; Codice Istanza: PUE/2022/00093).

Giustizia amministrativa202501284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire in variante e in deroga allo strumento urbanistico per la realizzazione di un fabbricato industriale destinato alla logistica, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione procedente e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha riassunto davanti al TAR, a seguito dell'opposizione della controinteressata, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento SUAP, il permesso di costruire in variante, la deliberazione consiliare comunale, la convenzione urbanistica, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e il parere comunale relativi alla realizzazione, su area adiacente alla propria, di un fabbricato industriale destinato alla logistica. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 15 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione ed erroneità dei presupposti, sostenendo che la variante fosse stata rilasciata in relazione a un permesso di costruire originario ormai decaduto, poiché i lavori dell'edificio non erano iniziati nel triennio e le proroghe successive sarebbero state inefficaci, anche perché una di esse indicava un diverso titolo edilizio; 2) violazione dell'art. 3 l.r. Veneto 55/2012 e dell'art. 7 d.P.R. 160/2010, poiché la procedura SUAP in deroga sarebbe stata utilizzabile soltanto per ampliamenti di edifici produttivi esistenti, mentre il fabbricato originariamente assentito non era mai stato costruito; 3) violazione dell'art. 8 d.m. 1444/1968 e della l.r. 55/2012, sostenendo che l'intervento derogasse illegittimamente all'altezza massima prevista dallo strumento urbanistico comunale per la zona produttiva e che tale limite fosse inderogabile in quanto riconducibile a una norma statale; in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l.r. 55/2012 per violazione dell'art. 117 Cost.; 4) violazione dell'art. 11 d.P.R. 380/2001 e difetto di istruttoria, contestando la legittimazione della società richiedente, che non era intestataria del titolo originario e non avrebbe dimostrato la disponibilità dell'area. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse, osservando che l'originario titolo edilizio, non impugnato, avrebbe comunque consentito la realizzazione di un fabbricato sull'area, e hanno chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e dichiarando non necessario esaminare le eccezioni preliminari sul difetto di interesse. Sul primo motivo, ha rilevato che il permesso originario era collegato a un PUA e a una convenzione urbanistica e comprendeva non solo la costruzione dell'edificio, ma anche opere di urbanizzazione. L'avvio di tali opere entro il termine previsto rendeva tempestivo l'inizio dei lavori. La proroga che indicava il numero di un diverso permesso è stata qualificata come affetta da mero errore materiale, poiché l'istanza e gli altri elementi identificativi rendevano inequivoco il riferimento al titolo corretto. Sono state inoltre ritenute efficaci le successive proroghe, compresa quella prevista dall'art. 10-septies d.l. 21/2022. Sul secondo motivo, il Collegio ha interpretato l'art. 3 l.r. Veneto 55/2012 nel senso che il riferimento all'edificio produttivo esistente opera per delimitare il limite quantitativo dell'ampliamento del volume o della superficie, non per escludere ogni intervento su un fabbricato progettato ma non ancora realizzato. Poiché la variante riguardava altezza e distanza dalla strada, senza incremento di volume o superficie, il limite invocato non era applicabile. Sul terzo motivo, il TAR ha escluso che l'art. 8 d.m. 1444/1968 attribuisca alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale il rango di norme statali inderogabili. Per le zone D, la disposizione rimette la disciplina delle altezze agli strumenti urbanistici locali, i quali conservano natura regolamentare e possono essere derogati dalla legge regionale avente rango primario. È stata quindi respinta anche la questione di legittimità costituzionale, perché fondata sull'erroneo presupposto che la legge regionale autorizzasse la deroga a norme statali cogenti. Sul quarto motivo, il Collegio ha ritenuto dimostrata la legittimazione della società richiedente: il proprietario dell'area aveva autorizzato la presentazione dell'istanza, la società era promissaria acquirente e aveva sottoscritto, quale soggetto attuatore, la convenzione urbanistica insieme alla proprietaria. Il provvedimento impugnato dava inoltre conto di tali elementi. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, per ciascuno a favore del Comune e della controinteressata; le spese sono state compensate nei confronti della Regione.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    La verifica della tempestività dei lavori deve essere compiuta considerando il contenuto del titolo edilizio e, quando esso comprende opere di urbanizzazione funzionali all'intervento, l'avvio di tali opere può integrare l'inizio dei lavori ai fini della conservazione dell'efficacia del titolo.

  • art. 3 l.r. Veneto 55/2012

    Sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq. (…)

    Il riferimento al volume e alla superficie esistenti delimita il solo ampliamento quantitativo; nel caso deciso, non applicandosi la deroga a volume o superficie ma ad altezza e distanza, tale limite non impediva il rilascio del titolo.

  • art. 7 d.P.R. 160/2010

    Costituisce la base procedimentale del procedimento unico SUAP per l'intervento edilizio produttivo in deroga allo strumento urbanistico.

  • art. 8 d.m. 1444/1968

    le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9

    Per le zone D la disposizione rimette la disciplina delle altezze agli strumenti urbanistici locali, senza incorporare le relative prescrizioni nel decreto ministeriale né attribuire loro rango di norma statale inderogabile.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

    La legittimazione a richiedere il permesso può risultare dall'autorizzazione del proprietario all'intervento, anche in presenza di un preliminare di vendita e della partecipazione del richiedente quale soggetto attuatore alla convenzione urbanistica.

  • art. 10-septies d.l. 21/2022

    La proroga prevista dalla disposizione è stata ritenuta validamente utilizzabile per il permesso di costruire attuativo e per la convenzione urbanistica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le censure di difetto di motivazione sono state respinte in quanto i provvedimenti fornivano adeguata esplicitazione dei presupposti dell'intervento, delle proroghe e della legittimazione della richiedente.

  • art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale della legge regionale è stata ritenuta priva di base, poiché la disciplina regionale non è stata interpretata come autorizzazione a derogare a norme statali cogenti.

Massime di principio

  • Quando un permesso di costruire, anche perché collegato a un PUA e a una convenzione urbanistica, comprende sia la realizzazione dell'edificio sia opere di urbanizzazione funzionali all'intervento, l'avvio tempestivo delle opere di urbanizzazione può integrare l'inizio dei lavori richiesto per evitare la decadenza del titolo, anche se il fabbricato non è ancora stato edificato.
  • Un riferimento numerico errato contenuto in un provvedimento di proroga non determina di per sé l'inefficacia dell'atto quando l'istanza, la pratica edilizia, la convenzione e gli altri elementi del procedimento consentono di individuare senza ambiguità il titolo cui la proroga si riferisce; l'errore è qualificabile come mero errore materiale.
  • L'art. 3 l.r. Veneto 55/2012 limita quantitativamente gli ampliamenti in deroga con riferimento al volume e alla superficie esistenti, ma non esclude ogni variante relativa ad altri parametri urbanistici, quali altezza e distanza, quando non siano aumentati volume o superficie nei limiti considerati dalla disposizione.
  • L'art. 8 d.m. 1444/1968, per le zone territoriali omogenee D, rimette la disciplina delle altezze agli strumenti urbanistici locali senza trasformare le relative prescrizioni comunali in norme statali inderogabili; tali prescrizioni possono quindi essere derogate nei limiti consentiti da una legge regionale avente rango primario.
  • Ai fini dell'art. 11 d.P.R. 380/2001, la legittimazione a richiedere il permesso di costruire può essere dimostrata da una specifica autorizzazione del proprietario all'intervento, corroborata da un preliminare di vendita e dalla partecipazione del richiedente alla convenzione urbanistica quale soggetto attuatore.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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