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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela dell'aggiudicazione originaria e successiva aggiudicazione del servizio a un'altra concorrente, con ricalcolo dei punteggi economici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha annullato in autotutela l'aggiudicazione originaria del servizio di gestione della corrispondenza e ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'altra concorrente, chiedendo anche la dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e del principio di autovincolo, sostenendo che il ricalcolo dei punteggi avesse applicato una proporzione inversa anziché la formula dell'interpolazione lineare prevista dal disciplinare, con conseguente maggiore valorizzazione dei ribassi. In via subordinata ha lamentato l'incertezza della lex specialis, in contrasto con i principi di buona fede e tutela dell'affidamento, nonché la sostanziale sterilizzazione della componente economica dell'offerta, poiché la formula avrebbe ridotto le differenze tra i punteggi economici. La vicenda traeva origine dall'errore iniziale della commissione, che aveva calcolato il coefficiente economico sui ribassi percentuali e invertito i termini del rapporto, invece di applicare la formula prevista dal disciplinare agli importi assoluti offerti.

La decisione

Il TAR ha deciso la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che il disciplinare, in particolare l'art. 18.2 e l'allegato 3, avesse predeterminato in modo univoco la formula Ci = Amax/Ai, basata sul rapporto tra il prezzo più conveniente e il prezzo offerto dal singolo concorrente. Sebbene la formula fosse denominata impropriamente come 'interpolazione lineare', il suo contenuto matematico corrispondeva a una proporzione inversa applicata agli importi. La prima valutazione della commissione, fondata sui ribassi e con inversione dei termini del rapporto, costituiva quindi un errore meramente esecutivo rispetto alla lex specialis. Il ricalcolo successivo non aveva modificato la disciplina di gara, ma l'aveva correttamente applicata, riconducendo la procedura a legalità. Il giudice ha inoltre escluso che la proporzione inversa fosse di per sé illegittima o irragionevole, riconoscendo alla stazione appaltante un'ampia discrezionalità nella scelta delle formule di ponderazione del prezzo, entro i limiti della predeterminazione e della non manifesta illogicità. Anche la censura relativa all'incertezza della lex specialis è stata respinta: l'allegato 3 indicava chiaramente la formula e l'art. 17 imponeva di esprimere il prezzo complessivo in valore assoluto, elemento coerente con il calcolo basato sugli importi. L'impropria denominazione della formula non rendeva incerta la regola matematica, dovendosi privilegiare, anche in base al principio di conservazione degli atti, l'interpretazione utile e coerente con il contenuto complessivo della documentazione di gara. Infine, la diversa incidenza dei punteggi economici non determinava la sterilizzazione della componente prezzo né la violazione della par condicio, poiché il prezzo rimaneva valorizzato e la formula perseguiva una ponderazione coerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'errore iniziale dell'amministrazione, prontamente rimosso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando, tra l'altro, l'istruttoria è completa e i motivi risultano manifestamente infondati, previo avviso alle parti.

  • art. 1367 c.c.

    principio di conservazione degli atti

    In presenza di un'imprecisione terminologica nella lex specialis, deve essere privilegiata l'interpretazione che consenta di conservare l'efficacia dell'atto, quando la regola applicabile risulti comunque univocamente individuabile dal suo contenuto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di dichiarazione di invalidità o inefficacia del contratto e di subentro, non esaminata in quanto il ricorso principale è stato respinto.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la commissione giudicatrice deve applicare la formula matematica risultante dal contenuto sostanziale della lex specialis, anche quando la sua denominazione sia impropria o tecnicamente imprecisa; l'errore terminologico non prevale sulla formula numerica chiaramente predeterminata.
  • Il ricalcolo dei punteggi volto a correggere un errore meramente esecutivo della commissione e ad applicare correttamente la formula prevista dalla lex specialis non costituisce modifica delle regole di gara né illegittima riedizione della procedura.
  • La scelta della formula di ponderazione dell'offerta economica rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, purché la formula sia predeterminata nella lex specialis e non manifestamente illogica o irragionevole; è legittimo utilizzare una proporzione inversa basata sugli importi offerti anziché sui ribassi percentuali.
  • L'incertezza della lex specialis non può essere desunta dalla sola improprietà della denominazione della formula quando il sistema di gara, letto complessivamente e in particolare alla luce delle modalità di indicazione del prezzo, consenta di individuare con chiarezza il criterio matematico applicabile.
  • Nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una formula che attenui le differenze tra le offerte economiche non determina di per sé la sterilizzazione del prezzo o la violazione della par condicio, se mantiene un effettivo collegamento tra convenienza economica e punteggio e rispetta le regole previamente stabilite.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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