Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24147/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società edile aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2005, costi ritenuti indeducibili e ricavi non contabilizzati relativi alla vendita di numerosi appartamenti, box e di una struttura commerciale. L'accertamento si fondava sulla ritenuta inattendibilità della contabilità e sulla ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi, anche mediante valori OMI, oltre che su elementi presuntivi quali mutui concessi agli acquirenti superiori ai prezzi fatturati, incongruenze dei prezzi di vendita, squilibrio tra costi dichiarati e costi di finanziamento e asserita antieconomicità della politica dei prezzi. In appello la CTR aveva rigettato il gravame della contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/1973, art. 54 d.P.R. 633/1972 e art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva confuso accertamento analitico-induttivo con accertamento meramente induttivo; (2) omessa pronuncia sulla censura relativa all'uso dello scostamento dal valore normale e alla pretesa insufficienza di tale elemento come sola base della rettifica; (3) omessa motivazione e violazione dell'obbligo di esaminare la doglianza circa la mancanza di prova della sottofatturazione; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali e tributarie sulla pretesa, deducendo l'erronea ripartizione dell'onere della prova a favore dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile: i motivi erano formulati in modo promiscuo e cumulativo, mescolando censure diverse e non consentendo di individuare con precisione i vizi dedotti; inoltre, le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione non consentita in cassazione. La Corte ha anche osservato che le censure sulla violazione di legge contestavano in sostanza la ricognizione della fattispecie concreta da parte del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specificamente ricondotti a una delle tassative ipotesi di ricorso; non è ammissibile una critica promiscua e cumulativa che confonda più vizi.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    La controversia ruotava sulla qualificazione del metodo accertativo; la Corte ha però rilevato che la censura era in realtà diretta contro il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità dell'accertamento fiscale, ma la Corte non ne svolge un autonomo esame di merito.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accertamento IVA, senza che la Corte affronti nel merito la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata assorbita nell'inammissibilità del ricorso, perché formulata in modo promiscuo e non specifico.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, senza che la Corte entrasse nel merito della dedotta omissione motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma senza esame nel merito per le ragioni di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte non ha ravvisato un vizio scrutinabile in cassazione per le modalità di formulazione dei motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere una violazione della regola sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura celasse un dissenso sulla ricostruzione del fatto e non una reale violazione di diritto.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza autonoma trattazione da parte della Corte.

  • art. 1, comma 265, L. 244/2007

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che lo scostamento dal valore normale costituisce solo una presunzione semplice e non basta da solo a fondare la rettifica; la Corte non ha esaminato la questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • d.l. n. 226/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al criterio dello scostamento dal valore normale applicato dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e riconducibile a una precisa ipotesi di vizio: la critica cumulativa e confusa di più errori, non chiaramente separati, rende il ricorso inammissibile.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli indizi e delle presunzioni già apprezzati dal giudice di merito.
  • La deduzione formale di violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, mira soltanto a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure di omessa pronuncia o di difetto di motivazione devono investire un punto effettivamente decisivo e devono essere articolate in modo tale da consentire al giudice di legittimità di individuarne con precisione il contenuto.
  • Nelle controversie tributarie sull'accertamento dei ricavi, la contestazione della valutazione degli indizi, della loro gravità o della ricostruzione induttiva è di regola sindacabile dal giudice di merito, non mediante un riesame diretto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.