Cassazione Civile, Ordinanza n. 28702/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di due cartelle di pagamento. Il contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e, in appello, la CTR della Campania aveva confermato il rigetto ritenendo rituale la notifica della cartella e considerando generico il disconoscimento delle copie documentali prodotte dall'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) omesso esame di un fatto decisivo, carenza di legittimazione processuale e violazione delle norme sul patrocinio dell'agente della riscossione, sostenendo che la costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro fosse inammissibile; 2) nullità della sentenza per irregolarità della notificazione della cartella nei casi di irreperibilità relativa, lamentando la mancata applicazione dei principi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 e dal combinato disposto richiamato in ricorso; 3) omesso esame del disconoscimento delle fotocopie e violazione del principio di non contestazione, assumendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere di produrre gli originali delle cartelle e dei documenti notificatori a fronte del disconoscimento formulato dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eventuale questione pregiudiziale sulla costituzione dell'agente della riscossione era comunque implicitamente respinta dalla decisione di merito, e nel merito la difesa tramite avvocato del libero foro era ammessa nei casi previsti dalla disciplina applicabile e dal protocollo d'intesa richiamato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti notificatori e che la questione dell'irreperibilità non risultava dedotta in appello. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere chiaro, specifico e tempestivo, e che l'agente della riscossione, quando il documento è stato notificato al contribuente, può produrre la copia senza essere onerato della produzione dell'originale. Sono state poste a carico del ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito; inoltre il vizio di omessa pronuncia può ricorrere solo per il mancato esame di questioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata richiamata come norma processuale invocata a fondamento delle censure sulla notificazione della cartella e sul preteso vizio della sentenza.
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione dell'agente della riscossione a stare in giudizio tramite avvocato esterno.
art. 9, comma 1, d.lgs. 156/2015
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di non contestazione.
Richiamato dal ricorrente come disciplina applicabile nei casi di irreperibilità relativa, nel combinato con le norme sulla notificazione tributaria.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella e di irreperibilità relativa; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e perché la questione non risultava dedotta in appello.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina notificatoria tributaria.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, specifico e tempestivo; in difetto, la copia conserva efficacia probatoria e può essere valutata anche con altri elementi di prova.
Richiamato nel delimitare il regime formale del disconoscimento delle copie fotostatiche.
Il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non produce gli effetti preclusivi propri del disconoscimento della scrittura privata ai sensi di questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1033
Citato nella trascrizione del principio di diritto delle Sezioni Unite sul patrocinio dell'agente della riscossione; il testo riportato nella sentenza sembra contenere un riferimento normativo così trascritto.
Richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite sul ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell'agente della riscossione.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite in relazione ai criteri di scelta degli avvocati del libero foro.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non esamini una questione di merito; il mancato esame di un'eccezione pregiudiziale di rito non integra, di per sé, il vizio denunciabile come omesso esame di fatto decisivo.
- L'agente della riscossione può costituirsi, nei casi previsti dalla disciplina applicabile, anche tramite avvocato del libero foro; quando la scelta del difensore dipende dalla riconduzione del caso alle ipotesi consentite, la costituzione implica la sussistenza del relativo presupposto senza bisogno di specifica allegazione o prova.
- Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notificazione di una cartella, il ricorrente deve trascrivere integralmente gli atti e le relate rilevanti, così da consentire il controllo della doglianza sulla sola base del ricorso; la mancata autosufficienza comporta l'inammissibilità del motivo.
- Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e tempestivo, indicando il documento contestato e gli aspetti di difformità; contestazioni generiche non sono sufficienti a privare la copia del suo valore probatorio.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: il giudice non è vincolato dalla contestazione e può accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
- Quando il documento notificato è stato prodotto in copia, l'agente della riscossione non ha un onere generalizzato di produrre l'originale della cartella, potendo assolvere l'onere probatorio mediante la copia notificata, salvo specifico e rituale disconoscimento della controparte.
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