Cassazione Civile, Ordinanza n. 06738/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha ripreso a tassazione, ai fini IRES per l’anno 2009, il maggior imponibile derivante dal disconoscimento dei benefici fiscali previsti dal c.d. Tremonti-ter. Alla società era contestato di aver acquistato beni produttivi e di averli poi assegnati a proprie stabili organizzazioni ubicate fuori dallo Spazio economico europeo, pur avendo fruito della detassazione pari al 50% degli investimenti. La contribuente ha impugnato l’atto lamentando, con il primo motivo di ricorso per cassazione, la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e dei diritti di difesa, perché l’accertamento non sarebbe stato preceduto da processo verbale o altro atto informativo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 5, commi 3 e 3-bis, del d.l. n. 78/2009 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la CTR avesse esteso indebitamente la causa di revoca del beneficio al mero trasferimento dei beni presso proprie strutture estere, senza cessione a terzi. L’Agenzia ha resistito e, con ricorso incidentale, ha contestato la conferma della disapplicazione delle sanzioni, sostenendo che non vi fosse obiettiva incertezza normativa, anche alla luce della circolare n. 44/E del 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati sia il motivo sul contraddittorio procedimentale sia quello sull’interpretazione della disciplina Tremonti-ter. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, affermando che la CTR non aveva adeguatamente verificato la sussistenza dell’obiettiva incertezza normativa necessaria per escludere le sanzioni e aveva trascurato la rilevanza della prassi amministrativa già esistente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. È stata inoltre disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’asserita necessità del previo contraddittorio procedimentale; la Corte ha escluso la violazione nel caso di accertamento a tavolino.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
È stato invocato per sostenere l’illegittimità dell’atto non preceduto da processo verbale; la Corte ha ribadito che, nel regime applicabile, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo in ipotesi specifiche.
art. 25 Cost.
Norma evocata dalla ricorrente nel quadro delle garanzie difensive; non ha condotto all’accoglimento della censura.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità dell’azione amministrativa; non ritenuto violato.
art. 41 CDFUE
Invocato dalla ricorrente quale fondamento europeo del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha respinto la doglianza.
art. 5, commi 3 e 3-bis, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in l. 102/2009
Il comma 3-bis è stato interpretato nel senso che causa di revoca dell’agevolazione non è solo la cessione a terzi, ma anche il trasferimento del bene agevolato presso proprie strutture produttive situate fuori dallo Spazio economico europeo.
art. 12 preleggi
Usato come parametro ermeneutico; la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione sistematica e teleologica della norma agevolativa.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla disciplina delle spese/sanzioni e ai poteri del giudice tributario.
art. 6, comma 2, d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 472
Norma sull’esimente per obiettiva incertezza normativa; la Corte ha affermato che richiede una reale impossibilità di individuare univocamente la norma applicabile.
art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in tema di tutela dell’affidamento e obiettiva incertezza; la Corte ha valorizzato la prassi amministrativa già esistente per escludere l’esimente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Nel regime dell’accertamento tributario applicabile ratione temporis, il contraddittorio endoprocedimentale preventivo costituisce causa di invalidità dell’atto solo nelle ipotesi previste dall’ordinamento, in particolare negli accertamenti eseguiti mediante accesso nei locali del contribuente o in materia di tributi armonizzati; non è invece dovuto, a pena di nullità, per gli accertamenti cd. a tavolino.
- La causa di revoca dell’agevolazione fiscale per investimenti in macchinari deve essere interpretata in modo coerente con la finalità economica della norma: la revoca opera non solo in caso di cessione a terzi, ma anche quando il bene agevolato sia trasferito presso strutture produttive del beneficiario situate fuori dallo Spazio economico europeo.
- Ai fini dell’esimente per obiettiva incertezza normativa, non bastano generiche difficoltà interpretative: occorre una reale impossibilità di individuare in modo univoco la disciplina applicabile, desumibile da indici quali l’assenza o la contraddittorietà della prassi, l’assenza di precedenti giurisprudenziali o il contrasto tra fonti interpretative.
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per incertezza normativa richiede una verifica puntuale di tutti gli indici sintomatici dell’incertezza e non può essere fondata su affermazioni generiche o sul solo richiamo a non meglio precisate problematiche interpretative.
- Quando esista già una prassi amministrativa consolidata e specifica sulla fattispecie, essa rileva decisivamente ai fini dell’esclusione dell’obiettiva incertezza normativa e, quindi, dell’esimente sanzionatoria.
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