Cassazione Civile, Ordinanza n. 08107/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e mantenuto l'annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni trattate; inoltre, la Corte ha precisato che non vi era luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2004, un avviso di accertamento fondato su verifica della Guardia di Finanza, contestando al contribuente l'esercizio abusivo e non dichiarato di un'attività creditizia/imprenditoriale, con conseguente recupero a tassazione di maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale, maggiori ricavi IVA e relative sanzioni. La pretesa si basava sia sui finanziamenti erogati a varie società, distinte tra società del cosiddetto gruppo riconducibile al contribuente e società asseritamente estranee, sia sulle movimentazioni bancarie personali ritenute incompatibili con la capacità contributiva. In primo grado l'atto era stato annullato; in appello la CTR aveva confermato il risultato, ritenendo contraddittoria la tesi erariale perché le quote delle società finanziate erano detenute tramite società fiduciarie, sicché i finanziamenti dovevano considerarsi infragruppo e non rivolti a terzi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2359 c.c., 2195 c.c., 2697 c.c., art. 55 TUIR e TUB, sostenendo che il contribuente non poteva essere considerato socio delle società partecipate tramite fiduciarie e che, quindi, i finanziamenti non potevano qualificarsi come finanziamenti soci o infragruppo, ma come attività creditizia abusiva svolta fuori dai presupposti normativi; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ignorato la presunzione sui movimenti bancari e l'assenza di giustificazioni analitiche del contribuente. La Cassazione ha però ritenuto infondati entrambi i motivi: ha valorizzato la distinzione tra titolarità formale in capo alla fiduciaria e titolarità sostanziale in capo al fiduciante, osservando che i finanziamenti riguardavano società comunque riferibili al contribuente e non una generalità di terzi, e che mancava la prova dell'esercizio di un'attività creditizia con finalità speculative e rimborso con interessi; quanto al secondo motivo, ha ribadito che l'Ufficio non aveva dimostrato i presupposti dell'attività creditizia contestata, dovendosi collocare le movimentazioni bancarie nella fase successiva e strumentale alla ricostruzione del reddito, non già come prova autonoma dell'esistenza dell'attività imponibile.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che le società finanziate potessero essere qualificate come appartenenti a un gruppo in assenza dei presupposti di controllo/collegamento rilevanti; la Corte ha ritenuto decisiva la riconducibilità sostanziale delle partecipazioni al fiduciante, ma solo ai fini della valutazione dell'assenza di operazioni verso soggetti davvero terzi.
Richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'attività di finanziamento era abusiva perché svolta fuori dai requisiti previsti per gli operatori abilitati; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse provata un'attività creditizia in senso tecnico.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha affermato che spettava all'Ufficio dimostrare i presupposti dell'attività creditizia abusiva contestata, non bastando il mero dato formale dei movimenti bancari.
Richiamato per la nozione di impresa commerciale e il requisito dell'abitualità/professionalità; la Corte ha ribadito che occorre la continuità e stabilità dell'attività per configurare l'impresa ai fini tributari.
Richiamato per la qualificazione dei redditi d'impresa e per distinguere l'esercizio abituale/professionale di attività commerciali dall'attività occasionale.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell'accertamento induttivo effettuato dall'Ufficio in relazione al maggior reddito d'impresa.
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base dell'accertamento induttivo ai fini IVA.
art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973
Invocato sulla presunzione relativa ai movimenti bancari; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il tema fosse preceduto dalla necessità di provare l'effettivo esercizio dell'attività creditizia contestata.
art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di accertamenti bancari e poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, senza che ciò bastasse a superare il difetto di prova del presupposto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha rilevato che non può essere denunciato come violazione di legge un vizio che attiene in realtà alla motivazione o al riesame del fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere, nel caso, la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie attribuisce rilievo alla titolarità sostanziale del fiduciante nei rapporti interni, ma non consente automaticamente di negare o affermare la qualità di socio in astratto: ai fini fiscali occorre verificare in concreto a chi siano riferibili le operazioni e se esse siano davvero rivolte a terzi estranei o a soggetti comunque riconducibili al medesimo assetto sostanziale.
- Per configurare un'attività creditizia imponibile o abusiva non basta il dato formale di finanziamenti registrati come "terzi" o la mera esistenza di movimenti bancari; occorre la prova dell'esercizio abituale, professionale e continuativo di un'attività di finanziamento verso soggetti terzi, con finalità speculative e, di regola, con rimborso oneroso.
- Nell'accertamento tributario fondato su presunzioni bancarie, la presunzione sui movimenti di conto corrente opera utilmente solo dopo che l'Ufficio abbia dimostrato il presupposto sostanziale della pretesa impositiva; il mero dato dei movimenti, in assenza della prova dell'attività contestata, non è sufficiente a sorreggere il recupero a tassazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, quando la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La qualificazione di versamenti e finanziamenti soci dipende dalla concreta volontà negoziale, dalle modalità di attuazione del rapporto e dalla loro rappresentazione contabile; la forma documentale non è decisiva se contraddetta dalla sostanza del rapporto e dal quadro probatorio complessivo.
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