Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05999/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando la deduzione di costi relativi a un diverso esercizio, di costi non documentati o non inerenti e la mancata contabilizzazione e dichiarazione di ricavi. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la detraibilità dei componenti negativi del reddito. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 109 t.u.i.r. per i costi non di competenza, nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. sempre su tale punto, violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sui costi di pubblicità e propaganda, e nullità della sentenza e del procedimento per difetto di motivazione sulla contestazione di ricavi non contabilizzati. Prima dello scrutinio dei motivi, entrambe le parti chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere per adesione della società alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018, con pagamento risultante effettuato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto pregiudiziale e decisiva la sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria, in presenza della domanda di definizione e della prova del pagamento delle somme dovute, nonché della mancata istanza di trattazione nei termini previsti dalla disciplina speciale. Ha precisato che la declaratoria di estinzione ha natura meramente processuale e non determina giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria, ma solo il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è stata applicata la sanzione sul contributo unificato in ragione della qualità della parte ricorrente e dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 109 t.u.i.r.

    richiamato dai motivi di ricorso come parametro sulla competenza dei costi e sulla deducibilità dei componenti negativi del reddito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto ai costi non di competenza

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato unitamente all'art. 2697 c.c. per contestare la prova della deducibilità/detraibilità dei costi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che l'onere della prova sui costi contestati gravava sul contribuente

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati come norme sulla motivazione e sul contenuto della decisione tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento; il giudizio resta sospeso fino al termine previsto e, in mancanza di istanza di trattazione, si dichiara estinto

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato nel caso concreto per la qualità della parte ricorrente e l'esito del giudizio

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, la sopravvenuta definizione agevolata della lite determina l'estinzione del giudizio quando risulti la presentazione della domanda, il pagamento delle somme dovute e la mancata istanza di trattazione nel termine previsto dalla disciplina speciale.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata ha natura meramente processuale: essa non decide il merito della pretesa tributaria e non produce giudicato sostanziale sull'accertamento impugnato.
  • Quando il contribuente deduce costi o componenti negativi del reddito, la contestazione della loro deducibilità può coinvolgere i profili di competenza, inerenza e documentazione, nonché il riparto dell'onere della prova sulla relativa giustificazione.
  • Se il giudizio viene dichiarato estinto per definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale del processo tributario e non segue una pronuncia di soccombenza sul merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.