Cassazione Civile, Ordinanza n. 05999/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando la deduzione di costi relativi a un diverso esercizio, di costi non documentati o non inerenti e la mancata contabilizzazione e dichiarazione di ricavi. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la detraibilità dei componenti negativi del reddito. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 109 t.u.i.r. per i costi non di competenza, nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. sempre su tale punto, violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sui costi di pubblicità e propaganda, e nullità della sentenza e del procedimento per difetto di motivazione sulla contestazione di ricavi non contabilizzati. Prima dello scrutinio dei motivi, entrambe le parti chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere per adesione della società alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018, con pagamento risultante effettuato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto pregiudiziale e decisiva la sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria, in presenza della domanda di definizione e della prova del pagamento delle somme dovute, nonché della mancata istanza di trattazione nei termini previsti dalla disciplina speciale. Ha precisato che la declaratoria di estinzione ha natura meramente processuale e non determina giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria, ma solo il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è stata applicata la sanzione sul contributo unificato in ragione della qualità della parte ricorrente e dell'esito.
Norme richiamate
richiamato dai motivi di ricorso come parametro sulla competenza dei costi e sulla deducibilità dei componenti negativi del reddito
richiamato per denunciare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto ai costi non di competenza
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato unitamente all'art. 2697 c.c. per contestare la prova della deducibilità/detraibilità dei costi
richiamato per sostenere che l'onere della prova sui costi contestati gravava sul contribuente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati come norme sulla motivazione e sul contenuto della decisione tributaria
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento; il giudizio resta sospeso fino al termine previsto e, in mancanza di istanza di trattazione, si dichiara estinto
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato nel caso concreto per la qualità della parte ricorrente e l'esito del giudizio
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la sopravvenuta definizione agevolata della lite determina l'estinzione del giudizio quando risulti la presentazione della domanda, il pagamento delle somme dovute e la mancata istanza di trattazione nel termine previsto dalla disciplina speciale.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata ha natura meramente processuale: essa non decide il merito della pretesa tributaria e non produce giudicato sostanziale sull'accertamento impugnato.
- Quando il contribuente deduce costi o componenti negativi del reddito, la contestazione della loro deducibilità può coinvolgere i profili di competenza, inerenza e documentazione, nonché il riparto dell'onere della prova sulla relativa giustificazione.
- Se il giudizio viene dichiarato estinto per definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale del processo tributario e non segue una pronuncia di soccombenza sul merito.
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