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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36944/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una società a partecipazione pubblica e un collaboratore formalmente assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, dal 19 maggio al 31 dicembre 2010. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data iniziale, sostenendo che il primo contratto e i successivi fossero nulli per assenza di un progetto specifico, con conseguente conversione del rapporto, ripristino del rapporto di lavoro, pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione contributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto invalido il co.co.pro. per difformità dallo schema legale e per avere applicato la conversione; 2) conseguente erronea conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato; 3) violazione delle norme sul reclutamento nelle società a partecipazione pubblica, deducendo che mancasse una selezione idonea a legittimare un'assunzione a tempo indeterminato; 4) violazione delle norme sull'inquadramento professionale e del CCNL gas e acqua, per l'asserito erroneo inquadramento del lavoratore nel VII livello. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur denunciando violazioni di legge, in realtà miravano a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sulla genericità e inidoneità del progetto, valutazione che aveva già condotto all'accertamento dell'assenza di uno specifico progetto e quindi alla conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva accertato, sulla base della documentazione, che l'assunzione era avvenuta all'esito di una procedura selettiva e la società non aveva adeguatamente censurato tale accertamento. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché l'inquadramento professionale dipendeva da un giudizio di fatto sulla corrispondenza tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti, tanto più in presenza di doppia conforme. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003

    Lo specifico progetto deve consistere in un'attività produttiva chiaramente descritta e funzionalmente collegata a un risultato finale; se manca un progetto specifico, oppure il progetto è solo apparente o privo di specificità e autonomia, il rapporto si converte automaticamente in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in chiave interpretativa, ma non è stato accolto un diverso significato della disciplina sul lavoro a progetto.

  • artt. 1325, 1362, 1428 c.c.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno della pretesa invalidità/interpretazione del contratto, ma la Corte ha ricondotto la questione alla valutazione di fatto sulla concreta idoneità del progetto, non a un problema di pura interpretazione negoziale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure sono state ritenute, in sostanza, contestazioni della valutazione probatoria e della ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, quindi non ammissibili come violazioni di legge in cassazione.

  • art. 18 d.l. 112/2008 conv. in L. 133/2008

    Per le società a partecipazione pubblica che reclutano personale, la disciplina impone procedure selettive/concorso; la loro omissione determina la nullità del contratto e impedisce la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato. Nel caso concreto, però, la selezione era stata accertata come esistente.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    È richiamato come parametro delle procedure di reclutamento applicabili, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 18 d.l. 112/2008, alle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici.

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    La previsione della nullità per assunzioni senza procedure selettive è stata letta come esplicitazione di un effetto già ricavabile dai principi sulle nullità virtuali, non come norma innovativa.

  • art. 1418, primo comma, c.c.

    La mancata osservanza delle procedure di reclutamento imposte dalla disciplina imperativa determina nullità del contratto di lavoro per contrasto con norme imperative.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato in relazione all'inquadramento, ma la verifica della corrispondenza tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale è stata qualificata come giudizio di fatto.

  • art. 18 CCNL gas e acqua 11 febbraio 2011

    Usato come parametro per il corretto inquadramento del lavoratore secondo il criterio trifasico di comparazione tra mansioni concrete e declaratoria contrattuale.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'inquadramento, senza che ciò conducesse a una diversa soluzione sul piano di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente dirette contro l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base procedurale della trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non era deducibile nei termini prospettati, anche perché si trattava di doppia conforme e mancava l'indicazione della divergenza delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, lo specifico progetto deve essere individuabile in un'attività produttiva determinata e funzionalmente collegata a un risultato finale; non basta la mera ripetizione dell'oggetto sociale o delle ordinarie attività aziendali.
  • La mancanza di un progetto specifico, o la sua assoluta genericità, integra un vizio essenziale della fattispecie che comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali sulla natura sostanziale del rapporto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Nelle società a partecipazione pubblica, il mancato rispetto delle procedure di reclutamento imposte da norme imperative determina nullità del contratto di lavoro; tuttavia, se il giudice di merito accerta che una procedura selettiva vi è stata, tale accertamento, se non specificamente censurato, è insindacabile in cassazione.
  • La verifica dell'inquadramento contrattuale del lavoratore si svolge attraverso il confronto tra mansioni concretamente svolte e declaratoria collettiva e costituisce, di regola, un giudizio di fatto non riesaminabile in cassazione se motivato in modo congruo e logico.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è deducibile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. e richiede la specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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