Cassazione Civile, Ordinanza n. 36944/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una società a partecipazione pubblica e un collaboratore formalmente assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, dal 19 maggio al 31 dicembre 2010. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data iniziale, sostenendo che il primo contratto e i successivi fossero nulli per assenza di un progetto specifico, con conseguente conversione del rapporto, ripristino del rapporto di lavoro, pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione contributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto invalido il co.co.pro. per difformità dallo schema legale e per avere applicato la conversione; 2) conseguente erronea conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato; 3) violazione delle norme sul reclutamento nelle società a partecipazione pubblica, deducendo che mancasse una selezione idonea a legittimare un'assunzione a tempo indeterminato; 4) violazione delle norme sull'inquadramento professionale e del CCNL gas e acqua, per l'asserito erroneo inquadramento del lavoratore nel VII livello. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur denunciando violazioni di legge, in realtà miravano a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sulla genericità e inidoneità del progetto, valutazione che aveva già condotto all'accertamento dell'assenza di uno specifico progetto e quindi alla conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva accertato, sulla base della documentazione, che l'assunzione era avvenuta all'esito di una procedura selettiva e la società non aveva adeguatamente censurato tale accertamento. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché l'inquadramento professionale dipendeva da un giudizio di fatto sulla corrispondenza tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti, tanto più in presenza di doppia conforme. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Lo specifico progetto deve consistere in un'attività produttiva chiaramente descritta e funzionalmente collegata a un risultato finale; se manca un progetto specifico, oppure il progetto è solo apparente o privo di specificità e autonomia, il rapporto si converte automaticamente in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti.
Richiamato dalla ricorrente in chiave interpretativa, ma non è stato accolto un diverso significato della disciplina sul lavoro a progetto.
Invocati dalla ricorrente a sostegno della pretesa invalidità/interpretazione del contratto, ma la Corte ha ricondotto la questione alla valutazione di fatto sulla concreta idoneità del progetto, non a un problema di pura interpretazione negoziale.
Le censure sono state ritenute, in sostanza, contestazioni della valutazione probatoria e della ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, quindi non ammissibili come violazioni di legge in cassazione.
art. 18 d.l. 112/2008 conv. in L. 133/2008
Per le società a partecipazione pubblica che reclutano personale, la disciplina impone procedure selettive/concorso; la loro omissione determina la nullità del contratto e impedisce la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato. Nel caso concreto, però, la selezione era stata accertata come esistente.
È richiamato come parametro delle procedure di reclutamento applicabili, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 18 d.l. 112/2008, alle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici.
La previsione della nullità per assunzioni senza procedure selettive è stata letta come esplicitazione di un effetto già ricavabile dai principi sulle nullità virtuali, non come norma innovativa.
La mancata osservanza delle procedure di reclutamento imposte dalla disciplina imperativa determina nullità del contratto di lavoro per contrasto con norme imperative.
Invocato in relazione all'inquadramento, ma la verifica della corrispondenza tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale è stata qualificata come giudizio di fatto.
art. 18 CCNL gas e acqua 11 febbraio 2011
Usato come parametro per il corretto inquadramento del lavoratore secondo il criterio trifasico di comparazione tra mansioni concrete e declaratoria contrattuale.
Richiamato nel motivo sull'inquadramento, senza che ciò conducesse a una diversa soluzione sul piano di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente dirette contro l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
È la base procedurale della trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non era deducibile nei termini prospettati, anche perché si trattava di doppia conforme e mancava l'indicazione della divergenza delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel lavoro a progetto, lo specifico progetto deve essere individuabile in un'attività produttiva determinata e funzionalmente collegata a un risultato finale; non basta la mera ripetizione dell'oggetto sociale o delle ordinarie attività aziendali.
- La mancanza di un progetto specifico, o la sua assoluta genericità, integra un vizio essenziale della fattispecie che comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali sulla natura sostanziale del rapporto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Nelle società a partecipazione pubblica, il mancato rispetto delle procedure di reclutamento imposte da norme imperative determina nullità del contratto di lavoro; tuttavia, se il giudice di merito accerta che una procedura selettiva vi è stata, tale accertamento, se non specificamente censurato, è insindacabile in cassazione.
- La verifica dell'inquadramento contrattuale del lavoratore si svolge attraverso il confronto tra mansioni concretamente svolte e declaratoria collettiva e costituisce, di regola, un giudizio di fatto non riesaminabile in cassazione se motivato in modo congruo e logico.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è deducibile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. e richiede la specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
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