Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41239/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per più censure: 1) eccezione di prescrizione dei reati (reati permanenti con decorrenza dal 27/11/2018 e sospensione per Covid e per rinvii processuali); 2) illegittima attribuzione di responsabilità penale a Pisu e Carbutti in qualità di "usufruttuari", sostenendo che la mera titolarità dell'usufrutto non configura la qualità di committente senza un "quid pluris"; 3) inesistenza di responsabilità di Malandrino perché, secondo i ricorrenti, le opere non sarebbero state in corso al momento del sopralluogo; 4) errata qualificazione delle opere come nuova costruzione e non come ristrutturazione/demolizione e ricostruzione (richiamo all'art. 30 d.l. n. 69/2013) e quindi mancata considerazione della compatibilità con volumetria/sagoma preesistente; 5) mancata prova dell'esistenza di una "struttura verticale in ferro" e dell'impiego di cemento armato, con conseguente errata applicazione delle norme sugli elementi strutturali (art. 64 e ss. DPR 380/2001); 6) errata applicazione delle norme paesaggistiche e del parco (artt. 149, 181 d.lvo 42/2004; artt. 13 e 30 legge 394/1991) e mancanza di offensività concreta; 7) rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la modesta superficie (24,53 mq).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato parte dei motivi e accolto altri parzialmente: 1) ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione in quanto, considerando la natura permanente dei reati e le sospensioni (64 giorni Covid e 252 giorni per rinvio disposto su richiesta del difensore), la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di appello; dunque i restanti motivi vanno esaminati. 2) Ha confermato che la mera qualità di usufruttuario non basta per la responsabilità da committente: per Pisu la responsabilità è stata ritenuta giustificata per la sua presenza in loco; per Carbutti, in assenza di elementi indiziari, la condanna viene annullata senza rinvio per non avere commesso i fatti. 3) Ha confermato la responsabilità di Malandrino come esecutore materiale dato che al sopralluogo risultavano in corso i lavori e operai presenti. 4) Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla qualificazione delle opere come ristrutturazione: i giudici di merito hanno correttamente valutato la non comparabilità del manufatto preesistente e l'incremento volumetrico, nonché il diniego di sanatoria comunale. 5) Ha accolto il motivo relativo all'applicazione degli artt. 64-71 DPR 380/2001 (capo C) e analoghi (capo D) perché la disciplina sulle opere a struttura metallica si applica solo se gli elementi metallici sono portanti e incidono sulla statica; non essendovi accertamento in tal senso, quei capi sono annullati. Tuttavia l'annullamento sui capi C) e D) è disposto senza rinvio poiché i reati sono nel frattempo estinti per prescrizione. 6) Ha confermato il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis, ritenendo che la pluralità delle violazioni comporti offesa non lieve. Dispositivo finale: annullamento senza rinvio della sentenza di appello per Carbutti Bianca Maria (non aver commesso i fatti); annullamento senza rinvio per i capi C) e D) nei confronti di Pisu Antonio e Malandrino Ulisse per estinzione dei reati per prescrizione; rideterminazione della pena eliminando le sanzioni relative ai capi C) e D) e aggiornamento della pena residua a favore di Pisu e Malandrino (pena risultante: 3 mesi e 26 giorni di arresto e €18.500 di ammenda complessivi).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Responsabilità per concorso di persone nel reato; usata per attribuire responsabilità ai coimputati nei reati edilizi in concorso

  • Codice penale, art. 157-161 (prescrizione)

    Regole per il decorso e la sospensione della prescrizione; la Corte ha applicato le sospensioni Covid e quella derivante dal rinvio disposto su richiesta del difensore, con conseguente posticipazione della maturazione della prescrizione

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, art. 44 lett. c), artt. 64-71, 65-72, 93-95

    Disciplina degli illeciti edilizi: art. 44 lett. c) punisce le costruzioni abusive in zona vincolata; artt. 64 e ss. regolano opere in conglomerato cementizio armato e strutture metalliche, ma si applicano solo quando gli elementi metallici o in c.a. sono effettivi elementi strutturali portanti che incidono sulla statica

  • Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 comma 1

    Norma paesaggistica che sanziona interventi realizzati in assenza di autorizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; applicata per il capo B

  • Legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 13 e 30

    Norme sul Parco Nazionale che richiedono nulla osta dell'Ente Parco per interventi nell'area protetta; utilizzate per affermare la violazione quando manca il preventivo nulla osta

  • Decreto-legge n. 18/2020 (norme Covid), art. 83 comma 4 (sospensione termini)

    Ha determinato sospensione temporanea dei termini di prescrizione per il periodo Covid, conteggiata dalla Corte come 64 giorni

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte ha ritenuto non applicabile quando vi è violazione di più disposizioni (offensività complessiva non lieve)

  • D.L. n. 69/2013, art. 30 (convertito)

    Richiamato in tema di ristrutturazione/demolizione e ricostruzione: la possibilità di considerare opere come ristrutturazione (escluse dal permesso a costruire) è subordinata al rispetto di volumetria e sagoma; la Corte ha confermato che il rispetto della stessa sagoma è requisito essenziale

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 53

    Richiamato come criterio per individuare quando sono "opere a struttura metallica" (incidenza sulla statica), richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte

Massime di principio

  • La responsabilità penale del "committente" non deriva automaticamente dalla sola titolarità dell'usufrutto: serve un "quid pluris" (es. presenza in loco, vigilanza sui lavori, presentazione pratiche, interesse effettivo), altrimenti non sussiste la qualifica di committente.
  • I reati edilizi e paesaggistici sono reati permanenti: la prescrizione decorre dall'avvio dei lavori e termina con la cessazione dell'attività (ultimazione, sequestro, o altro atto che interrompa i lavori); sospensioni processuali (es. Covid o rinvii concordati) interrompono il decorso della prescrizione.
  • La qualificazione di "ristrutturazione" vs "nuova costruzione" richiede verifica puntuale di volumetria, sagoma e perimetro: la mera conservazione della volumetria non è sufficiente se è mutata la sagoma, i materiali o la natura strutturale dell'opera, specialmente in zona vincolata.
  • Le norme penali sugli elementi in conglomerato cementizio armato e sulle strutture metalliche (art. 64 e ss. DPR 380/2001) si applicano solo quando gli elementi metallici o in c.a. sono effettivamente portanti e incidono sulla statica dell'opera; è quindi necessario un accertamento tecnico specifico in tal senso.
  • L'esecutore dei lavori ha il dovere di accertare la regolarità delle autorizzazioni; può essere responsabile a titolo di dolo se inizia i lavori pur conoscendo l'assenza di permessi, o a titolo di colpa se omette i controlli dovuti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis è difficilmente riconoscibile quando la condotta integra violazioni di più discipline (urbanistica, paesaggistica, antisismica), perché l'offensività complessiva è valutata nel suo insieme.
  • I rinvii disposti su richiesta del difensore, anche per la discussione, determinano la sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio (non soggetta ai 60 giorni) quando non sono motivati da impedimenti dell'imputato o del difensore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.