Cassazione Penale, Sentenza n. 41194/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falcone impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) e per occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva: (1) vizi di applicazione della legge penale e di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente la sua presunta mancata consapevolezza della illiceità della condotta (cioè che egli non fosse consapevole del comportamento fraudolento); (2) errore e vizio di motivazione nel calcolo dei termini di prescrizione, sostenendo che la prescrizione si fosse già maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato perché il ricorrente non ha indicato quali elementi di fatto, presenti nel processo, dimostrerebbero la sua inconsapevolezza, e non ha allegato prove specifiche sul ruolo effettivo svolto nella società. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il legale rappresentante è obbligato per legge alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e non si esonera affidando l'incarico a un professionista; la prova del dolo specifico richiede elementi che dimostrino la volontà preordinata di evadere, che possono emergere anche dal comportamento posteriore (es. mancato pagamento). Quanto alla prescrizione, la Corte ha analizzato i periodi di sospensione del dibattimento e ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza impugnata; ha evidenziato inoltre che, essendo contestata in via alternativa la distruzione o l'occultamento della documentazione, il ricorrente avrebbe dovuto provare la distruzione e la data della stessa per far valere la prescrizione. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato tra le norme penali pertinenti al conteggio della pena complessiva; nessuna interpretazione particolare effettuata rispetto al motivo di ricorso.
Norma che punisce l'omessa dichiarazione da parte dei soggetti obbligati; la Corte ribadisce che il legale rappresentante è soggetto obbligato e che l'obbligo è personale e non delegabile in senso tale da esonerarlo penalmente.
Norma che sanziona la distruzione o occultamento delle scritture contabili; la Corte precisa la distinzione tra reato istantaneo (distruzione) e reato permanente (occultamento) con conseguenze diverse sul termine di prescrizione.
art. 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare l'inammissibilità di deduzioni difensive generiche e non fondate su elementi probatori acquisiti nel processo.
Usato per ricordare che le argomentazioni difensive devono poggiare su prove dichiarative o documentali e non su mere deduzioni esplorative.
artt. 1 comma 4 e 8 comma 6 d.P.R. n. 322/1988
Interpretate dalla Corte nel senso che le dichiarazioni fiscali delle persone giuridiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e che tale obbligo individua il soggetto penalmente responsabile.
Ricordato nella distinzione tra responsabilità derivante dall'obbligo personale di dichiarazione e responsabilità per omissione di un dovere di vigilanza (art. 40 c.p.). La responsabilità del legale rappresentante per omessa dichiarazione non è fondata su una mera culpa in vigilando ma sull'obbligo diretto previsto dalla norma tributaria.
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile ascrivibile a sua colpa.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Attribuisce alla Corte la facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha esercitata fissando una somma per la Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il legale rappresentante di una società è personalmente obbligato a presentare le dichiarazioni fiscali: l'affidamento dell'incarico a un professionista non esonera automaticamente dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione.
- Per affermare il dolo specifico di evasione occorrono elementi concreti che dimostrino la volontà preordinata di evadere (es. comportamenti successivi come il mancato pagamento delle imposte dovute non dichiarate); la semplice omissione e la delega non sono di per sé sufficienti.
- Quando si contestano alternativamente distruzione o occultamento della documentazione, chi invoca la prescrizione deve provare la distruzione e la data certa di tale distruzione; in assenza di tale prova, il reato può essere considerato permanente fino all'accertamento fiscale.
- Le deduzioni in appello e in cassazione devono essere specifiche e fondate su elementi emersi nel processo; argomentazioni generiche, esplorative o non ancorate a prove documentali/dichiarative sono inammissibili.
- I periodi di sospensione del processo (astensioni, rinvii per difensore, ecc.) incidono sul calcolo dei termini di prescrizione e vanno considerati nel computo complessivo della prescrizione.
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