Cassazione Penale, Sentenza n. 41196/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'omessa traduzione in lingua araba della sentenza di appello e chiedeva che la sentenza fosse tradotta e che gli venisse rimesso il termine per proporre impugnazione (cassazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza di appello non determini di per sé la nullità della pronuncia e che, in mancanza di elementi specifici che evidenzino un pregiudizio alla completa esplicazione del diritto di difesa, non si può ritenere violato l'art. 143 cod. proc. pen. Inoltre il difensore ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione e non ha indicato alcun pregiudizio concreto derivante dall'omissione della traduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata perché riguarda il reato per il quale era stato condannato in primo grado (tentativo). Nel contesto della sentenza si cita come riferimento al capo di imputazione.
Norma richiamata in relazione al reato per cui l'imputato era stato condannato; citata come titolo di reato oggetto del procedimento impugnato.
Richiamato per spiegare la funzione servente della traduzione della sentenza di primo grado rispetto alla facoltà dell'imputato di proporre appello: attribuisce all'imputato l'autonomo potere di impugnare la pronuncia a lui sfavorevole.
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Disposizione che impone l'obbligo di traduzione per gli imputati alloglotti; la giurisprudenza individua in capo all'imputato (non al difensore) la legittimazione a rilevare la violazione per la sentenza di primo grado.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23/06/2017 n.103)
legge 23 giugno 2017, n. 103
La modifica ha soppresso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; ciò cambia l'inquadramento giuridico dell'omessa traduzione della sentenza di appello rispetto al passato, evitando che essa produca automaticamente la nullità.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la sanzione applicabile per violazioni relative all'assistenza dell'imputato; la Corte richiama che è necessaria l'effettiva lesione del diritto di difesa per applicare tale sanzione.
Massime di principio
- L'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato non comporta automaticamente la nullità della pronuncia: è necessario dimostrare un pregiudizio concreto alla piena esplicazione del diritto di difesa.
- La traduzione della sentenza di primo grado ha una funzione servente rispetto alla possibilità di proporre appello e la legittimazione a farne valere l'omissione spetta all'imputato alloglotta; tuttavia la questione assume profili diversi per la sentenza di appello alla luce delle modifiche procedurali (soppressione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione).
- In assenza di elementi che dimostrino un concreto pregiudizio (ad es. impedimento a proporre impugnazioni, incapacità di comprendere i termini o i contenuti essenziali della sentenza), il giudice può rigettare la doglianza sull'omessa traduzione.
- La sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di traduzione è parametrata all'effettiva lesione del diritto di difesa e non è automatica; occorre valutare se l'assistenza e la partecipazione al giudizio siano state comunque effettive.
- Se il difensore ha agito tempestivamente (ad es. proponendo ricorso per cassazione) e non sono dimostrati pregiudizi specifici derivanti dalla mancata traduzione, la prospettiva di successo del ricorso è molto limitata.
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