Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41203/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione delle norme sulla celebrazione del processo in assenza dell'imputato (art.420-bis, 420-ter, 604 c.5-bis c.p.p.) sostenendo che Laneve non aveva avuto effettiva conoscenza del giudizio di primo grado. Il difensore di fiducia nominato in fase di indagini aveva successivamente rinunciato al mandato prima della "vocatio in iudicium", erano stati nominati difensori d'ufficio con i quali non risultava alcun rapporto instaurato, e l'imputato era stato tratto in arresto e detenuto nel corso del processo. Si censurava l'uso esclusivo, da parte dei giudici di merito, della mera elezione di domicilio presso il difensore fiduciario per ritenere la conoscenza del processo, senza valutare la concreta instaurazione di un rapporto professionale stabile e la circostanza della rinuncia del difensore e dello stato di detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione della Corte d'appello era insufficiente e meramente assertiva, poiché si era limitata a richiamare la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio senza accertare se si fosse instaurato un rapporto professionale stabile e se l'imputato avesse effettivamente avuto contezza del processo. La Suprema Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Ismail-Darwish) secondo cui la mera elezione di domicilio non è sufficiente per dichiarare l'assenza; il giudice deve verificare concretezza e stabilità del rapporto difensore/imputato e tenere conto di elementi ostativi (rinuncia del difensore, nomine d'ufficio non efficaci, stato detentivo sopravvenuto). Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio. La seconda censura è stata assorbita.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.186, comma 2 lett.c) e comma 2-sexies

    Norma sostanziale contestata in primo grado (guida in stato di ebbrezza/reato accertato); la pronuncia sul punto non è stata invece oggetto principale del vizio processuale censurato in Cassazione.

  • Codice di Procedura Penale, art.420-bis

    Regola i presupposti per procedere in assenza dell'imputato; la Corte richiama che la sola elezione di domicilio presso un difensore non costituisce presunzione assoluta di conoscenza effettiva del processo.

  • Codice di Procedura Penale, art.420-ter

    Norma collegata alle conseguenze processuali della mancata comparizione; richiamata in relazione alla corretta applicazione delle garanzie dell'imputato.

  • Codice di Procedura Penale, art.604, comma 5-bis

    Prevede rimedi/processo in caso di impedimento sopravvenuto dell'imputato; la Corte osserva che, se esiste un impedimento certo alla comparizione, il giudice di appello deve valutarne gli effetti e, secondo il previgente testo, poteva sussistere la necessità di restituzione degli atti.

  • Codice di Procedura Penale, art.161, comma 4

    Disciplina la nomina del difensore d'ufficio; richiamata per spiegare la successione di difensori nominati nel caso concreto e l'assenza di un rapporto professionale effettivo con l'imputato.

  • Sez. Un. n.23948 del 28/11/2019 (Ismail-Darwish)

    Principio di legittimità richiamato: per dichiarare l'assenza dell'imputato non basta la mera elezione di domicilio presso il difensore; occorre verificare che si sia instaurato un rapporto professionale stabile che assicuri la conoscenza effettiva del processo o, in alternativa, che la mancata comparizione sia volontaria.

  • Sez. 6, n.24729 del 7/03/2024 (Fal Cheick)

    Richiama che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; utile per distinguere la disattenzione dalla volontaria sottrazione.

Massime di principio

  • La mera nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio non è di per sé sufficiente per affermare che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; il giudice deve accertare che si sia instaurato un rapporto professionale stabile e comunicazioni effettive tra difensore e imputato.
  • Se il difensore di fiducia rinuncia al mandato prima della vocatio in iudicium, ciò indebolisce la presunzione di conoscenza e impone al giudice un accertamento motivato sulle reali modalità di informazione dell'imputato.
  • La nomina di difensori d'ufficio successivi, la cancellazione dall'albo del difensore o l'assenza di contatti con il difensore domiciliatario sono elementi ostativi che il giudice deve valutare e motivare quando dichiara l'assenza dell'imputato.
  • Lo stato di detenzione sopravvenuto può costituire impedimento rilevante e va considerato nel giudizio sulla regolarità della celebrazione del processo in assenza; il giudice deve valutare se sussista un impedimento o se l'assenza sia volontaria.
  • In caso di dubbio ragionevole sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, la decisione di procedere in sua assenza è illegittima e può comportare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • La distinzione tra negligenza dell'imputato e volontaria sottrazione è cruciale: la sola mancata iniziativa dell'imputato non prova automaticamente la volontà di sottrarsi al processo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.