Cassazione Penale, Sentenza n. 41199/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (GUP Tribunale di Roma 16/09/2022, confermata dalla Corte d'Appello di Roma 22/12/2023) relativa a omicidio stradale colposo (art. 589-bis c.p.) per aver, alla guida di un motoveicolo, investito e cagionato la morte del pedone Aurelia Pedicelli. L'imputato contestava: 1) la motivazione della Corte territoriale ritenuta illogica/contraddittoria e la non considerazione della consulenza tecnica di parte che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'inevitabilità dell'investimento alla velocità dichiarata (30-35 km/h) e l'occultamento del pedone dietro cassonetti; 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 589-bis comma 7 c.p. per il presunto concorso di colpa della vittima che avrebbe attraversato improvvisamente fra i cassonetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non abbiano contrastato l'ampia e congrua motivazione resa dai giudici di merito ma svolgessero una mera rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno condiviso la valutazione che la velocità tenuta era inadeguata rispetto alle caratteristiche della strada (sede non ampia, auto parcheggiate, presenza di portoni e strisce pedonali) e che il conducente non ha adottato la manovra più idonea (mancanza di frenata, scelta di una manovra di allargamento verso la sinistra) né mantenuto il controllo necessario per evitare l'urto. È stata, inoltre, rigettata la doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 589-bis comma 7, poiché non dimostrato che la condotta della vittima fosse causa eccezionale ed esclusiva dell'evento. Conseguentemente la condanna del GUP (2 anni di reclusione e sospensione patente per 2 anni) è rimasta impregiudicata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
commi 1 e 5 n. 3) in relazione al comma 4; comma 7
Norma sull'omicidio stradale colposo: la Corte ha ritenuto configurata la fattispecie colposa per comportamento di guida inadeguato rispetto alle caratteristiche della strada; ha negato l'applicabilità dell'attenuante prevista dal comma 7, considerando che la condotta della vittima non fosse causa eccezionale ed esclusiva dell'evento.
D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
art. 141, art. 148, art. 191
Le violazioni contestate (obblighi di comportamento e norme sulla circolazione/attraversamento) sono state ritenute sostanzialmente causali e rilevanti ai fini della responsabilità del conducente, che doveva adeguare velocità e comportamento alle condizioni della strada.
Richiamata la piena utilizzabilità della documentazione presente nel fascicolo del Pubblico Ministero in sede di rito abbreviato, la Corte ha fondato la ricostruzione sui rilievi e sugli atti acquisiti ex art. 438.
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento per il vizio di motivazione dedotto dall'impugnante; la Corte ha ritenuto che non fosse sussistente un vizio di motivazione, bensì una ri-interpretazione del materiale probatorio.
Decisione Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso giudicato inammissibile.
Massime di principio
- Nei procedimenti con rito abbreviato la valutazione dei documenti acquisiti nel fascicolo del PM è pienamente utilizzabile e la Cassazione non ammette motivi che si limitino a rianalizzare o riformulare la valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Il conducente ha l'obbligo di adeguare velocità e comportamento alle caratteristiche della strada (larghezza, parcheggi, presenza di portoni e strisce pedonali) e di mantenere il controllo del mezzo per poter arrestare la marcia anche davanti a ostacoli improvvisi; la mancata frenata o la scelta di manovre inadeguate può integrare colpa rilevante.
- La prevedibilità e l'avvistabilità del pedone sono questioni valutate in base alla dinamica fisica ricostruita (segni, luogo dell'impatto, tracce, posizione della vittima): l'attraversamento "improvviso" non esclude automaticamente la responsabilità del conducente se non si dimostra che la condotta della vittima sia stata causa eccezionale e imprevedibile.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 (concorso di colpa della vittima) è necessario dimostrare che l'evento sia conseguenza in misura significativa dell'azione della vittima e che tale condotta sia stata eccezionale e non prevedibile per il conducente.
- La Cassazione è incline a dichiarare inammissibili i ricorsi che non si confrontano in modo specifico e puntuale con la motivazione dei giudici di merito ma propongono una mera rivalutazione degli elementi probatori o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le consulenze tecniche di parte possono essere superate se risultano incongruenze con i rilievi tecnico-strumentali (segni, planimetrie, esiti autoptici) e con le dichiarazioni ritenute più credibili dai giudici di merito.
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