Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41206/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 18/12/2023 che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il Gip aveva motivato l'aggravamento con il rinvenimento, il 28/11/2023, presso l'abitazione dell'indagato, di eroina e hashish (46 dosi di eroina e 752 dosi di hashish), di un bilancino e materiale per il confezionamento, ritenendo gli arresti domiciliari inidonei a prevenire il rischio di reiterazione. Il difensore proponeva il ricorso in cassazione per due motivi correlati: 1) manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ritenendo più corretta la contestazione ai sensi del comma 5 (lieve entità); 2) carenza di motivazione sul punto della qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il giudicato cautelare sia ormai formato perché il prevenuto aveva rinunciato ad impugnare l'ordinanza genetica davanti al Tribunale del riesame, per cui il quadro indiziario non era più sindacabile in cassazione. L'appello cautelare al Tribunale era limitato all'adeguatezza della misura cautelare e non alla riqualificazione della fattispecie. Il Tribunale aveva altresì correttamente valutato che il rinvenimento di sostanze non aveva dato luogo a nuove incolpazioni autonomamente rilevanti rispetto alla misura di aggravamento: si era proceduto a valutare l'adeguatezza degli arresti domiciliari alla luce della sopravvenienza fattuale. La Corte rileva che la qualificazione ai fini del comma 5 richiede una valutazione complessiva e che la decisione della Cassazione Sez. 6 n. 45061/2022 non impone un parametro puramente quantitativo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'appello cautelare al Tribunale; qui contesti relativi all'adeguatezza della misura sono stati trattati ai sensi di tale disciplina

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 1

    art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Riferimento alla fattispecie di traffico e detenzione a fini di spaccio; il Gip e il Tribunale hanno ritenuto corretta la qualificazione ai sensi del comma 1 per le condotte contestate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Prevede l'ipotesi della lieve entità. La Corte sottolinea che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e concreta di tutti gli indici richiamati dalla norma e non può basarsi solo su un parametro quantitativo

  • Sez. 6, n. 45061/2022 (Corte di Cassazione)

    Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022

    Pronuncia richiamata dalla difesa come parametro quantitativo per riconoscere la lieve entità; la Corte osserva che si tratta di uno studio su un campione e non può sostituirsi alla valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità

  • Sezioni Unite Murolo, n. 51063/2018

    Sez. Un., n. 51063 del 27/09/2018

    Principio consolidato che la qualificazione ai fini del comma 5 non può fondarsi esclusivamente sul parametro ponderale; occorre un apprezzamento complessivo degli indici

  • Sez. 6, n. 7464/2019

    Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019

    Giurisprudenza richiamata a conferma che per la lieve entità occorre un giudizio complessivo e che l'assenza di un solo elemento sintomatico può escluderne l'applicazione

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la cancelleria deve ottemperare per gli adempimenti conseguenti alla sentenza; la Corte ordina gli adempimenti alla cancelleria

Massime di principio

  • Se non si impugna l'ordinanza genetica davanti al Tribunale del riesame si forma un giudicato cautelare che limita la possibilità di rimettere in discussione il quadro indiziario nelle fasi successive.
  • In sede di aggravamento o riesame della misura cautelare il giudizio è prevalentemente sull'adeguatezza della misura applicata e su eventuali sopravvenienze fattuali; non sempre è possibile ottenere una riqualificazione giuridica dei fatti se il quadro indiziario è ormai giudicato.
  • Per riconoscere l'ipotesi della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 occorre una valutazione complessiva e concreta degli elementi (non solo il peso delle sostanze); l'assenza anche di un solo elemento sintomatico può escludere la lieve entità.
  • Il rinvenimento di ingente materiale idoneo al confezionamento e di numerose dosi durante l'esecuzione di una misura cautelare può giustificare l'aggravamento verso la custodia in carcere se evidenzia il rischio di reiterazione del reato.
  • In situazioni simili è strategico impugnare tempestivamente l'ordinanza genetica e, se si intende sostenere la lieve entità, fornire elementi probatori complessivi (circostanze personali, modalità della condotta, effettiva destinazione d'uso delle sostanze, assenza di attività organizzata) oltre ai parametri ponderali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.