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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41200/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con plurime censure: 1) violazione della regola della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" e insufficienza/contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità; assenza di prove di strumenti di scasso e mancanza di segni di effrazione; possibile autore diverso; 2) contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della testimone oculare (descrizione troppo particolareggiata, perdita di contatto visivo); 3) vizi nella valutazione dell'esclusione della desistenza volontaria; 4) nullità del riconoscimento fotografico svolto nelle indagini preliminari (prassi non regolata dal codice, richiesta maggiore verificabilità); 5) eccessività della pena, errata applicazione delle diminuzioni per il tentativo e valutazione dei precedenti; 6) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 7) erronea mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento ex art. 62-bis c.p.; 8) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per mancato avviso, al termine, sulla possibilità di pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Motivazioni principali: i primi due motivi riguardano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua; la Corte d'appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della testimone oculare e della persona offesa e ha esaminato gli elementi di prova (comportamento degli imputati, reazione alla segnalazione, fuga, identificazione dalla gelateria). L'esclusione della desistenza è correttamente motivata perché l'interruzione dell'azione è avvenuta per essere scoperti (fattore esterno) e non per scelta volontaria. Il riconoscimento fotografico eseguito in indagini è considerato prova atipica ammissibile purché il giudice possa valutarne l'affidabilità; nella fattispecie ha confermato un quadro probatorio già definito. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata motivata con riferimento alla personalità dell'imputato e ai precedenti; la causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata esclusa come inapplicabile (reato non "tenue"); l'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non comporta nullità in assenza dei presupposti per la pena sostitutiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Il riconoscimento fotografico, sebbene "atipico", costituisce accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova; il giudice deve comunque poter valutare l'affidabilità del risultato probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle motivazioni di merito: non è consentita una rivalutazione complessiva del compendio probatorio, ma solo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi guida per la determinazione della pena che il giudice di merito deve applicare con discrezionalità motivata; il controllo in Cassazione è limitato alla presenza di motivazione e all'assenza di arbitrarietà.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: ilTribunale d'appello ha tenuto conto della personalità dell'imputato e dei precedenti, argomentando la misura inflitta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per il fatto di 'tenue entità': la Corte ha ritenuto che il tentativo di sottrazione di un'autovettura non rientri nella nozione di "tenuità".

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso sull'eventuale proposta di pena sostitutiva; l'omissione dell'avviso non determina automaticamente la nullità della sentenza se il giudice ha implicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette in linea generale una rivalutazione dei fatti: le contestazioni sull'attendibilità delle prove e sulla ricostruzione fattuale sono di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti dell'adeguatezza e della logicità della motivazione.
  • Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari è ammissibile come mezzo di prova atipico, purché il giudice sia messo in condizione di valutarne l'affidabilità (numero e qualità delle fotografie, possibilità di verificare le caratteristiche fisionomiche).
  • La desistenza volontaria esclude il reato solo se la rinuncia o il recesso derivano da una scelta autonoma dell'agente e non da cause esterne che impediscono la prosecuzione dell'azione; la fuga per essere scoperti non configura desistenza.
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nell'ambito dei parametri di legge; le critiche di merito sulla congruità della pena sono inammissibili in cassazione se la motivazione è congrua.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. ha applicazione restrittiva: fatti non percepiti come di tenue entità (es. tentativo di furto d'auto) difficilmente rientrano nel suo ambito.
  • L'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non comporta automaticamente la nullità della sentenza se il giudice ha comunque valutato e motivato l'insussistenza dei presupposti per la pena sostitutiva.

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