Cassazione Penale, Sentenza n. 41200/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con plurime censure: 1) violazione della regola della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" e insufficienza/contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità; assenza di prove di strumenti di scasso e mancanza di segni di effrazione; possibile autore diverso; 2) contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della testimone oculare (descrizione troppo particolareggiata, perdita di contatto visivo); 3) vizi nella valutazione dell'esclusione della desistenza volontaria; 4) nullità del riconoscimento fotografico svolto nelle indagini preliminari (prassi non regolata dal codice, richiesta maggiore verificabilità); 5) eccessività della pena, errata applicazione delle diminuzioni per il tentativo e valutazione dei precedenti; 6) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 7) erronea mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento ex art. 62-bis c.p.; 8) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per mancato avviso, al termine, sulla possibilità di pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Motivazioni principali: i primi due motivi riguardano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua; la Corte d'appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della testimone oculare e della persona offesa e ha esaminato gli elementi di prova (comportamento degli imputati, reazione alla segnalazione, fuga, identificazione dalla gelateria). L'esclusione della desistenza è correttamente motivata perché l'interruzione dell'azione è avvenuta per essere scoperti (fattore esterno) e non per scelta volontaria. Il riconoscimento fotografico eseguito in indagini è considerato prova atipica ammissibile purché il giudice possa valutarne l'affidabilità; nella fattispecie ha confermato un quadro probatorio già definito. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata motivata con riferimento alla personalità dell'imputato e ai precedenti; la causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata esclusa come inapplicabile (reato non "tenue"); l'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non comporta nullità in assenza dei presupposti per la pena sostitutiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riconoscimento fotografico, sebbene "atipico", costituisce accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova; il giudice deve comunque poter valutare l'affidabilità del risultato probatorio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sulle motivazioni di merito: non è consentita una rivalutazione complessiva del compendio probatorio, ma solo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione.
Principi guida per la determinazione della pena che il giudice di merito deve applicare con discrezionalità motivata; il controllo in Cassazione è limitato alla presenza di motivazione e all'assenza di arbitrarietà.
Criteri per la determinazione della pena: ilTribunale d'appello ha tenuto conto della personalità dell'imputato e dei precedenti, argomentando la misura inflitta.
Causa di non punibilità per il fatto di 'tenue entità': la Corte ha ritenuto che il tentativo di sottrazione di un'autovettura non rientri nella nozione di "tenuità".
Prevede l'avviso sull'eventuale proposta di pena sostitutiva; l'omissione dell'avviso non determina automaticamente la nullità della sentenza se il giudice ha implicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette in linea generale una rivalutazione dei fatti: le contestazioni sull'attendibilità delle prove e sulla ricostruzione fattuale sono di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti dell'adeguatezza e della logicità della motivazione.
- Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari è ammissibile come mezzo di prova atipico, purché il giudice sia messo in condizione di valutarne l'affidabilità (numero e qualità delle fotografie, possibilità di verificare le caratteristiche fisionomiche).
- La desistenza volontaria esclude il reato solo se la rinuncia o il recesso derivano da una scelta autonoma dell'agente e non da cause esterne che impediscono la prosecuzione dell'azione; la fuga per essere scoperti non configura desistenza.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nell'ambito dei parametri di legge; le critiche di merito sulla congruità della pena sono inammissibili in cassazione se la motivazione è congrua.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. ha applicazione restrittiva: fatti non percepiti come di tenue entità (es. tentativo di furto d'auto) difficilmente rientrano nel suo ambito.
- L'omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non comporta automaticamente la nullità della sentenza se il giudice ha comunque valutato e motivato l'insussistenza dei presupposti per la pena sostitutiva.
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