Sentenza del 02/05/2022 n. 3738 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.10/2022 - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione - Principio del raggiungimento dello scopo - Operatività - Fattispecie in tema di notifica a mezzo pec
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento (estratto di ruolo) sostenendo la nullità della notifica effettuata a mezzo PEC perché proveniente da un indirizzo non istituzionale/non risultante nei pubblici registri (INIPEC/ReGIndE) e lamentava inoltre la mancata notifica dell'avviso bonario nel procedimento di controllo automatizzato. L'Agenzia contestava la nullità, deducendo che la ricevuta di avvenuta consegna pec dimostrava la ricezione e che, comunque, la irregolarità era sanata per il raggiungimento dello scopo ex artt.156-160 c.p.c.; inoltre sosteneva che l'avviso bonario non fosse presupposto necessario per la legittimità della cartella nel controllo automatizzato.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto che la cartella fosse pervenuta al destinatario (esistenza della ricevuta di avvenuta consegna datata 12/12/2018 e documento leggibile) e che, anche in presenza di invio da casella PEC non inserita nei pubblici registri, tale irregolarità fosse sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art.156 c.p.c. Ha altresì ritenuto infondata la doglianza sulla mancata notifica dell'avviso bonario nel contesto del controllo automatizzato. In definitiva è stata ripristinata la validità ed efficacia della cartella di pagamento; le spese sono compensate.
Norme richiamate
Consente la sanatoria del vizio dell'atto quando sia stato comunque raggiunto lo scopo della notificazione; applicata per rimediare all'irregolarità della trasmissione PEC da indirizzo non istituzionale.
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.; 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
La norma prescrive l'uso della PEC risultante dai pubblici elenchi per la notificazione telematica ma non infligge automaticamente la nullità in caso di uso di casella non istituzionale; inoltre la notificazione si perfeziona con le ricevute di accettazione/consegna generate dal sistema, fondando la presunzione di conoscenza.
Stabilisce le ricevute di accettazione (comma 1) e di avvenuta consegna (comma 2); la Corte ha richiamato la rilevanza di tali ricevute per il perfezionamento della notificazione e la presunzione di conoscenza.
art. 26 co.5 DPR 602/73 e art. 60 DPR 600/73
Il rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile giustifica l'applicazione degli istituti processuali (es. art.156 c.p.c.) alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Disciplina il controllo automatizzato; la Corte ha ricordato che, in caso di controllo meramente documentale senza incertezze rilevanti, la comunicazione dell'avviso bonario non è presupposto di nullità della cartella.
art. 6, comma 5, l. n. 212/2000
Non impone sempre il contraddittorio preventivo: è richiesto solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel controllo automatizzato tale condizione spesso non ricorre.
Richiamata per l'analogia della presunzione di conoscenza quando il sistema genera la ricevuta di consegna; la Corte ha indicato che la generazione della ricevuta determina una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
art. 19 (impugnazione estratto di ruolo)
Il termine per impugnare la cartella decorre dalla conoscenza presumibile della notificazione; l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta tardivamente è inammissibile se il termine per la cartella è già decorso.
Massime di principio
- La notificazione via PEC è perfezionata con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema: tali ricevute producono una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- L'uso di una casella PEC del notificante non risultante nei pubblici registri non determina automaticamente la nullità dell'atto se il documento è effettivamente pervenuto e reso noto al destinatario; l'irregolarità può essere sanata per il raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.).
- Nel contesto del controllo automatizzato (art.36-bis DPR 600/73) la mancata comunicazione dell'avviso bonario non è di per sé motivo di illegittimità della cartella quando non sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
- Il decorso dei termini d'impugnazione inizia dalla conoscenza (anche presunta) della notificazione: la presenza di una ricevuta di consegna anticipa la decorrenza e può rendere tardiva un'impugnazione successiva.
- La semplice contestazione della provenienza del messaggio da parte del destinatario non è sufficiente a veder dichiarata la nullità se sussistono elementi oggettivi (ricevute, leggibilità del documento, segni distintivi) che dimostrano la ricezione e l'identificabilità dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 611 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 1449 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 1450 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →