Sentenza del 02/05/2022 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Trento
Dazi all'importazione - Autoveicolo immatricolato fuori del territorio doganale dell'Unione - Condizioni per l'esenzione in caso di utilizzo in Italia - Nozione di "situazione di emergenza".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esenzione totale dai dazi all'importazione in base all'art. 212 del Regolamento UE n. 2446/2015 per un autoveicolo immatricolato fuori dal territorio doganale dell'UE. Le dogane contestavano che le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 212 non erano verificate, dato che l'utilizzatore era stabilito nel territorio doganale dell'UE mentre l'intestatario del mezzo era stabilito fuori dall'UE. Il ricorrente ha altresì invocato, a supporto, l'esenzione prevista dall'art. 214 (situazione di emergenza).
La decisione
La sentenza ha ritenuto che le condizioni per l'esenzione totale ex art. 212 non ricorrono quando il mezzo è utilizzato da una persona stabilita nel territorio doganale dell'UE pur essendo immatricolato e intestato a soggetto stabilito fuori dal territorio doganale. Tuttavia la Corte ha riconosciuto che può trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 214 (situazione di emergenza). Ha definito la nozione di "situazione di emergenza" come l'insorgenza improvvisa di un fatto anche solo potenzialmente dannoso per persone o cose, le cui conseguenze possono essere evitate o ridotte mediante l'occasionale utilizzo del mezzo sulla base di una valutazione ex ante; tale nozione è meno rigorosa e non richiede i requisiti dello "stato di necessità" penale di cui all'art. 54 cod. pen. Di conseguenza la richiesta di esenzione ex art. 212 è stata respinta, mentre la possibilità di esenzione ex art. 214 rimane subordinata alla prova dell'esistenza di una situazione di emergenza secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 2446/2015, art. 212
L'esenzione totale prevista dall'art. 212 richiede, tra gli altri presupposti, che il veicolo e il relativo utilizzatore siano entrambi stabiliti fuori dal territorio doganale dell'UE; l'utilizzo da parte di persona stabilita nell'UE esclude l'applicabilità di questa esenzione.
Regolamento (UE) n. 2446/2015, art. 214
L'art. 214 contempla un'esenzione per 'situazione di emergenza'. Tale esenzione può applicarsi anche quando l'art. 212 non trova spazio, purché sussista un evento improvviso potenzialmente dannoso e l'occasionale uso del veicolo sia idoneo, valutato ex ante, a evitare o ridurre le conseguenze.
Codice penale, art. 54
Lo 'stato di necessità' penale ex art. 54 cod. pen. richiede requisiti più rigorosi rispetto alla nozione di 'situazione di emergenza' doganale; la Corte chiarisce che per l'esenzione doganale non è necessario soddisfare gli elementi costitutivi dello stato di necessità penale.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 212 del Regolamento UE n. 2446/2015 è riservata a ipotesi in cui sia il veicolo sia l'utilizzatore siano stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'UE; se l'utilizzatore è stabilito nell'UE, l'art. 212 non si applica.
- L'art. 214 (situazione di emergenza) può costituire una via alternativa per ottenere l'esenzione doganale quando l'art. 212 non è applicabile, ma richiede la prova di un evento improvviso e potenzialmente dannoso e di un nesso causale tra tale evento e l'occasionale uso del veicolo.
- La nozione di 'situazione di emergenza' è valutata ex ante e non necessita dei più rigorosi requisiti dello stato di necessità penale (art. 54 c.p.); pertanto la soglia probatoria è meno stringente rispetto al diritto penale, ma comunque richiede elementi concreti che giustifichino l'occasionalità e l'urgenza dell'uso.
- In situazioni analoghe il privato deve documentare tempestivamente e con prove oggettive (es. rapporti di intervento, referti, fatture di riparazione, dichiarazioni di terzi, prove fotografiche) l'insorgenza improvvisa dell'evento e perché l'uso del veicolo fosse necessario per evitare o ridurre il danno.
- Uso abituale, routine o trasferimenti programmati non rientrano nella nozione di emergenza: l'esenzione per emergenza non deve essere utilizzata per aggirare le regole ordinarie di importazione e tassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 611 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 1449 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 1450 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 2 mag 2022Sentenza del 02/05/2022 n. 1454 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →