Sentenza del 02/05/2022 n. 610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per l'anno 2011 con rideterminazione induttiva dei ricavi della società di produzione di pasticceria e dei redditi dei soci, fondata su una ricostruzione analitico-induttiva: l'Ufficio ha calcolato il prodotto finito a partire dai chilogrammi di materie prime utilizzate applicando percentuali di sfrido (40% per frutta, 20% per verdure, 10% per altri materiali) e una percentuale di invenduto del 5%, nonché ripartizioni per categorie tratte dagli studi di settore; il contribuente contestava l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'apoditticità delle percentuali adottate, l'erroneità del presupposto di peso uno a uno tra materia prima e prodotto finito e la violazione del diritto al contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e l'appello incidentale del contribuente, confermando la sentenza della CTP che aveva annullato gli avvisi. Il Collegio ha ritenuto illegittima e apodittica la metodologia dell'Ufficio (percentuali di sfrido e invenduto non provate, mancata considerazione del calo peso per cottura, uso improprio delle percentuali di studi di settore per ripartire pesi), ha escluso che l'Ufficio avesse fornito presunzioni semplici con i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per invertire l'onere della prova, e ha condannato l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
"se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche... L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"
Consente all'Ufficio l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma solo se le presunzioni semplici che fondano la rettifica sono grav i, precise e concordanti; l'Ufficio deve partire da fatti certi e motivare le inferenze; non è sufficiente un dato apodittico o la semplice applicazione di percentuali medie di settore senza prove.
D.L. 31 maggio 1993 n. 331, art. 62-sexies, comma 3 (conv. L. 427/1993)
"possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta..."
Conferma che gli accertamenti ai sensi dell'art.39, comma 1, lett. d) possono fondarsi su incongruenze tra dichiarato e quanto desumibile dall'attività; tuttavia anche qui l'uso di presunzioni richiede adeguata gravità, precisione e concordanza e motivazione concreta.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 54
Citato come norma relativa agli obblighi e sanzioni connessi all'IVA e utilizzato dal contribuente per contestare l'applicazione dell'art.39; la sentenza richiama principi di motivazione e rispetto del contraddittorio anche in materia di accertamento IVA.
D.Lgs. 2 luglio 1997 n. 446
Richiamato dal contribuente in relazione ai criteri di determinazione della base imponibile e alla legittimità dell'atto impositivo; la decisione sottolinea la necessità che l'Ufficio rispetti i requisiti probatori e motivazionali previsti dalle norme e dalla giurisprudenza.
Codice Civile, art. 2729
Richiamato nel contesto dei requisiti della presunzione; l'art.2729 è ricordato nella giurisprudenza come riferimento per le presunzioni in generale (onere della prova e natura delle presunzioni).
Codice Civile, art. 2727
Richiamato per chiarire il rapporto tra fatto noto e fatto ignoto nella prova per presunzioni: la relazione non deve poggiare su una presunzione derivata da altra presunzione (praesumptio de praesumpto) e la catena probatoria deve essere fondata su fatti certi.
Massime di principio
- L'Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche con contabilità formalmente regolare, ma le rettifiche fondate su presunzioni semplici richiedono che queste siano gravi, precise e concordanti (requisiti necessari per invertire l'onere della prova).
- Le percentuali di sfrido, invenduto o i coefficienti tratti da studi di settore o da medie di settore non possono essere applicati in modo apodittico: l'Amministrazione deve dimostrare la base fattuale e la attendibilità delle percentuali adottate (fonti, controlli, riscontri concreti).
- Non è ammesso costruire una presunzione su un fatto ignoto che a sua volta derivi da un'altra presunzione (divieto della praesumptio de praesumpto): le inferenze devono partire da fatti certi e comprovati.
- Nel settore alimentare/di lavorazione (es. pasticceria) vanno considerati elementi tecnici specifici (calo peso per cottura, rese produttive, tipologie di prodotto con prezzi diversi) prima di convertire i quantitativi di materie prime in prodotti finiti e ricavi; l'assenza di tali considerazioni indebolisce la ricostruzione dell'Ufficio.
- Una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato l'esistenza e la sufficienza delle presunzioni richieste, l'onere della prova si sposta sul contribuente per dimostrare l'errore della ricostruzione; ma l'onere iniziale di adeguata motivazione resta sempre a carico dell'Ufficio.
- Proposte conciliative successive dell'Ufficio (riconoscimento parziale delle percentuali del contribuente) possono essere elemento indiziario che la ricostruzione originaria non fosse solidamente fondata.
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