Sentenza del 02/05/2022 n. 1450 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo - Ricorso introduttivo - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata dichiarata nulla e, per effetto, il ricorso introduttivo è stato considerato inammissibile per carenza di valida notificazione. La costituzione della controparte non ha sanato la nullità della notifica, in quanto l'assenza del titolo abilitativo dell'operatore privato impedisce di attribuire certezza legale alla data di ricezione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La notifica dell'atto giudiziario era stata eseguita da un operatore di posta privato privo del relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e l'adozione del regime disciplinato dalla legge n. 124/2017. L'operatore privato, non essendo titolato, non disponeva di poteri certificativi idonei a garantire la certezza legale della data di consegna; perciò la notificazione è nulla. Non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo (costituzione della controparte), perché manca la certezza della data di consegna dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore privo del titolo.
Norme richiamate
Direttiva 2008/6/CE
La direttiva ha introdotto il quadro comunitario per l'utilizzo di operatori postali alternativi; tuttavia, fino all'adeguamento normativo nazionale, l'operatore privo di titolo non può esercitare poteri certificativi relativi alla data di notifica degli atti giudiziari.
La legge ha disciplinato il nuovo regime nazionale relativo agli operatori postali autorizzati; fino alla sua entrata in vigore (e nel periodo transitorio), l'assenza del titolo abilitativo impediva agli operatori privati di attribuire certezza alla data di consegna delle notifiche giudiziarie.
Massime di principio
- Una notifica eseguita da un operatore privato privo del titolo abilitativo è nulla quando l'operatore non ha poteri certificativi riconosciuti: la mancanza del titolo invalida la certezza della data di consegna.
- La costituzione della controparte non costituisce di per sé sanatoria della nullità della notificazione quando la nullità deriva dall'assenza di un titolo che attribuisca poteri certificativi all'operatore notificante.
- Prima di procedere con una notificazione mediante soggetti diversi dall'operatore postale titolare o da altro soggetto espressamente autorizzato, verificare sempre l'esistenza del titolo abilitativo e della capacità di rilasciare una prova della data certa di consegna.
- Se si riceve un atto notificato da un operatore privato, richiedere prova documentale del titolo abilitativo e del processo di consegna; in mancanza, valutare tempestiva impugnazione o eccezione di nullità della notifica.
- Dopo l'entrata in vigore della normativa nazionale che disciplina gli operatori postali autorizzati (es. legge n.124/2017), verificare il regime vigente e l'elenco/registro degli operatori abilitati prima di considerare valida una notificazione effettuata da soggetti privati.
- In presenza di notifica nulla per mancanza di titolo abilitativo, i termini processuali non possono normalmente ritenersi fatti decorrere validamente dalla data della notifica invalida.
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