Cassazione Civile, Ordinanza n. 18880/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il recupero di un credito TARSU relativo all'anno 2011, derivante da una precedente ingiunzione di pagamento. Il contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, l'omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico e la prescrizione quinquennale del credito tributario. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto del ricorso, ritenendo regolare la notifica per compiuta giacenza dell'ingiunzione e interrotto il termine di prescrizione per effetto di notifica a mezzo posta ordinaria. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato, tra l'altro, omessa pronuncia e violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che la sentenza non avesse considerato tre pagamenti parziali che avrebbero dovuto ridurre il debito e che la raccomandata relativa all'avviso di giacenza non fosse stata prodotta in giudizio; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo posta, assumendo che fosse necessaria la produzione della raccomandata informativa/comunicazione di avvenuto deposito e che, in difetto, la notifica dovesse ritenersi omessa. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile quanto alla deduzione dei pagamenti parziali per difetto di autosufficienza e, comunque, infondato sulla notifica; ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, per la notificazione diretta dell'ingiunzione di pagamento da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della legge n. 890/1982, con perfezionamento della notifica decorso il termine di compiuta giacenza dal rilascio dell'avviso e senza necessità della produzione della comunicazione di avvenuto deposito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura relativa ai pagamenti parziali era nuova e non autosufficiente perché il ricorrente non aveva indicato dove e quando fosse stata dedotta nei giudizi di merito; dall'altro, ha confermato la correttezza della decisione impugnata in tema di notificazione, ribadendo che la notifica dell'ingiunzione eseguita direttamente dal concessionario tramite raccomandata A/R è regolata dalle norme del servizio postale ordinario, con perfezionamento per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso, senza necessità della relata di notifica né della prova della comunicazione di avvenuto deposito secondo la disciplina della legge n. 890/1982. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Invocato come parametro per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha rilevato che la doglianza sui pagamenti parziali era nuova e quindi non scrutinabile in cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con altre norme, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito il principio di autosufficienza e l'onere di allegazione del fatto processuale dedotto.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notificazione della cartella e, per equiparazione, dell'ingiunzione di pagamento può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata A/R; in tal caso si applica la disciplina del servizio postale ordinario.
art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Base normativa della notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario, non soggetta alla disciplina della L. n. 890/1982.
art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo; non decisivo ai fini del rigetto.
art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo; non decisivo ai fini del rigetto.
Richiamato nel primo motivo; non applicato alla notifica diretta oggetto di causa.
art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo; non decisivo.
art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890
Norma evocata dal ricorrente; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla notifica diretta del concessionario tramite servizio postale ordinario.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata... ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"
Richiamato in via analogica per la compiuta giacenza quando, nel servizio postale ordinario, il regolamento non prevede una disciplina specifica del momento perfezionativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova di quanto attestato dall'agente postale nei limiti della sua funzione.
La consegna del plico al domicilio del destinatario integra una presunzione di conoscenza dell'atto.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato dalla sentenza impugnata e dalla Cassazione nel ricostruire il quadro normativo, ma la Corte ha chiarito che la notifica diretta del concessionario resta regolata dal servizio postale ordinario, con applicazione analogica della disciplina sulla giacenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di fatti o eccezioni non esaminati nella sentenza impugnata è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente dove e quando tali questioni siano state ritualmente introdotte nei gradi di merito; in difetto il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La notificazione diretta dell'ingiunzione di pagamento eseguita dal concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla legge n. 890/1982, perché si tratta di una forma semplificata di notifica collegata alla funzione pubblicistica dell'agente della riscossione.
- In caso di mancato recapito della raccomandata spedita direttamente dal concessionario, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza avviene decorso il termine di dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, o prima se il piego venga ritirato; non è necessario, ai fini probatori, esibire la comunicazione di avvenuto deposito secondo la disciplina degli atti giudiziari.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata postale costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata quanto alle attestazioni dell'agente postale nell'ambito delle sue competenze, sicché la prova della consegna al domicilio del destinatario è sufficiente a fondare la regolarità della notifica nei limiti del procedimento previsto.
- Le contestazioni relative a pagamenti parziali o ad altri fatti estintivi del credito devono essere dedotte tempestivamente e specificamente nei giudizi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- rami
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