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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08045/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della società contro un avviso di accertamento relativo al 2014. Con tale atto l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, maggiori ricavi d'impresa pari agli acconti ricevuti sulle lavorazioni e non iscritti a ricavo nel 2014, contestando inoltre sanzioni IVA per omessa o tardiva fatturazione e per dichiarazione infedele, pur in relazione a operazioni in esenzione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972. I motivi di ricorso erano tre: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 23 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe ritenuto pacifico che gli acconti fossero stati fatturati integralmente nel 2015, mentre secondo l'Ufficio la questione era l'omessa iscrizione nel registro delle fatture da emettere e la tardiva contabilizzazione rispetto all'anno di competenza; (2) nullità per motivazione apparente, per avere la CTR affermato senza adeguata spiegazione che, per forniture di beni mobili, rilevassero le date di consegna del 2015; (3) violazione delle norme IVA e sanzionatorie per avere escluso le sanzioni, assumendo che fossero già coperte da sanzioni irrogate negli anni precedenti applicando il cumulo/continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e superava il minimo costituzionale, avendo spiegato che gli acconti erano stati incassati nel 2014 ma le forniture di scarpe erano state consegnate nel 2015, anno di competenza dei ricavi ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la doglianza mirava a contestare l'apprezzamento di merito della non contestazione e della portata delle allegazioni, attività riservata al giudice di merito. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, correggendo però la motivazione della CTR ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: poiché la contabilizzazione nel 2015 delle somme incassate a titolo di acconto nel 2014 era coerente con la consegna dei beni nel 2015, non sussisteva la violazione IVA (tardiva fatturazione e dichiarazione infedele) sanzionata dall'Ufficio. Restano a carico dell'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    In cassazione la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove o la non contestazione apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma processuale tributaria nella doglianza di nullità della sentenza per asserita erronea considerazione dei fatti non contestati.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato ai fini del controllo sulla motivazione, che deve essere sufficiente e non apparente.

  • artt. 1, 2, 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per denunciare un vizio di motivazione o di struttura della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza una specifica autonoma ratio decisoria ricavabile dal testo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e sanzionatorie.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla Corte d'appello/CTR come criterio IVA della competenza temporale, ma ritenuto non decisivo per la determinazione del reddito d'impresa nel caso di specie.

  • art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986

    Applicato come criterio di competenza per l'imputazione dei ricavi d'impresa; per le forniture di beni mobili rileva la data di consegna/spedizione.

  • art. 8 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per qualificare le operazioni come in esenzione/non imponibili ai fini IVA.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulle sanzioni IVA per la fatturazione tardiva/inesatta dichiarazione.

  • art. 6, commi 2, 4, 5 e 8, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza delle sanzioni tributarie per tardiva fatturazione e dichiarazione infedele.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per la regola della continuazione/cumulo delle sanzioni, che la CTR aveva ritenuto comportare l'assenza di ulteriore debito sanzionatorio.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza di merito, mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto, senza cassare la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione al soccombente perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione di attendibilità, la rilevanza delle prove o l'apprezzamento della non contestazione compiuto dal giudice di merito; è censurabile solo l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non ricorre il vizio se il percorso argomentativo, anche sintetico, rende intellegibile la ratio decidendi.
  • In materia di reddito d'impresa, l'imputazione temporale dei componenti segue il criterio di competenza e, per le forniture di beni mobili, conta la data di consegna o spedizione del bene, non la data di emissione o ricezione della fattura.
  • Gli acconti percepiti prima della consegna dei beni non determinano automaticamente la tassazione nel periodo di incasso se, secondo il criterio di competenza, il ricavo si realizza nell'esercizio in cui avviene la consegna/spedizione.
  • La configurabilità delle sanzioni per tardiva fatturazione o dichiarazione infedele deve essere verificata alla luce della corretta qualificazione dell'operazione e del momento impositivo effettivamente rilevante; se la contabilizzazione è coerente con il criterio di competenza applicabile, la violazione non sussiste.
  • La correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. consente di mantenere fermo il dispositivo quando esso è conforme a diritto, pur se la motivazione del giudice di merito sia giuridicamente erronea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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