Cassazione Civile, Ordinanza n. 28366/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a un contribuente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su otto cartelle di pagamento relative, tra l'altro, a IRPEF, per un importo complessivo molto elevato. Il contribuente impugnava il preavviso, le cartelle presupposte e gli estratti di ruolo. In primo grado il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse e per ritenuta non impugnabilità degli estratti di ruolo; in appello la decisione veniva confermata, ma per ragioni diverse, perché il giudice regionale riteneva provata la notifica delle cartelle sulla base delle relate prodotte dal concessionario. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che alcune sarebbero state consegnate a persona diversa dal destinatario e altre notificate senza le formalità previste per la comunicazione dell'avvenuta notifica; con il secondo denunciava violazione delle norme sulla prova documentale, contestando che la CTR avesse ritenuto sufficienti copie fotostatiche delle relate di notifica, pur avendone egli disconosciuto la conformità agli originali e chiesto l'esibizione degli originali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di invalidità della notificazione non risultante come dedotta nei giudizi di merito e non autosufficientemente riportata nel ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e puntuale; la CTR aveva accertato che la contestazione del contribuente era generica, e tale accertamento di fatto non era sindacabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura sulla violazione della norma è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava ritualmente devoluta nei gradi di merito.
art. 7, L. 20 novembre 1982, n. 890
La doglianza relativa alle formalità della comunicazione dell'avvenuta notificazione non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza e perché non emergente dalla sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha concentrato la decisione sulla specificità del disconoscimento documentale e sull'insindacabilità dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Il disconoscimento della conformità delle copie fotografiche o fotostatiche agli originali deve essere chiaro, puntuale e specifico; una contestazione generica non impedisce al giudice di riconoscere efficacia probatoria alle copie prodotte.
Norma citata nel ricorso, ma non risulta decisiva ai fini della decisione.
art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle; il ricorso è stato rigettato perché la prova della notifica è stata ritenuta correttamente raggiunta tramite le copie delle relate non specificamente contestate.
art. 57, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Citato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavasse una regula decisoria autonoma.
art. 37, comma 27, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
Norma evocata nel secondo motivo, ma non determinante nella ratio decidendi.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla notificazione, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla relata e alle formalità di notifica, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di legittimità delle censure di violazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nei gradi precedenti: il ricorrente deve dimostrare che la censura sia stata già devoluta al giudice di merito e indicare specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce un vizio relativo a questioni non esaminate nella sentenza impugnata, è necessario riportare con precisione i termini della questione e gli atti rilevanti del giudizio di merito.
- Il disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. non può essere generico; per perdere efficacia probatoria la copia deve essere contestata con una dichiarazione chiara, puntuale e specifica circa la non conformità all'originale.
- In mancanza di un disconoscimento specifico della conformità delle copie agli originali, il giudice di merito può legittimamente ritenerne provata la valenza documentale e fondare su di esse l'accertamento della notificazione.
- L'accertamento del giudice di merito circa la genericità o specificità del disconoscimento documentale è, di regola, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →