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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28366/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a un contribuente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su otto cartelle di pagamento relative, tra l'altro, a IRPEF, per un importo complessivo molto elevato. Il contribuente impugnava il preavviso, le cartelle presupposte e gli estratti di ruolo. In primo grado il ricorso veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse e per ritenuta non impugnabilità degli estratti di ruolo; in appello la decisione veniva confermata, ma per ragioni diverse, perché il giudice regionale riteneva provata la notifica delle cartelle sulla base delle relate prodotte dal concessionario. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che alcune sarebbero state consegnate a persona diversa dal destinatario e altre notificate senza le formalità previste per la comunicazione dell'avvenuta notifica; con il secondo denunciava violazione delle norme sulla prova documentale, contestando che la CTR avesse ritenuto sufficienti copie fotostatiche delle relate di notifica, pur avendone egli disconosciuto la conformità agli originali e chiesto l'esibizione degli originali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di invalidità della notificazione non risultante come dedotta nei giudizi di merito e non autosufficientemente riportata nel ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e puntuale; la CTR aveva accertato che la contestazione del contribuente era generica, e tale accertamento di fatto non era sindacabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nei gradi precedenti: il ricorrente deve dimostrare che la censura sia stata già devoluta al giudice di merito e indicare specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce un vizio relativo a questioni non esaminate nella sentenza impugnata, è necessario riportare con precisione i termini della questione e gli atti rilevanti del giudizio di merito.
  • Il disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. non può essere generico; per perdere efficacia probatoria la copia deve essere contestata con una dichiarazione chiara, puntuale e specifica circa la non conformità all'originale.
  • In mancanza di un disconoscimento specifico della conformità delle copie agli originali, il giudice di merito può legittimamente ritenerne provata la valenza documentale e fondare su di esse l'accertamento della notificazione.
  • L'accertamento del giudice di merito circa la genericità o specificità del disconoscimento documentale è, di regola, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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