Cassazione Civile, Ordinanza n. 22239/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato nel 2009 un'istanza di rimborso dell'IVA relativa al 2003, sostenendo di avere versato un importo eccedente il dovuto per effetto di un errore dichiarativo, consistente nell'indicazione dell'imposta al netto della compensazione anziché al lordo. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza, perché proposta oltre il termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, e aveva anche richiamato l'avvenuta compensazione tramite F24. La CTR aveva confermato il diniego, osservando che il credito non era stato chiesto in dichiarazione mediante modello VR e quadro VX. In cassazione la contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che tale norma sarebbe inapplicabile perché non vi era indebito pagamento ma solo errore dichiarativo; ulteriore violazione della stessa norma per confusione tra prescrizione e decadenza; violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 per mancato rispetto dei principi di buona fede e collaborazione, che avrebbero imposto un rimborso d'ufficio; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di rimborso dell'IVA eccedente il dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando il credito IVA non sia stato chiesto nella dichiarazione annuale, non opera la disciplina dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972 ma quella residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che prevede un termine biennale di decadenza per la domanda. Nel caso concreto era pacifico che il rimborso non fosse stato richiesto in dichiarazione e che l'istanza fosse stata presentata solo nel 2009; perciò la contribuente era decaduta dal diritto. La Corte ha precisato che l'errore nella dichiarazione non esclude la natura di pagamento eccedente il dovuto, ma non impedisce il decorso del termine decadenziale. Ha inoltre ritenuto assorbita e infondata la censura di omessa pronuncia, poiché l'accertamento della decadenza precludeva l'esame del merito della domanda. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché basato su circostanze ipotetiche, e comunque infondato, poiché i principi di correttezza e buona fede non possono derogare a una previsione decadenziale espressa. La soccombenza della ricorrente ha comportato anche la condanna alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
nelle domande di rimborso dell'IVA non coperte dalla disciplina specifica dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972, opera come norma residuale e prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza; non è sufficiente a evitare la decadenza la successiva richiesta di rimborso oltre il termine.
disciplina la detrazione o il rimborso dell'eccedenza IVA quando il credito risulta dalla dichiarazione regolarmente presentata; la domanda di rimborso si considera già esercitata mediante la compilazione del relativo quadro dichiarativo.
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
la presentazione del modello VR è un presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio del procedimento esecutivo del rimborso, ma non coincide con l'esercizio del diritto quando questo sia già stato fatto valere in dichiarazione.
dopo l'esercizio tempestivo del diritto in dichiarazione, il credito è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale; nel regime residuale, una volta maturato il silenzio-rifiuto, decorre comunque il termine decennale di prescrizione.
i principi di collaborazione, buona fede e lealtà operano entro il quadro normativo e non possono essere invocati per neutralizzare una decadenza prevista dalla legge, né per imporre un rimborso d'ufficio in contrasto con il termine decadenziale.
la censura di omessa pronuncia non sussiste quando l'accertamento della decadenza assorbe l'esame del merito della domanda di rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare error in procedendo e omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la soccombenza del ricorrente comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il credito IVA non è stato fatto valere nella dichiarazione annuale nei modi previsti dalla disciplina speciale, la domanda di rimborso soggiace al termine biennale di decadenza dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
- La presentazione del modello VR non è l'atto genetico del diritto al rimborso, ma un adempimento necessario solo per l'esigibilità e l'avvio del procedimento di rimborso quando il credito risulti già dichiarato.
- L'errore nella dichiarazione non impedisce di qualificare il pagamento come eccedenza, ma non sospende né elide il termine decadenziale per chiedere il rimborso quando il credito non sia stato tempestivamente esposto in dichiarazione.
- I principi di buona fede e collaborazione non possono essere utilizzati per creare un diritto al rimborso in contrasto con una decadenza espressamente prevista dalla legge.
- La censura di omessa pronuncia è infondata se la declaratoria di decadenza assorbe logicamente ogni esame sul merito della pretesa restitutoria.
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