Sentenza del 15/02/2025 n. 3861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento n. 110/2017, emesso dal Comune per omessa denuncia e omesso versamento della TOSAP relativa al 2014, per l'occupazione di 256 mq di suolo comunale. L'importo complessivo richiesto, inclusi interessi e sanzioni, era di 4.495,36 euro. L'avviso era stato emesso in autotutela sostitutiva dopo l'annullamento di un precedente accertamento da parte della Commissione tributaria provinciale di Caserta. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5090/11/2020, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 4775/5/2018. In cassazione ha sollevato quattro motivi: il primo denunciava motivazione apparente della sentenza d'appello; gli altri contestavano la legittimità dell'autotutela sostitutiva e il rispetto del principio di unicità e globalità dell'accertamento, la motivazione dell'avviso e l'esclusione della tariffa TOSAP agevolata applicabile, secondo la società, a un'attività di pubblico servizio o strumentale a essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva riportato difese e argomenti delle parti, ma nella motivazione si era limitata ad affermare che l'appello non era fondato, senza rendere percepibile il ragionamento alla base della decisione. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi nuovamente e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma è stata invocata per contestare la mancanza di una motivazione effettiva nella sentenza tributaria d'appello. La Corte ha accolto la censura perché la pronuncia non esponeva le ragioni della decisione.
La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 36 del D.Lgs. 546/1992 nel motivo relativo alla motivazione apparente. La Corte ha risolto la censura rilevando che la motivazione non consentiva di comprendere il percorso decisionale.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale in base al quale la società ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; la Corte ha accolto il motivo.
Art. 2-quater del D.L. 564/1994
La società lo ha invocato per contestare l'esercizio dell'autotutela sostitutiva. La Corte non ha esaminato la questione, perché il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
Artt. 42 e 43 del D.P.R. 600/1973
Sono stati richiamati dalla contribuente nella censura sull'autotutela sostitutiva e sul principio di unicità e globalità dell'accertamento. La Corte non ha deciso tali questioni nel merito.
La società lo ha invocato per denunciare l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento. Il motivo è stato assorbito e la Corte non ha stabilito se l'avviso fosse adeguatamente motivato.
Art. 1, comma 162, della legge 296/2006
È stato richiamato dalla contribuente in relazione ai requisiti motivazionali dell'avviso. La Corte non ha esaminato la censura, rimasta assorbita.
Artt. 46 e 47 del D.Lgs. 507/1993
La società li ha invocati per sostenere il diritto alla tariffa TOSAP più favorevole, in ragione dell'attività di pubblico servizio o strumentale a esso. La Corte non ha deciso la questione.
È stato indicato dalla contribuente nel motivo relativo alla qualificazione dell'occupazione e alla tariffa applicabile. La censura è rimasta assorbita.
Art. 1, commi 3 e 4, della legge 10/1991
La società lo ha richiamato a sostegno della qualificazione dell'attività come servizio pubblico o attività strumentale. La Corte non ha esaminato il motivo.
Artt. 2, comma 1, e 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003
Sono stati invocati dalla contribuente nel motivo sulla tariffa TOSAP agevolata e sulla natura dell'attività svolta. La questione è rimasta assorbita e non è stata risolta nel merito.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per i motivi di ricorso relativi alla violazione o falsa applicazione delle norme sull'autotutela, sulla motivazione dell'avviso e sulla tariffa TOSAP. Tali motivi sono rimasti assorbiti.
La disposizione è menzionata solo per indicare il deposito delle memorie delle parti; la sentenza non la applica per decidere una questione.
Massime di principio
- Una sentenza non è adeguatamente motivata solo perché contiene una parte scritta: deve esporre ragioni che consentano di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. Una formula conclusiva come «l'appello non è fondato», senza spiegazione, può determinare la nullità della pronuncia per motivazione apparente.
- Se la cassazione accoglie una censura processuale assorbente e rinvia la causa, le ulteriori questioni di merito non devono considerarsi decise: potranno essere valutate dal giudice del rinvio.
- La cassazione per motivazione apparente non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto tributario né il riconoscimento della fondatezza sostanziale delle contestazioni del contribuente; impone una nuova decisione motivata sul merito.
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