Sentenza del 14/02/2025 n. 3765 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego della rateizzazione del debito per imposta unica sui giochi relativo al 2016. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna aveva respinto il ricorso contro il diniego-revoca delle agevolazioni e rateizzazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 462/2023 del 3 aprile 2023, aveva rigettato l’appello. I. Srl ha proposto tre motivi di ricorso per Cassazione: (1) violazione degli artt. 24, comma 7, D.L. 98/2011 e 3-bis D.Lgs. 462/1997, sostenendo che la rateizzazione fosse prevista dalla legge e non soggetta a discrezionalità amministrativa, e lamentando violazione dell’art. 14 delle preleggi, dell’art. 3 Cost. e del legittimo affidamento; (2) violazione delle norme citate e delle regole sulle fonti, contestando che le convenzioni di concessione potessero reintrodurre un obbligo di garanzia eliminato dalla legislazione successiva; (3) omesso esame della circostanza che la società non fosse agente contabile e conseguentemente non fosse tenuta a prestare la garanzia. La società richiamava inoltre la rilevante esposizione debitoria e i pagamenti carenti delle rateizzazioni concesse per gli anni 2013, 2014 e 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che il concessionario di giochi pubblici rivesta la qualifica di agente contabile in ragione della gestione di denaro pubblico e che l’art. 24, comma 7, D.L. 98/2011 consenta la rateizzazione secondo l’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, ma presupponga una fideiussione a garanzia dell’imposta unica. L’eliminazione, nel 2011, dell’obbligo generale di nuova garanzia previsto dall’art. 3-bis per i debiti superiori a 50.000 euro non ha cancellato la distinta garanzia già richiesta al concessionario in forza della disciplina speciale e della convenzione: essa deve coprire il debito anche in caso di rateizzazione e, per l’esonero da ulteriori garanzie, deve essere di importo superiore alla somma da rateizzare. La censura sulla qualifica di agente contabile è stata respinta perché tale qualifica non è esclusa dal rapporto concessorio. Le spese sono state compensate per la novità della questione. È stato dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 24, commi 1, 4 e 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
L’ art. 24 , comma 7, D.L. n. 98 del 2011 presuppone, quindi, la presenza di una fideiussione a garanzia delle obbligazioni inerenti al pagamento dell’imposta unica. Tale garanzia già presentata (in quanto ricollegata alla stessa qualifica di concessionario per la commercializzazione del gioco pubblico e agli impegni assunti in sede di convenzione), non viene meno per effetto della rateizzazione ex art. 3 D.Lgs. n. 462 del 1997.
La rateizzazione dell’imposta unica è ammessa attraverso il rinvio all’art. 3-bis, ma per i concessionari di giochi resta rilevante la fideiussione già prestata a garanzia degli obblighi relativi all’imposta. La garanzia non è eliminata dalla rateizzazione e, per consentire l’esonero da ulteriori garanzie, deve superare l’importo da rateizzare.
Art. 3-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nel testo applicabile ratione temporis
Le modifiche intervenute nella formulazione dell’ art. 3 bis D.Lgs. n. 462 del 1997 e, in particolare, il venir meno dell’obbligo di prestazione della garanzia nell’ipotesi in cui le somme dovute fossero superiori a Euro 50.000,00, non incide sull’applicazione dell’ art. 24 , comma 7, D.L. n. 98 del 2011 , né comporta alcuna abrogazione in parte qua degli obblighi fideiussori presupposti dalla norma e ricollegati, nel caso in esame, agli obblighi previsti nella concessione.
La disposizione regola la rateizzazione delle somme dovute; la soppressione dell’obbligo generale di prestare una nuova garanzia per debiti superiori a 50.000 euro non abroga la distinta garanzia già richiesta al concessionario dalla disciplina speciale e dalla concessione.
Art. 1 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
In via preliminare, occorre evidenziare che l’imposta unica ex art. 1 D.Lgs. n. 504 del 1998 costituisce un’imposta speciale non assimilabile né all’imposta sul reddito ( Cass., Sez. U., 23/04/2009, n. 9672 ), né all’imposta sul valore aggiunto ( Cass. 25/09/2023, n. 27260 ).
L’imposta unica sui giochi ha natura di imposta speciale e non può essere assimilata all’imposta sul reddito o all’IVA; la controversia va quindi risolta applicando la disciplina specifica prevista per essa.
Art. 24, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Proprio per tale motivo l’ art. 24 , comma 1, D.L. n. 98 del 2011 prevede che l’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato proceda, in forma automatizzata alla liquidazione dell’imposta unica ex D.Lgs. n. 504 del 1998 e "al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi".
La disciplina attribuisce all’amministrazione il controllo automatizzato della liquidazione e dei versamenti dell’imposta unica effettuati dai concessionari, coerentemente con la gestione di denaro pubblico.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ai sensi dell’ art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’ art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, sussistendone i presupposti, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per i concessionari che raccolgono giochi pubblici, la rateizzazione dell’imposta unica non comporta automaticamente l’eliminazione delle garanzie già prestate in relazione alla concessione e agli obblighi tributari.
- La soppressione di un obbligo generale di nuova fideiussione per la rateizzazione non abroga necessariamente una garanzia distinta, già dovuta dal concessionario in forza della disciplina speciale e del rapporto concessorio.
- L’esonero da ulteriori garanzie previsto dall’art. 24, comma 7, D.L. 98/2011 opera quando la fideiussione già presentata è di importo superiore alla somma da rateizzare.
- La natura di agente contabile può sussistere anche quando la gestione del denaro pubblico avviene in base a una concessione; è centrale il maneggio di denaro pubblico, non la forma giuridica del rapporto.
- La rateizzabilità prevista dalla legge non equivale, in questa fattispecie, a un diritto incondizionato a ottenere la dilazione senza rispettare i presupposti di garanzia previsti per i concessionari.
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