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Sentenza

Sentenza del 14/02/2025 n. 3773 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

E. S.p.A. aveva chiesto il rimborso di 7.356,60 euro di IRBA versata per il 2019; il diniego era stato confermato dalla CTP di Napoli, ma la CGT di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello, ritenendo l’imposta incompatibile con la direttiva 2008/118/CE per assenza di una finalità specifica e reputando non provata dalla Regione la traslazione del tributo sui consumatori. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha contestato che spettasse alla contribuente provare o meno la traslazione e sostenuto che, in ogni caso, la legge campana destinasse il gettito a finalità specifiche; ha inoltre eccepito che l’IRBA, riscossa dal gestore e riversata alla Regione, non costituiva un costo per quest’ultimo e che l’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere comunicata anche all’Agenzia delle entrate. La Corte ha esaminato preliminarmente la legittimazione passiva della Regione e ha stabilito che spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dato il carattere erariale del tributo e il ruolo meramente operativo e di tesoreria delle Regioni.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 14 gennaio 2025 depositata il 14 febbraio 2025, ha cassato senza rinvio la sentenza della CGT di secondo grado della Campania e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di E. S.p.A., perché la Regione Campania non era legittimata passivamente nella controversia di rimborso: tale legittimazione spetta esclusivamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La Corte ha quindi definito la causa sulla questione preliminare, senza decidere nel merito i due motivi della Regione relativi alla traslazione dell’imposta e alla destinazione del gettito; l’eccezione sulla mancata comunicazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate è rimasta assorbita. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate, in ragione dell’evoluzione normativa e interpretativa e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995

    per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente

    La disciplina affida agli uffici finanziari statali le funzioni di accertamento e liquidazione e richiama, per il contenzioso e gli aspetti non regolati, le norme sull’accisa. La Corte ne trae, insieme alla natura erariale del prelievo e al ruolo limitato delle Regioni, la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle controversie di rimborso IRBA.

  • Art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE

    Ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce le previgenti disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 (cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27; CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membri possono, quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’imposta sul valore aggiunto per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.

    La disposizione consente imposte indirette aggiuntive sui prodotti soggetti ad accisa solo se sono rispettate entrambe le condizioni: una finalità specifica, non meramente di bilancio, e la conformità alle regole UE applicabili in materia di accise o IVA. La Corte osserva che la destinazione del gettito IRBA a spese sanitarie generali e al bilancio regionale non stabiliva un nesso diretto con la riduzione degli effetti ambientali o sanitari connessi al consumo di carburante.

  • Art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020

    l’accertata incompatibilità dell’imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per le predette considerazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale.

    La clausola che fa salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte non consente di mantenere l’obbligo di pagamento di un tributo incompatibile con il diritto UE. La Corte afferma che l’incompatibilità comporta la disapplicazione della disciplina interna anche per le annualità anteriori alla soppressione, pur non decidendo qui nel merito la domanda di rimborso per la carenza di legittimazione passiva della Regione.

  • Art. 119, secondo comma, della Costituzione

    la “facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni” veniva correlata all’obiettivo di “attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione”.

    La disposizione costituzionale è richiamata per inquadrare l’IRBA nel sistema di finanziamento regionale. La Corte precisa tuttavia che il tributo, pur destinato alle Regioni, era istituito e regolato dalla legge statale e conservava natura erariale: la destinazione regionale del gettito non attribuisce quindi alla Regione la legittimazione passiva nella lite di rimborso.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso IRBA, la Regione destinataria del gettito non è il soggetto passivamente legittimato: secondo questa decisione, la legittimazione spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la natura erariale del tributo e per le funzioni statali di gestione, accertamento e contenzioso.
  • La legittimazione processuale è una questione preliminare rilevabile d’ufficio; non si forma un giudicato implicito su di essa per il solo fatto che il giudice di merito abbia deciso la causa, se la questione non è stata discussa tra le parti.
  • Per le imposte aggiuntive su prodotti sottoposti ad accisa, una finalità di bilancio o il finanziamento generico della sanità non bastano a integrare la finalità specifica richiesta dalla direttiva 2008/118/CE: occorre un collegamento concreto tra il gettito e lo scopo perseguito, oppure una struttura dell’imposta idonea a orientare i consumi verso prodotti meno nocivi.
  • La clausola nazionale che salva le obbligazioni tributarie già insorte non può mantenere l’efficacia di un tributo incompatibile con il diritto UE; tuttavia, la domanda di rimborso deve essere proposta nei confronti del soggetto processualmente legittimato.
  • La decisione non stabilisce, per questa controversia, chi debba provare l’avvenuta traslazione dell’IRBA sul consumatore: la Cassazione ha definito la causa sulla carenza di legittimazione passiva della Regione, senza pronunciarsi nel merito su tale questione.

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