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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09686/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale relativo a una importazione di merci dichiarate di origine/provenienza bangladese mediante certificato Form A. A seguito di controllo a posteriori, l’autorità doganale aveva ritenuto non veritiero e invalido il certificato, con conseguente revoca dell’esenzione daziaria e recupero dei dazi. La società aveva impugnato l’atto, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto utilizzabili, nel giudizio tributario, risultanze di accertamenti acquisiti senza le garanzie difensive previste per il procedimento penale, richiamando l’art. 220 disp. att. c.p.p.; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e del principio di valutazione delle prove, per non avere considerato la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante e per non avere tratto da essa la prova della buona fede e di un comportamento attivo dell’autorità doganale; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancato esame del contenuto della sentenza penale; (4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 220, § 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, per non avere ritenuto provata la buona fede della contribuente ai fini dell’esenzione dal recupero a posteriori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che gli elementi raccolti in sede di accertamento fiscale restano utilizzabili nel processo tributario anche se acquisiti senza le garanzie proprie del procedimento penale; che, in tema di dazi doganali, la falsità del certificato di origine/provenienza legittima il recupero a posteriori dei dazi; che l’eccezione di buona fede ex art. 220, § 2, lett. b), CDC richiede cumulativamente errore delle autorità competenti, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore diligente e osservanza delle prescrizioni doganali; che nel caso concreto l’errore attivo dell’autorità doganale non era stato provato. La doglianza della ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito delle prove, non consentita in cassazione. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Le garanzie difensive del procedimento penale non si applicano all’accertamento tributario, sicché gli elementi raccolti in sede fiscale sono utilizzabili nel giudizio tributario se acquisiti nel rispetto delle regole proprie di tale procedimento.

  • art. 24 Cost.

    Non è violato il diritto di difesa quando l’uso nel processo tributario di elementi raccolti senza le formalità penali avviene nell’ambito dell’autonomia tra procedimento penale e procedimento fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito probatorio compiuta dal giudice di appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito ha valutato la sentenza penale prodotta; la critica alla sua lettura integra contestazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    Una volta accertata la falsità del certificato di origine, spetta all’importatore provare i presupposti dell’esenzione/deroga, inclusa la propria buona fede.

  • art. 220, § 2, lett. b), Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    La deroga al recupero a posteriori è ammessa solo se ricorrono cumulativamente errore delle autorità competenti, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede e osservanza di tutte le prescrizioni doganali.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza richiesta all’importatore è una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell’attività esercitata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di dazi doganali, la falsità o l’inesattezza del certificato di origine/provenienza legittima, di regola, il recupero a posteriori dei diritti doganali.
  • L’eccezione fondata sulla buona fede dell’importatore opera solo se sono dimostrati cumulativamente un errore dell’autorità competente, l’oggettiva non riconoscibilità dell’errore da parte di un operatore diligente e il rispetto di tutte le prescrizioni della disciplina doganale.
  • L’importatore professionale ha un obbligo di diligenza qualificata e di verifica dell’esattezza delle informazioni e dei documenti forniti dall’esportatore per evitare abusi nel regime preferenziale.
  • Nel processo tributario sono utilizzabili gli elementi acquisiti in sede di accertamento fiscale anche se non formati nel rispetto delle garanzie tipiche del procedimento penale, per l’autonomia dei due procedimenti.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già esaminato gli atti rilevanti e tratto da essi un convincimento non illogico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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